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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Determinazione n. 425 del 29/06/2005. Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.. Concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio la Boggia, in Comune di Mergozzo

Il Dirigente (omissis) determina:

1. Di assentire all’Azienda Agricola “Dina Fiori 2" (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio la Boggia, in Comune di Mergozzo, nella misura di l/s massimi 1,00 e l/s medi 0,25 pari ad un volume massimo annuo di m3 5.400, ad uso agricolo.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1027 del 31/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 40 (quaranta) successivi e continui decorrenti dal 01/06/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 205 del 04/07/2003 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare. (omissis) Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1027 del 31/05/2005 (omissis) Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potranno essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio La Boggia in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se sarà accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis)

Verbania, 28 settembre 2005

Il Dirigente
Proverbio Mauro