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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 10.7
D.D. 12 agosto 2005, n. 842

Comune di Malesco (VCO). Mut. temp. di dest.ne d’uso, con conc.ne amm.va per anni 3 alla Ditta “Prini Graniti s.n.c.”, di porzione di mq. 197 circa del t.no com.le di uso civico, sito in localita’ “Valle Loana” e distinto al NCT Fg. 48 mapp. 1, per sfruttamento blocco di pietra ollare adiacente ad altro gia’ aut.to con D.D. n. 946 del 22.10.2001

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Malesco (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di mq. 197 circa del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Valle Loana” e distinto al NCT Fg. 48 mapp.1, per darla in concessione amministrativa alla Ditta “Prini Graniti s.n.c.” per un periodo di anni 3 (tre), per consentire lo sfruttamento di un ulteriore blocco di pietra ollare di circa 252 metri cubi, affiancato a quello già in concessione, autorizzato con la D.D. Reg.ne P.te - Dir. 10 - Sett. 10.7 - n. 946 del 22.10.2001;

Che il Comune di Malesco (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria, relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

Che l’area oggetto della presente autorizzazione (mq. 197 circa) non dovrà, fatte salve diverse disposizioni di legge, essere mutata a livello di P.R.G.C. da “area boscata” a “cave” e, se lo sarà, dovrà, al termine o al decadere dell’autorizzazione, essere riclassificata come “area boscata”;

di dare atto che:

La porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico -consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

Il Comune di Malesco (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titolo del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri