Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)
Modifica al regolamento edilizio vigente ai sensi dellart. 3 comma 10 L.R. 19/1999. Approvazione
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Di approvare ai sensi dellart. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche allart. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;
2) Lart. 2 del R.E. è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. - Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Responsabile dellArea Tecnica o suo delegato che la presiede e da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999,n. 548-9691;
4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dellart. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato AllUrbanistica;
6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.