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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Fossano (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 - Seduta dell’11 luglio 2005 - Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19 - Regolamento Edilizio - Modifica

L’anno duemilacinque, addi’ undici, del mese di Luglio, alle ore 17,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento Edilizio approvato, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 8 agosto 1999 n. 19, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31 marzo 2004 divenuta esecutiva il 19.04.2004 e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 in data 15.04.2004 ed in particolare l’articolo 2 Formazione della Commissione Edilizia che, al comma 2 e ss, testualmente recita:

“2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui:

- uno prescelto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 03/04/1989 n.20, per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

- uno prescelto per la sua specifica esperienza in materia abbattimento delle barriere architettoniche.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; non meno di cinque membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria. I componenti elettivi della Commissione Edilizia non possono essere eletti per due mandati consecutivi, eccetto i casi in cui abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono far parte della Commissione edilizia i Consiglieri Comunali.

5. La proposta di nomina dei componenti elettivi viene avanzata al Consiglio Comunale dal Sindaco, dopo aver espletato la procedura prevista dal “Regolamento relativo agli indirizzi per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 142/90 così come modificato dall’articolo 15 della Legge 81/93" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 18 luglio 1995;

6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

8. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

Visto il parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale - del 21 maggio 2003 trasmesso dalla Prefettura di Cuneo con nota prot. 9776/13.12/Area II del 19 maggio 2005 pervenuta a questo Comune il 23 maggio 2005 prot. 16730 ove si rileva che , in ossequio all’articolo 88 del D. Lgs. n. 267/2000, “la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale” e che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”;

Vista la nota della Regione Piemonte - Assessorato Politiche Territoriali prot. 21210/19 in data 9 giugno 2005 in merito alla compatibilità del Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691, con l’ossequio a quanto previsto nel citato parere del Consiglio di Stato 21 maggio 2003;

Attesa quindi la necessità di disporre affinché il Regolamento Edilizio sia modificato al fine di consentire l’ossequio a quanto sopra riportato;

Ritenuto inoltre che, affinchè la figura del Presidente possa garantire continuità di interpretazione rispetto alle valutazioni della Commissione, sia esclusa per tale sola figura la clausola che impedisce la rielezione per due mandati consecutivi;

Visto l’art. 3 della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

Visto l’articolo 4 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001

Visto l’articolo 117 comma 6 della Costituzione

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica della proposta espresso dal Dirigente dipartimento Urbanistica - Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

1. Di approvare la modifica del Regolamento Edilizio di cui alle premesse come di seguito riportato: l’articolo 2 “Formazione della Commissione Edilizia”, comma 2 e 3, siano sostituiti con i seguenti:

“2. La Commissione è composta da 8 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui:

- uno prescelto in qualità di presidente;

- uno prescelto, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 03/04/1989 n.20, per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

- uno prescelto per la sua specifica esperienza in materia di abbattimento delle barriere architettoniche."

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; non meno di cinque membri elettivi dovranno essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria. I componenti elettivi della Commissione Edilizia, ad eccezione del Presidente, non possono essere eletti per due mandati consecutivi, eccetto i casi in cui abbiano espletato il loro incarico per non più di 12 mesi."

2. Di dichiarare che detta modifica mantiene la conformità al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art., 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art., 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

delibera

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.