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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Modifica al regolamento edilizio vigente ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. 19/1999. Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2) L’art. 2 del R.E. è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Tecnica o suo delegato che la presiede e da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999,n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato All’Urbanistica;

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.