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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 16.3
D.D. 3 agosto 2005, n. 220

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/6 - Misura 2.3 ob. 2 “Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico”. Ammissione a finanziamento di intervento collocato in lista d’attesa nell’ambito della misura 2.3 Docup 2000/6

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di ammettere a finanziamento a valere sulla misura 2.3 “Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico” del DOCUP 2000/2006 ob. 2, l’intervento denominato “Completamento del progetto di riqualificazione economico-produttiva del Comune di Trino Vercellese”, proposto a finanziamento da Nordind s.p.a., secondo quanto dettagliato nell’allegato 1 parte integrante della presente determinazione, con le seguenti specificazioni e condizioni:

a) l’intervento è finanziato con riserva di specificare, in occasione di successiva, formale comunicazione, la configurazione dell’intervento ammesso a finanziamento e le eventuali limitazioni e prescrizioni speciali cui il soggetto beneficiario dovrà attenersi;

b) il finanziamento a valere sul Docup, si intende quale finanziamento teorico provvisorio in quanto:

- è stato quantificato includendo l’aliquota di premialità stabilita per il caso in cui l’intervento rispetti il cronoprogramma di realizzazione e di spesa che verrà successivamente definito; l’aliquota di premialità sarà disapplicata ove si verifichi il mancato rispetto di tale cronoprogramma, con conseguente riduzione del finanziamento concesso;

- è stato quantificato in via provvisoria, in attesa di procedere alla verifica dell’ammontare delle entrate nette presunte (margine lordo di autofinanziamento) di cui all’art. 29.4 Reg. CE 1260/99;

- è stato quantificato con riferimento al quadro economico risultante dalla progettazione definitiva, per cui dovrà essere rideterminato, in sede di redazione del quadro economico finale, sia in dipendenza della progettazione esecutiva che di eventuali ribassi d’asta sia nel caso in cui si evidenzino, per effetto di ulteriore disaggregazione delle attuali voci di costo, spese in tutto od in parte non ammissibili ovvero spese inizialmente ammesse in misura che si rilevi non conforme alle prescrizioni del Bando;

c) il finanziamento potrà essere revocato in qualunque tempo, ove si accerti la violazione dei regolamenti comunitari, delle norme di legge e delle prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione, nel bando, nel provvedimento di ammissione a finanziamento e nella determinazione n. 55/2003 o che saranno successivamente emanate per la gestione, la rendicontazione ed il controllo degli interventi finanziati.

- Di acquisire dal soggetto proponente/attuatore dell’intervento, ad avvenuta comunicazione al medesimo della presente determinazione, le informazioni (in forma di autodichiarazione confermata da un dottore commercialista) in ordine all’entità dei costi e dei ricavi presunti imputabili all’intervento, ai fini della determinazione del margine lordo di autofinanziamento, subordinando a tale preliminare verifica l’erogazione di qualsiasi quota del contributo.

- Di stabilire che, nelle fattispecie di investimenti generatori di entrate nette consistenti, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso applicando una riduzione all’aliquota di partecipazione del FESR in conformità a quanto stabilito nella proposta nazionale “versione 7" sull’applicazione dell’art. 29.4 REG CE 1260/99, inoltrata alla Commissione Europea il 27/6/2003 prot. 21270.

- Di fare fronte alla spesa per l’ammissione a contributo del progetto presentato dalla Nordind SpA con le somme che si renderanno disponibili a seguito di economie registrate su altri interventi ammessi nell’ambito della Misura 2.3 o, (in applicazione di quanto previsto alla lettera e) - 2° capoverso - della d.g.r. n.60-12156/2004) nel caso in cui l’entità delle suddette risorse non dovesse consentire di dar copertura alla quota di contributo eccedente il budget della misura, l’onere differenziale troverà copertura mediante utilizzo delle risorse residue dei fondi di cui alla delibera CIPE 9/6/99 n. 75 “Reintegro delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome degli obb. 2 e 5b (Contributo di solidarietà per le zone terremotate dell’Umbria e delle Marche)”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto