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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2005, n. 38-982

Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi all’anno 2004

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

La Regione Piemonte per l’espletamento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento necessita di una serie di informazioni sui rifiuti ed in particolare sui rifiuti urbani aggiornate con cadenza annuale. Per tale scopo ha istituito l’Osservatorio Regionale Rifiuti, i cui compiti risultano essere di:

- raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

- coordinamento delle attività degli Osservatori provinciali in un’ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;

- divulgazione delle informazioni raccolte anche attraverso Sistemi Informativi Ambientali Regionali (SIRA) e Nazionali (SINA).

Per l’aspetto relativo ai rifiuti urbani operativamente è stato istituito un sistema di rilevamento dati che coinvolge i Consorzi di gestione rifiuti e gli Osservatori Provinciali dei Rifiuti secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 17-2876 del 2 maggio 2001.

Il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, è stato stabilito con deliberazione di Giunta regionale numero 43-435 del 10 luglio 2000.

La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 prevede che in ciascun comune vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero 35% a partire da marzo 2003, anche attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato all’art. 13 comma 5 della succitata legge regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata comporti a carico del comune, a regime, l’irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi di raccolta previsti nel succitato decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell’applicazione della sanzione, di cui all’art. 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, è necessario:

* divulgare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all’anno 2004, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);

* stabilire il livello di arrotondamento per l’individuazione dei comuni soggetti all’applicazione della sanzione;

* stabilire il livello di arrotondamento ai fini della determinazione della sanzione relativa a ciascun comune.

Visto l’articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli articoli 13 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

* di approvare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all’anno 2004, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);

* di stabilire, per l’individuazione dei comuni soggetti all’applicazione della sanzione, il seguente livello di arrotondamento: i dati, relativi alle percentuali di raccolta differenziata ricalcolati anche in base alla riduzione dei rifiuti ed alle misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, indicati come RD equivalente, devono essere arrotondati a livello decimale;

* di stabilire che l’importo della sanzione dovuto da ciascun comune tenuto al pagamento, come precedentemente individuato, sia determinato utilizzando il seguente livello di arrotondamento: i punti percentuali o frazioni di essi, ottenuti dalla differenza tra la percentuale di RD da raggiungere e la percentuale di RD equivalente raggiunta, devono essere arrotondati per difetto

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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