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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Prat. n. 786 -Istanza in data 23 novembre 1981 della ditta “Bruno Ventre e Bardella di Bardella Benedetto & C. S.a.s.” per rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione di cui al D.M. n. 1536 in data 30 maggio 1955, per derivare litri/sec. massimi 20 e medi 12 d’acqua dal Rio Scarola, in Comune di Coggiola, ad uso Produzione di Beni e Servizi. Assentita con D.D. n. 2944 in data 27 luglio 2005

Il Dirigente del settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 novembre 2004 dal Signor Benedetto Bardella, in qualità di Socio Accomandatario d’opera della Ditta “Bruno Ventre e Bardella di Bardella Benedetto & C. Sas”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 e 30, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Bruno Ventre e Bardella di Bardella Benedetto & C. Sas” (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione di derivazione di litri al secondo massimi 20,00 e medi 12,00 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo di 360.000 metri cubi, dal rio Scarola, in Comune di Coggiola, da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (attività di processo connesse con lavorazioni tessili), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel collettore “CO.R.D.A.R. Valsesia”;

Di accordare, in via di sanatoria, il rinnovo con varianti della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dal 8 novembre 1979, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e per un ulteriore periodo di anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale dovuto per effetto della concessione in misura pari al minimo ammesso previsto per l’uso di produzione di beni e servizi e per volumi massimi annui superiori a 2.500 metri cubi, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1494 di Rep. in data 15 novembre 2004

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Scarola, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato