Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n.
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Legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14.
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e disposizioni
finanziarie per lanno 2006.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2005, sono introdotti,
ai sensi dellarticolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti
e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati
nellallegato A.
Art. 2.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio 2004)
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2004,
applicato al bilancio di previsione per lanno 2005, pari a euro 127.453.060,05
è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali
di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3.
(Integrazione dellautorizzazione a contrarre mutui)
1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 631.843.832,33 a copertura
del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati
a pareggio del bilancio per lanno 2004.
2. Agli oneri ricadenti sullanno 2005 si fa fronte con le risorse finanziarie
delle UPB 09021 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo I - Spese correnti)
e UPB 09023 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo III - Spese per rimborso
di mutui e prestiti) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati
mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4.
(Modifiche alla l.r. 3/2005)
1. Lelenco 1 di cui allarticolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 3 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2005-2007) è integrato con i seguenti capitoli:
13768 e 23100.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie per lanno 2006)
1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per limporto pari
alla variazione in diminuzione contenuta nellallegato A, sono trasferiti
allanno 2006:
07032 - 08032 - 10022 - 11032 - 13012 - 14042 - 14052 - 15102 - 17022 -
18042 - 22012 - 22052 - 22082 - 22992 - 23012 - 24032 - 25022 - 25112 -
26012 - 26022 - 26032 - 27022 - 28042 - 30032 - 30042 - 31042 - 31992 -
32022 - 32042 - S1992.
2. Al trasferimento delle spese di investimento di cui al comma 1 sul bilancio
pluriennale per gli anni 2005-2007 si provvede mediante una riduzione pari
a euro 200.794.586,64 dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese
dinvestimento) e mediante incremento della previsione a contrarre mutui
per un importo pari a 152.959.411,95 di euro.
Art. 6.
(Emergenze olimpiche e postolimpiche)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione relativo
allanno finanziario 2005 per fronteggiare le emergenze olimpiche sono
autorizzate le seguenti spese:
a) spese per servizi medici, pari a 13,6 milioni di euro, in termini di
competenza e cassa, nellambito dellUPB S1992 (Gabinetto Presidenza della
Giunta - Titolo II Spese dinvestimento) la cui copertura finanziaria
è assicurata dalle risorse dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II
Spese dinvestimento ) (capitolo 27175);
b) spese per attività di vigilanza in montagna, pari a 2,2 milioni di euro,
in termini di competenza e cassa, nellambito dellUPB S1991 (Gabinetto
Presidenza della Giunta - Titolo I Spese correnti), la cui copertura
finanziaria è assicurata dalle risorse dellUPB 09011 (Bilanci e finanze
- Titolo I Spese correnti).
2. Per lanno 2006 sono previsti gli stanziamenti nel bilancio pluriennale
2005-2007 per le seguenti spese:
a) conferimento al Comitato Paraolimpico, pari a 12 milioni di euro, in
termini di competenza nellambito dellUPB S1992 (Gabinetto Presidenza
della Giunta - Titolo II Spese dinvestimento), la cui copertura finanziaria
è assicurata dalle risorse dellUPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II
Spese dinvestimento) (capitolo 27175);
b) interventi di natura straordinaria, pari a 2,2 milioni di euro, in termini
di competenza, nellambito dellUPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta
- Titolo I Spese correnti ), la cui copertura finanziaria è assicurata
dalle risorse dellUPB 09011 (Bilanci e finanze - Titolo I Spese correnti
) (capitolo 10225).
Art. 7.
(Incremento fondo regionale)
1. Il fondo rotativo di cui allarticolo 8 della legge regionale del 8
luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dellofferta turistica),
nella fase di avvio e per un periodo non superiore a tre anni, può avvalersi
delle risorse disponibili sui fondi previsti dalla legge regionale 9 maggio
1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato),
sezione Artigianato, e dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sezione Commercio, dalla legge
regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione
e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese
minori) articoli 2 e 5 e dallarticolo 4 della legge regionale 14 giugno
1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante
la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento
in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati).
2. La disponibilità delle risorse sui rispettivi fondi e lopportunità
del loro trasferimento temporaneo al fondo rotativo di cui allarticolo
8 della l.r. 18/1999 è individuata e disposta con apposito atto amministrativo
della Giunta regionale che deve tener conto della salvaguardia dellintegrità
funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997 e dei fondi
di cui al comma 1, da cui si prelevano le risorse.
Art. 8.
