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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 10
D.D. 5 agosto 2005, n. 817

Comune di Beura Cardezza (VCO). Mut.temp. di dest.ne d’uso (anni 99), di porzione di mq.535 di t.no com.le di u.c., previa regolarizzazione, per parziale mut.to pregresso non autorizzato, per realizzazione struttura per P.ne C.le e AIB e mut.to d’uso, con conciliazione (anni 10), di porzioni dello stesso t.no di mq. 303, per mantenimento teleferica. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 535 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 27 - mapp. 290, con regolarizzazione formale per la pregressa trasformazione di parte dell’area (mq. 110) per circa anni 20 per usi pubblici, per un periodo non superiore ad anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di struttura tecnica di proprietà comunale, per deposito mezzi Protezione Civile e AIB al servizio di tutta la collettività nonché consentire l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e alle future manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

di autorizzare altresì il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 3 dello stesso terreno, per darla in concessione amministrativa a privati per anni 10 (dieci), con costituzione di diritto di superficie e di diritto di servitù aerea su altri mq. 300, previa conciliazione per il pregresso, al fine di consentire il mantenimento, previo spostamento dell’attuale sede, di piccola teleferica per il trasporto della legna a valle. I privati avranno il diritto di accesso al terreno, finalizzato esclusivamente all’utilizzo dell’impianto;

che il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, con conciliazione, che verranno stipulati con il Concessionario, relativamente alla teleferica per il trasporto della legna, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Il Comune dovrà inviare altresì, per quanto riguarda l’opera pubblica, le fotografie a fine lavori nonché un resoconto sugli effettivi costi sostenuti per la realizzazione della struttura;

che non si potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto, sia per l’opera pubblica che per la teleferica gestita da privati;

di dare atto che:

le porzioni del terreno oggetto del presente provvedimento sono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Comune, per l’opera pubblica e del concessionario, per la teleferica, che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione.

la concessione decennale con conciliazione, inerente la teleferica, non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- la costruenda opera pubblica per la Protezione Civile e AIB, che rimarrà di proprietà Comunale ed in gestione diretta o controllata dal Comune stesso, costituisce un miglioramento fondiario e rappresenta una miglioria a favore di tutta la cittadinanza locale e non e che, tenuto altresì conto che la futura manutenzione dell’opera stessa, con le sue pertinenze, sarà a carico del Comune, nessun canone e nessun indennizzo è dovuto alla popolazione usocivista locale, configurandosi la trasformazione come un nuovo uso civico fin da subito nella piena disponibilità della collettività locale benché fruibile da tutti, compresi i non residenti;

- tutte le eventuali spese amministrative, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario, per la concessione con conciliazione riguardante la teleferica e a carico del Comune, per il resto;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri