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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 10.7
D.D. 10 agosto 2005, n. 838

Autorizzazione al Comune di Vogogna (VCO) a mutare la dest.ne d’uso, per anni 10, di porzioni di compl.ivi mq. 5.726, di t.ni com.li di u.c. per gestirle in proprio o per darle in conc.ne amm.va, event.te rinnovabile, al fine di acconsentire alla realizz.ne della strada di arroccamento necessaria per la riattivazione di 4 cave, in sostituzione dell’aut.ne rilasciata con D.D. n. 1153 del 27.11.2003

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Vogogna (VCO) a mutare la destinazione d’uso per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, di porzioni di circa 5.726 mq. dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 9 - mappale 41, Fg. 10- mappali 67-130, Fg. 11- mappali 6-20-24 e Fg. 14- mappale 8, per gestire in proprio, o per darle in concessione amministrativa a terzi, al fine di acconsentire alla realizzazione della strada di arroccamento per la riattivazione delle cave Righera, Mott, Paradiso e Cremosina, all’utilizzo agro-silvo-pastorale della stessa strada, per un miglior sfruttamento dei terreni circostanti di uso civico e non e l’occupazione temporanea relativa ai lavori inerenti l’opera nonché per le future manutenzioni, purchè eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

- che la presente autorizzazione sostituisce integralmente quella già rilasciata con la D.D. Reg.ne P.te - Dir. 10-Sett. 10.7 - n° 1153 del 27.11.2003;

- che il Comune di Vogogna (VCO), in caso di concessione amministrativa a terzi, dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Nel caso di gestione in proprio, il Comune dovrà inviare, dopo la realizzazione dell’opera, il rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

- che il Comune e/o l’eventuale Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessari e che, in difetto, ogni concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- di dare atto che:

- le porzioni dei terreni di circa 5.726 mq. oggetto del presente provvedimento, rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno, dal punto di vista ambientale, essere restituite nelle condizioni originali, seguendo le prescrizioni delle competenti autorità, con rimozione dell’opera, se sarà richiesto e sopperendo agli eventuali danni arrecati, da compiersi a cura e spese del Comune (nel caso di gestione in proprio)) o del Concessionario (nel caso di gestione di “terzi”). Gli stessi soggetti (Comune o Concessionario) dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione dell’opera e, qualora necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

- la somma accantonata dal Comune (nel caso di gestione in proprio), ovvero quella versata dal concessionario (nel caso di gestione a" terzi"), non potrà essere inferiore all’importo stabilito nella perizia dell’agronomo dr. Ivo Rabbogliatti datata 11.01.2005 pari ad Euro 100.900,80, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione, disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali, di maggiori utili derivanti da condizioni migliori, circa la futura attività estrattiva della quale la strada sarà opera accessoria, fermo l’obbligo di consentire agli aventi diritto il transito finalizzato all’esercizio dell’uso civico e comunque per la manutenzione e sfruttamento agro-silvo-pastorale delle aree circostanti;

- allo scadere dell’autorizzazione,qualora sia necessaria una proroga per la prosecuzione dell’attività estrattiva, inerente la futura riapertura delle cave in argomento o, nel caso di mancata riapertura delle cave stesse, per il mantenimento dell’opera per altre finalità, sarà necessario rinnovare l’istanza, presso l’Ufficio regionale Usi Civici, anche per la rideterminazione degli indennizzi alla popolazione usocivista locale;

- il Comune di Vogogna (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti e/o accantonati in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso, ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri