Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

Codice 14.4
D.D. 14 luglio 2005, n. 458

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo, necessarie alla realizzazione di seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso ed alla sistemazione dell’area per l’ampliamento della pista “Mirafiori”- Comune di Frabosa Sottana - localita’ “Artesina - Pogliola” - Integrazione Determinazione dirigenziale n. 453 in data 8 luglio 2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Amministrazione comunale di Frabosa sottana (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso denominata “Artesina - Pogliola” e relative opere connesse su una superficie totale di mq. 16.500 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 27 e 28, mappali n° 8, 193, 13, 11, 50, 89, 49 e 39 del Comune di Frabosa sottana (CN), in località “Artesina - Pogliola”a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. all’interno delle previste scogliere in massi si sconsiglia l’impianto di talee al fine di non ridurre la sezione utile dell’alveo.

2. Il sistema di regimazione delle acque superficiali nell’area corrispondente al tratto ancora tombinato del rio Pogliola, dovrà prevedere un raccordo tra le canalette presenti sui due lati del rio, evitando così il ristagno delle acque poco a monte della strada provinciale.

3. Il bordo a valle delle canalette trasversali sui due lati del rio Pogliola dovrà essere realizzato come gradinata viva per una distanza pari a 12 - 15 metri dalla sponda, come previsto nella relazione integrativa di progetto riferita al recupero ambientale.

4. I lavori dovranno essere terminati entro ventiquattro mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico realizzati da soggetto pubblico nell’ambito delle “Opere di accompagnamento ai XX Giochi olimpici”.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. lgs. del 22.01.2004 n° 4 articolo 142 lettere C) e D).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger