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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

Codice 26.4
D.D. 15 giugno 2005, n. 295

L.R. 7.7.96 n. 48 - Programma 1999. Comune di Cannero Riviera (VB). Opere di potenziamento pontili galleggianti e consolidamento vecchio porto. Perizia di variante n. 2 euro 258.223,28. Parere ai sensi dell’art. 96 della l.r. n. 44/2000 s.m.i

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai sensi dell’art. 96 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i., comma 1 lett. a), e s.m.i, in merito alla Perizia di variante n. 2 relativa ad “opere di potenziamento pontili galleggianti e consolidamento vecchio porto” presentata dal Comune di Cannero Riviera (VB) per un importo complessivo dell’intervento di Euro 258.223,28 di cui Euro 195.546,40 per lavori.

- di subordinare tale parere al rispetto delle seguenti condizioni:

a) nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

b) le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto interessato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

c) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, eventuali richieste di deroga alla disciplina esistente in materia di Navigazione Interna dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;

d) il Comune di Cannero Riviera dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere nel tempo la fruizione , l’efficienza e la sicurezza delle opere finanziate;

e) l’eventuale occupazione di sedime demaniale dovrà avvenire contestualmente al rilascio del provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

f) il Comune dovrà provvedere, ove necessario, alla definizione catastale delle opere in progetto;

g) il Comune dovrà ottenere, prima dell’inizio dei lavori, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 08.09.1997 n. 51

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti