Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Determinazione n. 491 del 20/07/2005. Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.. Concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Ghiffa

Il Dirigente (omissis) determina

1. Di assentire al Condominio Villa Ada e Ceriana (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Ghiffa, località San Maurizio, per una portata massima di l/s 3,34 ed una portata media annua di l/s 2,00, ad uso potabile.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1033 del 08/06/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 29/05/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 43 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1033 del 08/06/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago Maggiore in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 28 settembre 2005

Il Dirigente
Mauro Proverbio