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Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pila (Vercelli)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 20.09.2005 - Modifica al Regolamento Edilizio Comunale - Art. 2 Composizione Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’art.3 comma 10 della LR 19/99, le modifiche all’art.2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2) l’art.2 del regolamento edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art.2 Formazione della Commissione Edilizia”

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n.5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.Il Sindaco individua con proprio decreto il Presidente.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n.548-9691;

4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art.3 c.3 della LR 19/99;

5)di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art.3 c.4 della LR 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Tiziano Garavaglia

Il Sindaco
Germano Gilardi