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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 26
D.D. 27 settembre 2005, n. 488

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto definitivo ex S.S. 589 dei Laghi di Avigliana. Intervento di ripristino e sistemazione del corpo stradale. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9, commi 3-9, dell a Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i..

Premesso:

- che con istanza della Provincia di Torino, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 17/08/2005 al prot. rif. n. 9603/26/2005, è stata chiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-43336 del 05/11/2001 e ss.mm.ii., relativamente al progetto definitivo: “Intervento di ripristino e sistemazione del corpo stradale della Ex S.S. n. 589 - dei Laghi di Avigliana - tra il Km 4+800 e il Km 5+200, in località Sada del Comune di Avigliana”;

- che con la medesima nota sono stati trasmessi gli elaborati progettuali e copia dello schema della Convenzione Disciplinare stipulata in data 11/08/2005 con l’Agenzia Torino 2006;

- che con nota rif. prot. n. 9943/23/2005 del 25/08/2005 la Direzione Regionale Trasporti - S.F. Olimpiadi al fine di consentire la prima riunione di C.d.S. ha richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa e sospeso i termini procedurali fino alla ricezione delle integrazioni richieste;

- che successivamente la Provincia di Torino con nota rif. prot. n. 381589/2005 del 01/09/2005, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 10192/26/2005 del 05/08/2005, ha integrato l’istanza di attivazione della C.d.S. trasmettendo la documentazione richiesta e precisamente:

– n. 2 copie del progetto in oggetto corredato dalle firme dei progettisti incaricati e del Responsabile del Procedimento ai sensi del D.P.R. 554/99;

– copia della deliberazione di approvazione dello schema di Convezione tra l’Agenzia Torino 2006 e la Provincia di Torino, verbale n. 34 rif. prot. n.972-350817/2005 del 26.07.2005;

– copia della Convezione Disciplinare sottoscritta tra l’Agenzia Torino 2006 e la Provincia di Torino con gli estremi di repertazione, disciplinante le modalità di intervento;

– Deliberazione di approvazione del progetto definitivo dei lavori da parte del competente organo della Provincia, soggetto proponente, verbale n. 37 rif. prot. n. 1083-372333/2005 del 30.08.2005;

– Certificazione Comunale indicante i vincoli gravanti sulla zona interessata dai lavori.

- che l’intervento in progetto rientra come appendice necessaria della Variante della SS 589, prevista nel “Piano degli Interventi Olimpiadi Torino 2006" opere finanziate a valere sulla L. 285/2000;

- che il progetto presentato si compone essenzialmente di opere di bonifica idraulica, di riprofilatura del territorio interessato dal dissesto, di lavori di sistemazione del Rio Grosso e dell’ex Cava Sada, nonché di opere riguardanti interventi necessari per la sistemazione della sede viaria per il ripristino della viabilità, riguardanti il Comune di Avigliana, ed in sintesi possono essere schematicamente ricomprese nei seguenti principali interventi identificativi:

– riprofilatura dell’area interessata dalla frana;

– accurata regimazione delle acque superficiali e profonde;

– scavo e realizzazione della fondazione del rilevato con buone caratteristiche meccaniche ed elevata permeabilità idraulica;

– realizzazione di un rilevato stradale alleggerito in grado di funzionare da cuscino ripartitore dei carichi;

- che con determinazione n. 423/26 del 22/08/2005, pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 1°/09/2005, il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del Procedimento di C.d.S. Definitiva relativa ai lavori di che trattasi l’ing. Tommaso Turinetti, dirigente del Settore navigazione Interna e Merci già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione trasporti per l’attività concernente i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

- che l’Autorità Competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 25/08/2004;

- che la Provincia per tramite delle società di progettazione incaricate con nota del 15/09/2005, pervenuta alla Direzione Trasporti in data 15/09/2005 al prot. n. 10604/26/2005, ha integrato la documentazione presentata come concordato nella prima riunione di C.d.S, trasmettendo elaborati integrativi inerenti gli scarichi delle acque superficiali e profonde nel Rio Grosso;

- che l’autorità competente ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi dall’art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000 e ss.mm.ii. con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Provincia di Torino - Area Viabilità - Servizio programmazione e pianificazione viabilità

Agenzia Torino 2006

Direzione Regionale Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Difesa del Suolo

Direzione Regionale Opere Pubbliche

Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Settore Programmazione Gestione Rifiuti

Direzione Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Turismo Sport e Parchi

Direzione Regionale Territorio Rurale

Direzione Regionale Industria- Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

Direzione Regionale Pianificazione Risorse Idriche

ARPA Piemonte

ARPA Piemonte- Area per il coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali

Provincia di Torino - Area Territorio, Trasporti e protezione civile - Servizio difesa del suolo

Provincia di Torino - Servizio pianificazione e gestione attività estrattive

Provincia di Torino - Uff. Progetto Olimpiadi Torino 2006

Prefettura di Torino

Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’ Aosta

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Torino

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino

Comunità Montana della Basse di Susa e Val Cenischia

Ente Parco dei Laghi di Avigliana

Comune di Avigliana

Comune di Trana

ENEL Distribuzione S.p.A.

Consorzio Irriguo delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi

Consorzio di miglioramento fondiario dei Mareschi di Trana

- che si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi Definitiva in data 13 settembre 2005 e in data 22 settembre 2005 nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato l’intervento di ripristino e sistemazione del corpo stradale e dell’area coinvolta dalla frana.

Considerato:

- che l’intervento in oggetto è finalizzato al ripristino della circolazione lungo la S.P. n. 589, gravemente danneggiata tra il Km. 4+800 e 5+200 da due movimenti franosi accorsi nei giorni 12/11/2004 e 19/11/2004;

- che il sito di conferimento del materiale scavato denominato area SD1 “Anfiteatro roccioso / ex Cava Sada”, atta ad acquisire temporaneamente e in via definitiva i materiali provenienti dagli scavi dell’imbocco lato laghi per la realizzazione della galleria “Monte Cuneo” è stato oggetto di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 9, commi 3-9, della Legge 9 ottobre 2000, n° 285 e s.m.i. inerente il “Progetto definitivo di Variante alla S.S. 589 - dei Laghi di Avigliana - in corrispondenza di Avigliana e Trana” conclusosi con D.D. n. 756 / 26.00 del 24/12/2003;

- che Il Comitato di Regia di cui all’art. 1, comma 1-bis, L. 285/2000 e s.m.i. nella seduta del 29/04/2005 come da verbale ha “ ... individuato il tratto di strada franato in oggetto come appendice necessaria della variante della SP 589, prevista nel Piano degli Interventi ...” e che, pertanto, l’opera, finanziata ai sensi della L. 285/2000 e s.m.i., può essere sottoposta alla procedura di C.d.S. ai sensi dell’art. 9 della medesima Legge;

- che l’Agenzia Torino 2006 ha provveduto a stipulare con la Provincia la Convenzione del 11/08/2005 rep. n. 523 con la quale delega alla Provincia di Torino le funzioni di stazione appaltante per la progettazione, messa in sicurezza e realizzazione dei lavori di ripristino del tratto di strada interessato dall’evento franoso;

- che sono in capo alla Provincia di Torino la gestione del tratto stradale in parola e la competenza ad adottare gli opportuni provvedimenti volti alla limitazione del transito di veicoli al termine dei lavori;

- che l’Agenzia Torino 2006, come da verbale in data 13/09/2005, si occuperà esclusivamente degli interventi di sistemazione dell’area SD1 “Anfiteatro roccioso / ex Cava Sada” su cui sarà predisposta idonea Perizia di Variante in corso d’opera al “Progetto esecutivo di Variante alla S.S. 589 - dei Laghi di Avigliana - in corrispondenza di Avigliana e Trana” già approvata ai sensi della L. 285/2000 e s.m.i. con D.D. n. 756 / 26.00 del 24/12/2003;

- che la Provincia di Torino, con Delibera di Giunta Provinciale del 30/08/2005 Verbale n. 37 rif. prot. n. 1083-372333/2005 dà atto che l’intervento ricade nei casi di esclusione automatica di procedura di VIA previsti dalla L.R. n. 40/98 ed è conforme al P.R.G.C. e sue successive varianti;