(Modifica alla l.r. 18/1999)
1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 7 della l.r. 18/1999 è così
modificata:
a) per leffettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese
del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui
finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto
interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione
Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione
di investimenti. Lentità, la durata, comunque non superiore a 15 anni,
la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione
del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con
il Programma annuale degli interventi di cui allarticolo 5 della l.r.
18/1999. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni
con gli Istituti di credito;
Art. 9.
(Agevolazioni creditizie a imprese del settore turismo)
1. Le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare delle
opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui allarticolo
4 della l.r. 21/1997, tramite listituzione di una nuova sezione del fondo
medesimo, denominata Turismo.
2. Il Programma di interventi della sezione Turismo viene predisposto secondo
quanto previsto dallarticolo 5 della l.r. 21/1997.
3. La sezione Turismo viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte,
con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità
finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato
e dalla U.E.
4. La sezione Turismo può altresì avvalersi delle risorse disponibili su
fondi previsti dalle l.r. 21/1997, l.r. 28/1999, sezione Commercio, l.r.
56/1986, articoli 2 e 5 e l.r. 28/1993, articolo 4.
5. La disponibilità delle risorse finanziarie sui rispettivi fondi e lopportunità
del loro trasferimento, anche temporaneo, alla sezione Turismo è individuata
e disposta con atto amministrativo che deve tener conto della salvaguardia
dellintegrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997
e dei fondi di cui al comma 4, da cui si prelevano le risorse.
Art. 10.
(Integrazione alla l.r. n. 59/1979)
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dellarticolo 6, della legge regionale
4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per lesercizio dello sgombero della
neve), modificato dallarticolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1984,
n. 14, è aggiuntola seguente:
d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi
contributi una tantum, in conto capitale nella percentuale massima del
45 per cento da calcolare in modo tale da lasciare a carico del beneficiario
un onere invariato rispetto a quello quantificato per un mutuo a tasso
agevolato di importo pari al 100 per cento della spesa ammessa.
2. Alla spesa per lanno 2005, prevista in euro 2.200.000,00, si provvede
mediante istituzione di apposito capitolo nellambito della UPB 25022 (Opere
pubbliche - Infrastrutture pronto intervento Spese dinvestimento) con
stanziamento di pari importo.
3. Alla copertura degli oneri finanziari necessari per lattuazione del
comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dellUPB 09071.
Art. 11.
(Fideiussione nellinteresse del Consorzio
Enoteca del Piemonte)
1. Lamministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria
per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi
da parte del Consorzio Enoteca del Piemonte costituito ai sensi dellarticolo
14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti
dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale
12 maggio 1980, n. 37 Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine
comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).
2. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dellUPB
09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti
ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento
regionale di contabilità) (articolo 4 legge regionale 7/2001))
Art. 12.
(Fideiussione nellinteresse della Società Villa Mellano SpA)
1. Per consentire la realizzazione degli interventi di recupero di Villa
Mellano, la Regione può concedere garanzia fideiussoria nellinteresse
della Società Villa Mellano SpA.
2. Agli eventuali oneri si provvede con le disponibilità iscritte nellambito
dellUPB 09012.
Art. 13.
(Disposizioni transitorie per lo sconto alla pompa)
1. Per lapplicazione della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 Disposizioni
fiscali per lacquisto della benzina in territorio regionale di confine)
per lanno 2005, per la corresponsione dei rimborsi ai gestori di impianti
di carburante, è utilizzato lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10460
dellUPB 10011.
Art. 14.
(Autorizzazione alla devoluzione di fondi in agricoltura)
1. Quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di
stato aggiuntivi sulla misura U) o su altre misure del Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte possono essere utilizzati quali
contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi
negli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata in attuazione
dellarticolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2001).
Art. 15.
(Modifica alla l.r. 8/1995)
1. Larticolo 40 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento,
gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali
e delle Aziende Ospedaliere), è sostituito dal seguente:
Art. 40 (Chiusura della gestione separata della contabilità 1994 e precedenti)
1. Alla data del 31 dicembre 2004 le gestioni liquidatorie provvedono allaccertamento
dei debiti e crediti ancora in essere verso la Regione e verso altri soggetti
relativi alle ex U.S.S.L. estinte alla data del 31 dicembre 1994 e viene
chiusa la contabilità separata delle suddette gestioni.
2. Nello Stato Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Regionali vengono aperti
appositi conti nei quali far affluire debiti e crediti delle gestioni liquidatorie
ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005.
3. Nel bilancio della Regione viene istituito un apposito capitolo di entrata
nel quale affluiscono le somme risultanti a debito verso la Regione alla
data del 31 dicembre 2004 e un apposito capitolo di spesa ad esso collegato
destinato ai trasferimenti alle Aziende Sanitarie per spese imputabili
alle gestioni liquidatorie.
Art. 16.
(Autorizzazione in deroga alla l.r. 6/1988)
1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo del comma
11 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2005), è autorizzata per lesercizio finanziario 2005 lassunzione degli
impegni di spesa sul bilancio 2005 in deroga a quanto previsto dallarticolo
11, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative
allo svolgimento di collaborazioni nellambito dellattività dellamministrazione
regionale), come sostituito dallarticolo 6 della legge regionale 1991,
n. 36.
Art. 17.
(Modifica alla l.r. 4/2005)
1. Il comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2005, n.
4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005) è sostituito
dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni
straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma
dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato
nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere
di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture
e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese,
causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato
di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse allattivazione
della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.
Art. 18.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo
47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 ottobre 2005
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 113
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2005
- Presentato dalla Giunta regionale il 13 luglio 2005.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione il 14 luglio 2005
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 121
Disposizioni finanziarie per gli anni 2005 e 2006
- Presentato dalla Giunta regionale il 20 luglio 2005
- Assegnato in sede referente alla I Commissione il 21 luglio 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato con il disegno di legge n. 113 e disegno di legge n.
121 licenziato dalla commissione referente il 4 agosto 2005 con relazione
di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 29 settembre 2005, con emendamenti sul testo, con
33 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo
Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione
coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul
sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
Art. 23. (Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, lassestamento
del bilancio. La presentazione del progetto di legge per lassestamento
e subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto
generale della Regione relativo allesercizio antecedente a quello in corso.
2. Con la legge di assestamento si provvede allaggiornamento degli elementi
di cui allarticolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche a quello dellavanzo
di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso
articolo.
3. Con la legge di assestamento si procede, altresi, ad altre variazioni
nel rispetto dei vincoli indicati nellarticolo 10, comma 3..
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3
(Bilancio di previsione per lanno finanziario 2005 e bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2005-2007) è il seguente:
Art. 6. (Spese obbligatorie e dordine)
1. Sono considerate spese obbligatorie e dordine, ai sensi e per gli effetti
dell articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nellelenco n. 1
allegato allo stato di previsione della spesa.
2 (Omissis).
Note allarticolo 7
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi
regionali a sostegno dellofferta turistica) è il seguente :
Art. 8. (Fondo regionale per la qualificazione dellofferta turistica)
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dellofferta
turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma
annuale di cui allarticolo 5.
2. Il fondo è istituito presso lente strumentale Finpiemonte S.p.A. o
presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.
3. Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai
fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri
di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici
e privati.
4. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; pertanto
tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al
netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite
alla Regione, che le riutilizza per le finalità di cui allarticolo 1.
5. Lo stanziamento del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio..
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56
(Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni
tecnologiche nel sistema delle imprese minori) è il seguente :
Art. 2. (Forme di intervento regionale)
1 Lintervento regionale e attuato mediante:
a) il sostegno di progetti innovativi promossi da imprese minori, con eventuale
intervento di Enti di ricerca, per il trasferimento e/o lapplicazione
di innovazioni tecnologiche al ciclo produttivo;
b) la programmazione ed il coordinamento nei settori di competenza regionale,
delle commesse della Regione, degli Enti Locali e degli Enti pubblici soggetti
al controllo regionale, aventi particolare contenuto innovativo e una ricaduta
in termini innovativi per il sistema delle imprese minori operanti in Piemonte;
c) lo sviluppo di iniziative regionali tendenti a diffondere le innovazioni
tecnologiche nel sistema produttivo e ad agevolare laccesso delle imprese
di cui allarticolo 1 alle informazioni sulle nuove tecnologie;
d) la diffusione, attraverso Finpiemonte S.p.A., della conoscenza delle
leggi di finanziamento vigenti in materia di innovazione tecnologica..
- Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56
(Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni
tecnologiche nel sistema delle imprese minori) è il seguente :
Art. 5. (Comitato tecnico)
1 Per lesame dei progetti di cui allart. 2, lett. a), e istituito da
Finpiemonte S.p.A., entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente
legge, un Comitato tecnico composto:
a) da un rappresentante della Finpiemonte con funzioni di presidente;
b) da un funzionario della Regione designato dalla Giunta Regionale;
c) da un rappresentante del Politecnico di Torino.
2 Per il regolare funzionamento del Comitato, gli Enti interessati provvedono,
contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella
dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.
