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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cervere (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 agosto 2005 - “Modifica all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, come approva, il nuovo seguente nuovo testo dell’art. 2 “Formazione della Commissione Edilizia” del regolamento edilizio comunale:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da undici componenti, eletti dal Consiglio Comunale, tra i quali il Sindaco nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea, uno in ingegneria ed uno in architettura e dovranno essere iscritti ai rispettivi ordini professionali.

4. Non possono far parte della Commissione:

a) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato

b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione

c) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in carica presso il Comune di Cervere.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) di dichiarare, come dichiara, che la modifica al regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di dare atto che la modifica diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

Il Segretario Comunale    Il Sindaco
Paolo Mana    Francesco Graglia