- che il contesto interessato dall’intervento risulta sottoposto a vincolo di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004, (D.M. 01.08.85 area individuata come zona Intermorenica Aviglianese) ed è altresì collocato in adiacenza al Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, istituito con L.R. n. 40/1980 e 49/1989, al cui interno ricade il Sito di Interesse Comunitario dei “Laghi di Avigliana”;

- che la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02 di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha già espresso parere non ostativo nel ”Progetto definitivo di Variante alla S.S. 589 - dei Laghi di Avigliana - in corrispondenza di Avigliana e Trana" conclusosi con D.D. n. 756 / 26.00 del 24/12/2003;

Dato atto:

- che entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi favorevolmente i seguenti soggetti:

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino, con nulla osta reso a verbale di C.d.S. il giorno 13/09/2005;

ARPA Piemonte, con nulla osta reso a verbale di C.d.S. il giorno 13/09/2005;

Direzione Economia Montana e Foreste, con nulla osta reso a verbale di C.d.S. il giorno 13/09/2005;

Consorzio Irriguo delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi, con nulla osta reso a verbale di C.d.S. il giorno 13/09/2005;

Comune di Avigliana rif. prot. n. 19945 del 12/09/2005, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 10507/26/2005 in data 13/09/2005;

Dir. Reg Difesa del Suolo, sett. Pianificazione Difesa del Suolo, rif. Prot. n° 5777/23.2 del 12/09/2005, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 10488/26/2005 in data 13/09/2005;

Dir. Reg. OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, rif. prot. n. 45321/25.3 del 22/09/2005, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 10877/26/2005 in data 22/09/2005;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica rif. prot. n° 33724/19 del 22/09/2005, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti al prot. n. 10875/26/2005 in data 22/09/2005;

Provinca di Torino, Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva, rif. prot. n. 401156/LC4 del 22/09/2005;

Arpa Piemonte, rif. prot. n. 119216/02.03 del 27/09/05;

- che in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n°42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n°41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 42/04;

Vista la L.R. 45/89;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Visto l’art.22 della L.R. n° 51/97;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

Per tutto quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

determina

A) di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti:

Convezione Disciplinare sottoscritta tra l’Agenzia Torino 2006 e la Provincia di Torino in data 11/08/2005, rif. di rep. n. 523, in cui si delega la Provincia di Torino le funzioni di stazione appaltante per la progettazione, messa in sicurezza e realizzazione dei lavori di ripristino del tratto di strada interessato dall’evento franoso;

Delibera di Giunta Provinciale di approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico dei lavori di ripristino del tratto di strada interessato dall’evento franoso, verbale n. 37 rif. prot. n. 1083-372333/2005 del 30.08.2005;

B) di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

C) di prendere atto che l’elaborato denominato “Relazione descrittiva e documentazione fotografica” riporta al proprio interno l’Estratto TAV C.2.14.V15 - variante al PRGC adottata non coerente con la cartografia approvata nel corso della Conferenza dei Servizi ex L. 285/2000 relativa al progetto complessivo della variante stradale alla S.S. 589 di Avigliana, in quanto le aree, in località ex Cava Sada, risultano autorizzate con destinazione a “v1*- attrezzature di interesse pubblico generale del tipo verde attrezzato” e non “P*- destinazione parcheggio” come indicato sulla tavola predetta. Il soggetto proponente, in sede di conferenza di servizi del 13.09.2005, ha riconosciuto l’errore materiale e ha ribadito la volontà di non modificare a livello urbanistico quanto già approvato con D.D. n. 756 del 24.12.2003.

D) di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e che il progetto viene approvato ai fini del rilascio delle seguenti autorizzazioni relativamente alle opere previste in progetto richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

- permesso di costruire, senza versamento del contributo di cui all’art. 16 del DPR: 380/2001;

- autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/89;

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 42/04;

- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 e la relativa occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera;

E) di stabilire che i succitati permessi ed autorizzazioni sono:

a. rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo in deposito e vistati presso la Direzione Trasporti;

b. concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c. subordinati all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

- si raccomanda di attuare la prevista riprofilatura dell’area in frana, creando scarpate con inclinazioni che non superino l’inclinazione di 30° prevista, mettendo in opera tutti gli accorgimenti per evitare di innescare fenomeni di instabilità, tenendo sotto controllo e riorganizzando il sistema di deflusso delle acque superficiali esistenti nell’area interessata dalla movimentazione del materiale;

- si raccomanda di attuare la riprofilatura del versante sotto scorta di quanto rilevato dal sistema di monitoraggio dell’abitazione evacuata, tenendo in considerazione i dati relativi al monitoraggio della falda nell’area interessata dalla movimentazione del materiale e in quella circostante e tenendo conto dei dati delle misure topografiche di precisione in modo da monitorare eventuali cedimenti/rigonfiamenti localizzati che si dovessero produrre;

- si raccomanda di attuare il previsto monitoraggio dei cedimenti indotti dal rilevato stesso e continuare con esso per un periodo di 6-12 mesi dopo il completamento dei lavori di seconda fase, e il monitoraggio dell’abitazione evacuata, nonché la lettura di tutta la strumentazione installata e disponibile, in modo da avere un quadro complessivo del comportamento del suolo e del sottosuolo e delle acque sia superficiali che sotterranee nel corso dei lavori di ripristino di prima e seconda fase e, successivamente, per un congruo periodo, in considerazione delle scarse proprietà geotecniche dei litotipi interessati;

- si raccomanda nel corso dei monitoraggi di verificare l’incidenza delle precipitazioni sul suolo e sui sistemi di drenaggio predisposti al fine di verificare e controllare il buon funzionamento di questi ultimi;

- qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque civili in corpi d’acqua superficiali, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso gli uffici provinciali competenti ai sensi art. 45 D.Lgs. 152/1999;

- si raccomanda di predisporre un piano dettagliato di recupero che assuma, vista la valenza dal punto di vista naturalistico della zona, la funzione di collegamento tra il biotopo del Monte Cuneo e il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana;

- si raccomanda che il Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo contenga speciali articoli dedicati alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori ex art. 172 del D.P.R. 554/1999;

- per le aree di cantiere e per le aree di stoccaggio temporaneo degli inerti dovrà essere effettuato il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti interessati dagli interventi;

- per le aree interessate dal fenomeno di frana dovranno essere effettuate operazioni di recupero e ricostruzione paesistico ambientale dei siti; si richiede comunque un attento inerbimento delle nuove morfologie e, per le aree a sistemazione definitiva, l’impianto di nuclei arbustivi ed arborei, da disporre preferibilmente a macchia, in continuità con i caratteri vegetazionali del contesto interessato dagli interventi.;

- riguardo alle aree di pertinenza del tracciato stradale si prende atto di quanto proposto circa il rimodellamento delle nuove superfici di raccordo alla morfologia esistente; si richiede la sistemazione del terreno e gli interventi di recupero vegetazionale delle superfici interessate dall’intervento, da realizzare in continuità con i caratteri vegetazionali presenti negli ambiti d’intervento e con le destinazioni d’uso delle aree poste ai margini del tracciato stradale;

- tutte le operazioni di sistemazione e ripristino paesistico-ambientale dei siti d’intervento dovranno procedere per lotti funzionali con l’avanzamento dei lavori in oggetto, compatibilmente con le condizioni di rischio idrogeologico presenti sull’area d’intervento e con le operazioni di monitoraggio della stabilità del sito;

- tutte le acque di cantiere (di lavorazione, di lavaggio betoniere, di piattaforma o piovane) dovranno essere convogliate in un impianto di sedimentazione e disoleazione;

- l’Impresa esecutrice dei lavori deve adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di affrontare correttamente il rischio di sversamenti accidentali e pertanto dovrà:

- eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi pesanti e meccanici su pavimentazione impermeabile;

- adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti di calcestruzzo qualora vi fossero delle realizzazioni in alveo;

- evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi d’acqua garantendo la funzionalità del corso d’acqua interferito;

- adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale del corso d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico; l’alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere.

- l’Impresa esecutrice dei lavori in fase di realizzazione dell’intervento dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli N0x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO2, CO, SO2, HC, PM10) e l’inquinamento acustico in particolare si dovrà:

- per il contenimento delle polveri durante le fasi di movimentazione terra:

- effettuare una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, e dei cumuli di materiale stoccato nell’area di cantiere;

- adottare impianti di aspirazione e abbattimento del particolato in aree lavorative ad elevata polverosità;

- effettuare un lavaggio attivo e passivo di pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell’inserimento nella viabilità ordinaria e dotare gli autocarri ;

- utilizzare di autoveicoli e autocarri a basso tasso emissivo;

- per l’aumento della pressione sonora che si verificherà durante la fase di cantiere, adottare i seguenti accorgimenti:

- impiego di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

- impiego di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati;

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;

- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno.

- Il soggetto proponente, prima dell’inizio dei lavori, dovrà inviare ad ARPA, Struttura Valutazione Ambientale (VIA/VAS) l’avviso di avvio lavori, il cronoprogramma dei lavori ed il documento relativo alla cantierizzazione il cui contenuto deve riguardare:

- la distribuzione interna dell’area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e tipologie di attività e degli impianti);

- la modalità di gestione del cantiere (impianti fissi e sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste, con la garanzia della verifica interna ed esterna della capacità e dell’efficacia di tali sistemi durante tutta la vita del cantiere);

- la viabilità di cantiere (con particolare attenzione all’impegno della viabilità locale esistente);

- il materiale in uscita durante il ripristino dei luoghi, specificando tipo di materiale, quantità e destinazione (riutilizzo o conferimento in discarica);

- agli approvvigionamenti necessari ed in particolare al materiale che dovrà essere portato in cantiere per la realizzazione dello stabilizzato dei parcheggi;

- ai flussi di traffico necessari ad effettuare le operazioni dei punti precedenti;

- l’impresa esecutrice dei lavori è tenuta a recepire tutte le osservazioni che derivano dalle attività di monitoraggio ambientale connesse al controllo del cantiere, apportando tempestivamente le correzioni mitigative necessarie alla riduzione degli impatti riscontrati durante la fase di cantiere. A questo proposito si richiede che venga concordato con ARPA un piano di monitoraggio (comprendente le fasi ante - operam e corso d’opera) relativo alle componenti ambientali interferite dal cantiere;

- si raccomanda che alcuni strumenti di monitoraggio vengano mantenuti in sito anche successivamente alla conclusione dei lavori; le modalità di presa in carico potranno essere oggetto di accordo tra Arpa Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Avigliana; in ogni caso la stazione appaltante dovrà concordare con Arpa tutte le attività di monitoraggio strumentale, di misura di zero e di trasmissione dei dati;

- nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione dei competenti enti;

- dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sostegno degli scarichi, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; per quanto riguarda la struttura di fondazione di dette opere, il piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 mt. rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

- le opere di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

- i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume massimo compatibile con le capacità di portanza del terreno;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere trasportato dall’alveo;

- le canalette e le tubazioni di scarico non dovranno fuoriuscire dal profilo spondale;

- le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

- si fa riserva della facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- le autorizzazioni sono accordate, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi;

- prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione degli interventi;

- la stazione appaltatrice dovrà valutare, in accordo con Enel Distribuzione s.p.a., la predisposizione di due tubi rigidi in PVC del diametro di 160 mm. a monte della strada per l’interramento della linea elettrica o altra soluzione che consenta il ripristino della linea elettrica;

F) di dare atto che la vigilanza sulla realizzazione dei lavori spetta agli organi competenti per legge;

G) di dare atto che, come risulta dalla D.G.P. del 30/08/2005; Verbale n. 37 rif. prot. n. 1083-372333/2005, l’importo complessivo di euro 3.201.390,00 trova copertura nel 2° aggiornamento al 19° stralcio del “Piano degli Interventi Olimpiadi Torino 2006" opere finanziate a valere sulla L. 285/2000 approvato dal Comitato di Regia, nella seduta del 20 maggio 2005, con deliberazione n. 97 che prevede un finanziamento aggiuntivo dell’importo di euro 3.600.000,00 lordi per tutti gli interventi di ripristino della SP 589 dei Laghi di Avigliana;

H) di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Torino, soggetto proponente, per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

I) di dare atto che gli atti riferiti al procedimento restano in deposito presso la Direzione Trasporti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 22 luglio 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti