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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 25.6
D.D. 5 agosto 2005, n. 1222

Demanio idrico fluviale. Provvedimento per occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di n. 3 ponti in legno sul Torrente Pesio - Progetto di prolungamento pista sci nordico agonistica e turistica - Comune di Chiusa di Pesio. Richiedente: Regione Piemonte - Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Cuneesi - Chiusa di Pesio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di concedere alla Regione Piemonte - Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali Cuneesi di Chiusa di Pesio - Via S. Anna n. 34, (omissis), l’occupazione (in proiezione) delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza alle seguenti condizioni:

1. Oggetto del provvedimento

Con il presente provvedimento sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l’occupazione delle aree demaniali site sul torrente Pesio e precisamente: Ponte Cabanas - Ponte Prato Nuovo - Ponte Mulere nel Comune di Chiusa di Pesio, come indicato negli elaborati allegati per farne parte integrante.

L’occupazione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l’Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

L’occupazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

2. Prescrizioni tecniche

L’occupazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 49 - 15257 del 30.03.2005 che si intendono qui integralmente richiamate.

3. Durata del provvedimento

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, il provvedimento è emesso a titolo precario fino alla regolamentazione amministrativa che avverrà a seguito delle disposizioni impartite dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche secondo le disposizioni dell’art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale 06.12.2004 n. 14/R.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente l’occupazione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica dei corsi d’acqua interessati, ragioni di pubblica utilità, o diverse disposizioni impartite dalla Direzione Opere Pubbliche Regionale, senza che il richiedente possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento regionale.

4. Obblighi del richiedente

L’occupazione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il richiedente è tenuto ad utilizzare l’area demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Durante l’uso il richiedente terrà l’Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante, per effetto dell’occupazione.

E’ fatto divieto al richiedente di subaffittare o cedere, anche parzialmente, l’occupazione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale.

E’ fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall’Amministrazione concedente.

Il richiedente, alla cessazione del provvedimento, ha l’obbligo di rilasciare l’area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di ottenere espressa autorizzazione dell’autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l’Amministrazione concedente di procedere all’acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

5. Canone

Ai sensi della tabella “Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche” allegata al Regolamento 14/R del 06.12.2004 l’occupazione è rilasciata con esclusione dell’applicazione del canone.

6. Deposito cauzionale

Esente ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 14/R.

7. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, l’occupazione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

8. Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il richiedente elegge domicilio presso gli uffici di Chiusa di Pesio - Via S. Anna n. 34.

- di rinviare la regolamentazione amministrativa dell’occupazione (provvedimento di concessione) in oggetto all’eventuale successivo provvedimento da adottarsi a seguito della procedura di semplificazione impartita dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale 06.12.2004 n. 14/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo