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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2005, n. 2-944

Iniziative inerenti gli art. 4 e 7 dell’Intesa Stato Regioni del 23.3.2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30.12.2004, n. 311, relativamente alla razionalizzazione della rete ospedaliera ed ai rapporti tra l’ospedale e il territorio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. Gli obiettivi intermedi relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, atto rep. n. 2271, sono così determinati:

a. tasso di ospedalizzazione: 184 per mille abitanti nell’anno 2005, 182 nell’anno 2006 e di 180 nell’anno 2007;

b. dotazione di posti letto: 4,6 per mille abitanti entro il 31.12.2005, 4,55 per mille entro il 31.12.2006, 4,5 per mille entro il 31.12.2007.

2. Le Aziende Sanitarie Regionali ed i presidi di cui agli art.li 42 e 43 della legge 833/78, in attesa dell’approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, devono razionalizzare l’organizzazione dell’assistenza di ricovero con modalità dipartimentali che, pur salvaguardando la distinzione delle responsabilità cliniche delle strutture complesse, assicuri un’organizzazione razionale delle risorse strutturali disponibili e del personale infermieristico, tecnico e di supporto all’attività di degenza. In particolare, laddove la dotazione di posti letto delle strutture complesse o semplici sia complessivamente inferiore a 10 unità, è obbligatoria la gestione dipartimentale della logistica e delle risorse umane; fanno eccezione le unità intensive e sub-intensive e le unità che per esigenze di sicurezza non possono essere aggregate logisticamente in un dipartimento strutturale.

Il calcolo del fabbisogno dei posti letto deve fare riferimento alla tabella di cui all’allegato 1 della D.G.R. del 21.12.2001, n. 11-4878, riguardante gli standard minimi di occupazione dei posti letto e le degenze medie massime di riferimento per ogni disciplina, con una tolleranza di 5 punti percentuali rispetto ai valori indicati. Per le discipline per le quali tali standard non sono evidenziati si rinvia ad un successivo apposito provvedimento. In via transitoria, fino all’approvazione di tale provvedimento, viene stabilito il tasso minimo di occupazione nella misura del 75%. Il calcolo dei citati indicatori deve essere effettuato tenendo conto di tutti gli effettivi giorni di presenza nei reparti considerati, al netto quindi dei trasferimenti effettuati nel corso del ciclo di degenza. Per i reparti di ricovero diurno gli standard del tasso di occupazione sono del 100% per le discipline chirurgiche e del 150% per le discipline mediche.

La razionalizzazione della dotazione di posti letto nei termini sopra indicati costituisce elemento della valutazione dell’operato dei Direttori generali ai sensi dell’ art. 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e sarà inserito negli atti che regolano i rapporti tra la regione e i presidi di cui agli art. 42 e 43 della legge 833/78.

3. Qualsiasi modificazione delle dotazioni di posti letto delle strutture pubbliche e dei presidi di cui agli art. 42 e 43 della legge 833/78 che comporti l’aumento degli stessi nell’ambito di ogni singolo presidio ospedaliero rispetto a quelli registrati alla data del 30 giugno 2005, nella procedura denominata “anagrafe delle strutture”, dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità, tranne che si tratti di trasformazioni o riconduzioni che non ne prevedano l’aumento complessivo; in questo ambito non possono essere trasformati posti letto di ricovero diurno in ricovero ordinario. Analogamente, per qualsiasi nuovo presidio, prima della sua attivazione deve essere approvata la relativa dotazione di posti letto suddivisa per disciplina e regime di ricovero. Relativamente alla Casa di Cura “Ospedale Cottolengo” il provvedimento di trasformazione in presidio ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge 833/78, definirà l’utilizzo dei posti letto, con riserva di successivo adeguamento alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

4. Per le case di cura private provvisoriamente/definitivamente acreditate, nelle more della revisione del processo di accreditamento istituzionale e dell’adozione del nuovo piano socio-sanitario regionale, gli accordi contrattuali con le associazioni rappresentative devono prevedere la determinazione della capacità produttiva da considerare nel calcolo dei posti letto “accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale” di cui all’art. 4 dell’Intesa, che saranno registrati nel sistema informativo sanitario.

5. In relazione all’ulteriore contenimento dei ricoveri inappropriati o per favorire percorsi assistenziali integrativi o sostitutivi del ricovero ospedaliero le Aziende Sanitarie devono dare attuazione per quanto"di competenza alle indicazioni programmatiche regionali in argomento ed in particolare alla D.G.R. del 2.12.2004, n. 37 -13743, “Determinazione delle percentuali dei valori soglia di ammissibilità dei ricoveri ordinari per i 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui all’allegato 2C del D.P.C.M. 29.11.2001 di definizione dei L.E.A.” ed alla D.G.R. del 20.12.2004 n. 72-14420 “Percorso di continuità assistenziale per anziani ultra 65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano non autosufficiente”.

6. In relazione all’integrazione tra cure primarie ed ospedaliere, nelle more della sottoscrizione degli accordi integrativi per la medicina generale e la continuità assistenziale, costituisce obiettivo dei Direttori generali delle aziende sanitarie locali concordare con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta meccanismi di raccordo con gli ospedali, assegnando l’implementazione ed il monitoraggio di tale raccordo ai direttori dei distretti ed alle unità territoriali. Nelle aziende sanitarie locali ove operano aziende ospedaliere con ospedali generali gli accordi devono essere raggiunti con la partecipazione dell’azienda ospedaliera stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)