3 Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti, si riunisce almeno
una volta ogni due mesi e deve comunque esprimere il proprio parere entro
30 gg. dal ricevimento delle domande.
4 Ai fini della valutazione, ai sensi dellart. 3, del contenuto innovativo
dei progetti da ammettere ai benefici della presente legge, il Comitato
puo consultare esperti esterni indicati prioritariamente dal C.N.R. e
da Universita e Politecnico di Torino.
5 Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dalla Finpiemonte
S.p.A.
6 Le spese per il funzionamento del Comitato sono sostenute dalla Finpiemonte
S.p.A. conformemente a quanto disposto dalla l.r. 2 luglio 1976, n. 33..
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28
(Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione
e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in
nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è il seguente :
Art. 4. (Contributi)
1. La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese da
parte dei soggetti di cui allarticolo 3, attua i seguenti interventi:
a) concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione
del progetto di impresa, la costituzione dellimpresa, fino ad un importo
massimo di lire 25 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta
ammissibile;
b) concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza
tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dellimpresa di cui allarticolo
8 fino ad un importo massimo di lire 10 milioni e comunque non oltre il
50% della spesa ritenuta ammissibile;
c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in concorso con gli
istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., per la realizzazione
degli investimenti relativi allacquisizione di beni materiali e immateriali
iscrivibili a cespiti, allattivazione o adeguamento degli impianti tecnici
e dei locali necessari per lesercizio dellattivita. La percentuale di
intervento dei fondi regionali non potra superare il 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile fino ad un importo massimo di lire 200 milioni.
2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettere a) e b) sono erogati
secondo modalita stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione
di ammissione.
3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1,
lett. c), e regolata mediante convenzione con Finpiemonte S.p.A. cui e
affidata la gestione..
Note allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 7 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi
regionali a sostegno dellofferta turistica), come modificato dalla legge
qui pubblicata, è il seguente :
Art. 7. (Aiuti alle imprese)
1. Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono
concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dellUnione
europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti
tipologie:
a) per leffettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese
del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui
finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto
interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione
Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione
di investimenti. Lentità, la durata, comunque non superiore a 15 anni,
la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione
del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con
il Programma annuale degli interventi di cui allarticolo 5 della l.r.
18/1999. Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni
con gli Istituti di credito;
b) contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi
di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di
aiuto a finalità regionale di cui allarticolo 92, comma 3 del Trattato
dellUnione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla
spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui allarticolo
5..
- Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi
regionali a sostegno dellofferta turistica) è il seguente :
Art. 5. (Programma annuale degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro
il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2. Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dellarticolo
4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), contiene:
a) gli obiettivi di sviluppo dellofferta turistica;
b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione
dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dellUnione europea
in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
e) il piano finanziario dei fondi a bilancio..
Note allarticolo 9
- Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.
(Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) è il seguente
:
Art. 4 (Istituzione del Fondo)
1. E istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione
delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale
la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti
fissati dal programma degli interventi di cui allarticolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte,
dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri,
per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento
dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate
alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per
lattuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al
Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici
e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti
tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre
leggi regionali.
5. Il Fondo è istituito presso lIstituto finanziario regionale Finpiemonte
SpA.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso
del venire meno dei presupposti che ne determinano listituzione, le somme
residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente
quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati,
devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione
e sviluppo delle piccole imprese..
- Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.
(Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) è il seguente
:
Art. 5 (Programma degli interventi)
1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui allarticolo 4, la Giunta regionale,
sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative,
predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al
Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito
favorevolmente.
2. Il citato programma individua e determina:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni
territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari
settori di attività;
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché
la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti
ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per lutilizzazione delle risorse disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento..
- Per il testo degli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 dicembre 1986,
n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni
tecnologiche nel sistema delle imprese minori) si rinvia alle note allarticolo
7.
- Per il testo dellarticolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n.
28 (Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione
e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in
nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) si rinvia alle note
allarticolo 7.
Nota allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59
(Provvedimenti per lesercizio dello sgombero della neve), come modificato
dalla legge qui pubblicato, è il seguente :
Art. 6. (Concessione dei contributi)
1 Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre
di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento
dei Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva
i programmi per lesercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al
primo comma dellarticolo 2.
2 I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:
a) per lacquisto di mezzi dopera, assegnandoli in annualita nella misura
e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per
le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e
Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di
Credito, i contributi in annualita vengono concessi fino ad un massimo
del 18% costante annuo, per la durata di 10 anni, a seguito della concessione
della garanzia fidejussoria da parte della Regione alle Comunita Montane,
ai sensi e per gli effetti dellarticolo 3 della legge regionale 18 agosto
1979, n. 50. Le rate, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi
e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione
di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dellarticolo 2;
b) per lacquisizione dei mezzi dopera mediante contratto di locazione
finanziaria, versando direttamente limporto delle relative rate alle societa
di leasing alluopo convenzionate con la Regione;
c) per la partecipazione alle spese per lesercizio dei mezzi e del servizio,
nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario
annuale di cui allarticolo 2 assegnandoli in conto capitale, in forma
forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio
dellanno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al
primo comma dellarticolo 2, destinando una quota non inferiore al 10%
della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei
Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.
d) per la costruzione e lacquisto di depositi da adibire a ricovero dei
mezzi dopera polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nellambito
della Comunita Montana.
d bis) In alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi
contributi una tantum, in conto capitale nella percentuale massima del
45 per cento da calcolare in modo tale da lasciare a carico del beneficiario
un onere invariato rispetto a quello quantificato per un mutuo a tasso
agevolato di importo pari al 100 per cento della spesa ammessa.
Note allarticolo 11
- Il testo dellarticolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20
(Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte.
Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 Le enoteche regionali,
le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici,
le strade del vino) è il seguente:
Art. 14 (Costituzione dellEnoteca del Piemonte)
1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire
l Enoteca del Piemonte avente lo scopo della promozione e della valorizzazione
dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.
2. Possono aderire allEnoteca del Piemonte le associazioni dei produttori
vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a
DOC e a DOCG nonchè istituzioni pubbliche o private interessate al settore
vitivinicolo piemontese.
3. LEnoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice
civile.
4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate
dalla Regione.
5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti
locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento
degli organi dellEnoteca del Piemonte. La misura massima del contributo
può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro
anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo
le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro
per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue
per cento nel quinto anno.
6. LEnoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra laltro, espone i
vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi,
con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e allestero.
7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese
dallentrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con
lincarico di promuovere la costituzione dellEnoteca del Piemonte e di
svolgere le funzioni connesse fino allinsediamento degli organi dellEnoteca.
8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle
spese sostenute, comprese quelle per lattività di segreteria..
- Il testo del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento
regionale di contabilita (art. 4 legge regionale 7/2001)) è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12 dicembre 2001, suppl.
al n. 50.
Nota allarticolo 13
- Il testo della legge regionale 29 novembre 2004 n. 36 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per lacquisto
delle benzine in territori regionali di confine)) è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2004.
Nota allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2001) è il seguente:
129. Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e
zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità per lattivazione degli interventi in base ai
seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare lagibilità degli
allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione
in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza
istituite dallautorità sanitaria a seguito della accertata presenza di
influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze
della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme
bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di
tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo negli impianti
avicoli e di fauna selvatica colpiti dallinfluenza aviaria: lire 20 miliardi
per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza
dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla
grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia
della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002..
Note allarticolo 16
- Il testo dellarticolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2005), è il seguente:
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
allamministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta
nellanno 2004. Laffidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero
di consulenze a soggetti estranei allamministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dellente,
deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nellipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, latto
di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve
essere trasmesso alla Corte dei conti. Laffidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale..
- Il testo dellarticolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6
(Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nellambito dellattività
dellamministrazione regionale) è il seguente:
Art. 11 (Oneri finanziari)
1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono
imputate esclusivamente allapposito capitolo di bilancio istituito con
la denominazione Spese per lattuazione della l.r. 25 gennaio 1988, n.
6 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per lanno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo e pari
alla sommatoria delle disponibilita esistenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255,
che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli anni successivi al 1991 si provvedera in sede di predisposizione
dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e autorizzato ad apportare con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici
capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per lattuazione
di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi
regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.
6. Le spese derivanti da consulenze affidate dallUfficio di Presidenza
del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale.
Nota allarticolo 17
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005), come modificato
dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2 (Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni
straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma
dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato
nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere
di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture
e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese
causate da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato
di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse allattivazione
della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato
nelle attività amministrative regionali riguardanti levento Olimpiadi
invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato
nelle attività di supporto alle sedute dellAssemblea e degli altri organismi
consiliari istituzionalmente costituiti..
Nota allarticolo 18
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale
entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione
ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione,
salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte..
Allegato A
(articolo 1)
Il formato PDF di questo Bollettino non è disponibile.
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