Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Monticello dAlba (Cuneo)
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/08/2005 -Modificazioni al regolamento edilizio
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
Di adeguare -sulla scorta delle motivazioni evidenziate in narrativa- il vigente regolamento edilizio introducendo le modificazioni agli articoli 2 e 4 come da documenti allegati al presente provvedimento
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da numero sette componenti, designati dallorgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vicepresidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento dellinsediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
1. La Commissione, su convocazione del Responsabile dellUfficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti allesame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dallassistere allesame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dallaula; dellosservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse allargomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dellintervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sullimmobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dallintervento sottoposto allesame della Commissione; quando appalti la realizzazione dellopera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dallufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare lespressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento allistruttoria della pratica o allargomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; lesito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.
Il Segretario Comunale
Antonio Crivaro