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Bollettino Ufficiale n. 40 del 6 / 10 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Mosso (Biella)

Statuto comunale (approvato con atto consiliare n. 30 del 29/6/2005)

PREAMBOLO

Il Comune di Mosso, istituito con legge Regione Piemonte n.3 2/98, nasce dalla fusione dei Comuni di Mosso Santa Maria e Pistolesa, quale espressione della libera volontà autonomamente espressa dai rispettivi Consigli comunali e dalle collettività amministrate, in attuazione dell’art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La stessa ha contestualmente istituito il Municipio di Pistolesa che assicura, nel rispettivo ambito territoriale, forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Mosso, ente dotato di autonomia secondo i principi fissati dalla Costituzione Italiana e dalle leggi vigenti, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Opera, altresì, nell’ambito dei poteri riconosciutigli, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) tutelare la famiglia, valorizzandone la funzione sociale quale pilastro della società italiana ed europea e garantendo pari diritti ai suoi componenti;

b) garantire e tutelare il diritto dei cittadini al lavoro, alla salute, alla casa, all’istruzione, all’assistenza nonché ad uguali opportunità formative e culturali;

c) favorire un equilibrato sviluppo economico ed urbanistico del comune nonché una adeguata difesa del territorio e dell’ambiente;

d) riconoscere pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini, provvedendo a rimuovere le discriminazioni palesi ed occulte basate sull’appartenenza ad età, sesso, razza, cultura e religione;

e) valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico e culturale, promovendo la conoscenza della tradizione locale e della cultura legata ai valori della montagna;

f) valorizzare il patrimonio ambientale e, quindi, turistico realizzando tutte quelle politiche atte a diffondere la cultura dell’accoglienza e la vocazione turistica del comune;

g) favorire le iniziative private, tutelandone l’autonomia, finalizzate al volontariato, all’associazionismo e all’aggregazione sociale;

h) incentivare e diffondere la pratica sportiva di base, non solo indirizzata ai giovani, come strumento di tutela della persona, della salute e della qualità della vita, garantendo le necessarie ed idonee strutture per il suo esercizio;

i) difendere le attività agricole e zootecniche del territorio con politiche di messa al bando delle produzioni di organismi geneticamente modificati (OGM);

j) favorire e sviluppare i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni e per gestione associata dei servizi con l’intento di migliorarne la qualità e di contenerne i costi.

k) contribuisce ed opera per lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

Art.2
Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini:

a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso; l’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.

b) adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di donne e uomini sul lavoro, conformante alle direttive emanate dal Ministero competente e dall’Unione Europea;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo.

2. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede del Comune e dei Municipi

1. Il territorio del Comune si estende per 1824 ettari e confina con i Comuni di Trivero, Valle Mosso, Veglio, nella parte del territorio che si identifica nell’Oasi Zegna e poi scende nella Valsessera con Vallanzengo; i Comuni confinanti dell’area amministrativa in Valsessera sono: Vallanzengo, Bioglio, Valle Mosso, Campiglia Cervo, Quittengo e Veglio. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e località: Mosso S. Maria, Alloro, Bellaria, Bogino, Boschi, Brughiera, Buccio, Canova, Capomosso, Case Forno, Cerate, Crolle, Fantone, Ferchiani-Frieri, Garbaccio, Gianolio, Gili, Maioli, Marchetto, Mina, Mongiachero, Ometre, Oretto, Ormezzero, Piane, Quazza, Ramello-Ricca, Rivetto, Rolando, Sella, Squisso, Taverna, Trabucco, Venalba. Artignaga, Bocchetto Luvera, Bocchetto Margosio, Campazzo, Quattroventi, Casale ai Monti, Casale Picco, Curione, Gribaud, Molino dell’Avvocato, Molino Garaccio, Prapiano.

2. Il palazzo civico, sede dell’amministrazione comunale, è ubicato in P.zza Italia, 3.

3. Il Municipio di Pistolesa ha sede presso l’edificio comunale già sede del Comune di Pistolesa ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

4. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella sede comunale di Mosso. Il Presidente può decidere di tenere le riunioni del Consiglio comunale presso la sede del Municipio di Pistolesa ed in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze anche in altri luoghi diversi nell’ambito del territorio comunale.

5. La formazione di frazioni, la trasformazione del Municipio di Pistolesa, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale o municipale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Mosso e con lo stemma.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma. L’utilizzo e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere opportunamente autorizzati dalla Giunta. L’uso dei gonfaloni avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, con l’accompagnamento di un rappresentante dell’Amministrazione.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l’espressione dell’intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina l’indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 7
Consiglieri

1. I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato,visionando atti e ottenendone copia a richiesta. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.

2. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio.

3. Le dimissioni del consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio ed essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrano i presupposti di scioglimento del Consiglio.

4. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute nel corso di un anno è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio, previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere comunale e salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

4. La presidenza del Consiglio compete al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicesindaco. In caso di assenza di entrambi le funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

5. E’ Consigliere Anziano il candidato che, in ordine decrescente, ha ottenuto la più alta cifra individuale nelle elezioni, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 9
Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai gruppi deve essere assicurata la disponibilità di risorse organizzative idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 10
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza presieduta dal Sindaco per coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

Art. 11
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d’indagine e d’inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta, sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; l’altra commissione, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l’intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Prosindaco, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e società partecipate, dei concessionari di servizi comunali.

7. La presidenza delle commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco, gli Assessori ed i Prosindaci, quando questi lo richiedano.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 12
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico amministrativo sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’ attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua altresì i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione.

4. Il Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del Sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune.

5. Nell’esercizio del potere di definire, ai sensi della legge, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità.

Art. 13
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. L’adunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.

2. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida degli eletti consiglieri comunali, proclamazione e convalida del pro-sindaco e consultori, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. La iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) prestazione del giuramento del Sindaco di osservanza leale della Costituzione Italiana;

c) comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta.

3. Nella seduta immediatamente successiva il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato

Art. 14
Adunanze

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche di mandato,del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione,nonché le modifiche statutarie

3. Il Sindaco convoca e presiede l’assemblea e ne formula l’ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

4. Il Prosindaco e i Consultori hanno diritto di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito e ottenendo la verbalizzazione delle dichiarazioni. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate o per riferire in ordine alle questioni concernenti i rispettivi Municipi. In caso di impedimento, i Prosindaci possono farsi rappresentare da un Consultore.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 15
Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonché il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16
Competenza

1. Il Sindaco rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli adottando ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

4. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce le attività e gli obiettivi; attribuisce gli incarichi di posizione per la organizzazione delle aree amministrative.

c) coordina e stimola l’attività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente;

d) rappresenta in giudizio il Comune in qualità di suo legale rappresentante

5. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze dei responsabili di servizio. Il Sindaco, in particolare:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

b) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge

c) nomina il Segretario Comunale ed emette provvedimenti in ordine alle attività a lui assegnate.

d) Rappresenta in giudizio il Comune in qualità di suo legale rappresentante

6. Il Sindaco può delegare al Prosindaco alcune delle proprie competenze esclusive,nei limiti stabiliti dalla legge

7. Il Sindaco ha facoltà di convocare conferenze periodiche con assessori, Prosindaco e Consultori per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Art. 17
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’Assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18
Composizione, nomina e cessazione

1. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, revoca e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un massimo di quattro Assessori.

3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità , eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale

4. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta al fine di esercitare l’attività di controllo.

5. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono irrevocabili ed efficaci dal momento della presa d’atto da parte del Sindaco.

Art. 19
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budgets” di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 20
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Pro-sindaco, in caso di trattazione di argomenti relativi al Municipio, ottenendo la verbalizzazione delle dichiarazioni.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo maggioranze speciali espressamente previste dalla legge, e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto non favorevole.

Art. 21
Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEI MUNICIPI

CAPO I
IL CONSIGLIO MUNICIPALE, IL PROSINDACO E I CONSULTORI

Art. 22
Elezione e durata

1. Il Consiglio Municipale è eletto, contestualmente al Consiglio comunale, con il sistema maggioritario a suffragio diretto degli elettori iscritti nelle liste del rispettivo Municipio e resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale. E’ composto dal Prosindaco e da due Consultori.

2. L’elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti candidati residenti nel Municipio ed eleggibili a consigliere comunale. Ciascuna lista deve indicare il nominativo del candidato a Prosindaco e almeno due nominativi relativi ai candidati a Consultori. E’ proclamato eletto Prosindaco il candidato a tale carica della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più giovane di età. Alla lista collegata al candidato a Prosindaco è attribuito un seggio di consultore, oltre al Prosindaco. Il restante seggio di consultore è attribuito al candidato Prosindaco della seconda lista per numero di voti..

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei Consultori, lo stesso sarà sostituito da chi lo segue immediatamente nella lista. Ove la cessazione riguardi il Prosindaco, lo stesso viene surrogato dai Consultori di maggioranza secondo l’ordine di lista

4. Per la presentazione delle liste concorrenti valgono le norme per la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio Comunale con le seguenti eccezioni:

a) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori del Municipio;

b) non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per l’elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno;

c) ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quattro.

5. La convalida e la proclamazione dei Prosindaci e dei Consultori eletti o surrogati sono di competenza del Consiglio Comunale.

6. Le operazioni di scrutinio relative alla elezione dei Prosindaci e dei Consultori sino eseguite senza interruzione,dopo quelle per la elezione del Consiglio comunale ed in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili, dallo stesso seggio istituito nel territorio del Municipio di Pistolesa

7. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto in ordine alle modalità elettorali, si rinvia alle disposizioni contenute in apposito regolamento di attuazione.

Art. 23
Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione.

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Prosindaci ed ai Consultori. La carica di Prosindaco e di Consultore è, in ogni caso, incompatibile con la carica di consigliere comunale.

2. Sono altresì applicate ai Prosindaci ed ai Consultori, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei consiglieri comunali.

Art. 24
Il Prosindaco

1. Il Prosindaco rappresenta le esigenze della comunità del territorio municipale, con il compito di sovrintendere alla gestione dei servizi di base nonché alle altre funzioni esplicitamente delegate dagli organi del Comune ed assicura il coordinamento dell’attività dei Consultori.

Sono considerati servizi di base quanti hanno esclusivo svolgimento nell’ambito territoriale del Municipio.

2. Il Prosindaco esercita attività di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta comunali. Può essere consultato per argomenti anche di interesse generale.

3. Nell’esercizio della sovrintendenza il Prosindaco impartisce direttive per la migliore gestione dei servizi di base ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli, a mezzo delega, avvalendosi degli uffici e dei servizi del Comune.

4. Ai fini della determinazione del trattamento economico e in materia di permessi , licenze, aspettttative i Prosindaci sono parificati agli Assessori.

Art. 25
I Consultori

1. I Consultori collaborano con il Prosindaco per le funzioni ad esso assegnate dallo statuto.

2. In caso di assenza o impedimento del Prosindaco, le funzioni vengono esercitate dal Consultore della stessa lista.

3. Ai fini della determinazione del trattamento economico e in materia di permessi , licenze, aspettttative i Consultori sono parificati ai Consiglieri.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
LA GESTIONE DEL COMUNE

Art. 26
Principi e criteri di gestione

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole prescritte dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

5. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 27
Personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI

Art. 28
Il segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonché tutte le altre funzioni previste dalla legge. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento. Egli esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o da regolamenti,o conferitagli dal Sindaco

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni che la legge assegna alla figura di dirigente generale, se conferite dal Sindaco e salvo il caso in cui il Comune abbia stipulata apposita convenzione per la nomina del direttore generale. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

4. Nomina -trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato approvato dalla giunta il relativo schema-un commissario ad acta affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio.

5. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio,il Segretario assegna al Consiglio,con lettera notificata ai singoli consiglieri,un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,decorso il quale si sostituisce,mediante commissario,all’Amministrazione inadempiente,dandone immediata comunicazione al Prefetto per l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 29
Consulta dei responsabili di servizio

1. Il personale direttivo è riunito in Consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e del revisore dei conti in materia d’organizzazione e gestione amministrativa dell’ente. La Consulta è strumento d’impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il Sindaco e gli Assessori.

3. La Consulta concorre all’attività programmatoria della gestione amministrativa, finanziaria ed alla organizzazione dell’ente formulando parere preventivo su:

a) bilancio e relative variazioni;

b) piano delle risorse e degli obiettivi

c) dotazioni organiche;

d) ogni altra materia prevista dai regolamenti;

Art. 30
Personale direttivo

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del Comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell’organizzazione dell’ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 31
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Sindaco, prepone a singoli uffici dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile d’ufficio o di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego di durata triennale o eccezionalmente e con provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, a tempo determinato.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali preposti agli uffici ed ai servizi di cui al primo comma del presente articolo.

4. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 32
Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo del comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forma di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi che possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società con partecipazione di capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione o consorzio.

5. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 33
Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti.

Art. 34
Organi dell’azienda

1. Il presidente ed i componenti del Consiglio d’amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 35
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonché l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 36
Organi dell’istituzione- nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il presidente rappresenta l’istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato e revocato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 37
Revoca degli organi delle aziende e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.

Art. 38
Designazioni e durata in carica degli organi degli enti
e rappresentanti del Comune

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco, sentiti i Prosindaci, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano: il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.

2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in S.p.A. ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 39
Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio comunale.

4. Il revisore può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 40
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. A tal fine puo essere istituito l’ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull’andamento dell’azione amministrativa del Comune riferendone agli organi elettivi. Le modalità operative di tale ufficio sono demandate al regolamento di contabilità

Art. 41
Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Gli atti adottati dai responsabili di servizio e dal segretario comunale, quando comportano impegni di spesa, sono esecutivi con il visto di regolarità contabile comprendente l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico finanziario. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, dai suoi delegati e dai prosindaci sono esecutivi dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all’obbligo della contestuale comunicazione , alla Giunta comunale.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 42
Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 43
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 44
Consorzi

1. Il comune può costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi o per l’esercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto disciplina, invece, l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata l’attività dell’ente, coerenti con i principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al consorzio.

Art. 45
Unione

1. Nell’ambito delle forme di cooperazione il Comune può decidere di costituire una unione, di norma con Comuni contermini, per la gestione associata di funzioni o servizi.

2. La costituzione dell’unione è subordinata alla approvazione dell’atto costitutivo e del regolamento, nonchè alla verifica delle relative convenienze organizzative e finanziarie.

3. L’atto costitutivo ed il regolamento individuano le funzioni svolte dall’unione, le risorse ad essa attribuite e disciplinano composizione e funzionamento degli organi.

4. Il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno agli organi dell’Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso e/o della giunta. Nel caso in cui sia costituita la minoranza consiliare, le votazioni per la nomina dei rappresentanti vengono effettuate con il metodo del voto limitato.

Art. 46
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE

Art. 47
Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 48
Incentivi e contributi

1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi di natura finanziaria o patrimoniale, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Art. 49
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco, anche attraverso il Prosindaco, istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 50
Proposte di atti amministrativi

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono essere presentate al presidente del consiglio comunale che le sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. La proposta di deliberazione deve essere presentata da almeno cinque elettori del comune. Il presidente del consiglio deve rispondere entro venti giorni circa l’ammissibilità della proposta. I presentatori devono adeguare il testo agli eventuali rilievi di legittimità formulati dal segretario generale.

2. La proposta deve essere sottoscritta da cinquanta elettori residenti nel Comune; nel caso in cui si tratti di modifiche allo statuto, la proposta deve essere sottoscritta da centocinquanta elettori residenti nel Comune.

La raccolta delle firme deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla risposta positiva sui requisiti formali del presidente del consiglio. I cinque presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità sull’autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contemporaneamente le firme relative a più di una proposta di deliberazione.

Entro 20 giorni dalla presentazione della proposta di deliberazione con le firme necessarie, il presidente del consiglio è tenuto ad iscriverla all’ordine del giorno. Uno dei tre presentatori, su loro richiesta, può illustrare la proposta di deliberazione alla commissione competente ed al consiglio comunale.

Art. 51
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum.

Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell’ente.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- lo statuto;

- il regolamento del consiglio comunale;

- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe;

- i provvedimenti per l’assunzione di mutui e cessioni di prestiti;

- gli oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;

- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

- quesiti già oggetti di consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni.

2. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale;

b) il consiglio comunale, con delibera votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

c) centocinquanta elettori residenti nel comune con propria firma autenticata.

3. Le modalità di raccolta delle firme e lo svolgimento del referendum sono indicate nel regolamento di partecipazione.

Il consiglio comunale con delibera quadro stabilisce la sessione annuale per eventuali consultazioni referendarie.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

L’ammissibilità della richiesta referendaria, sia in riferimento alla materia a cui si riferisce il quesito che alla sua chiarezza ed intelligibilità, come pure il controllo del numero delle firme e l’autenticità delle sottoscrizioni dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una commissione composta dal segretario generale e da sei componenti eletti dal consiglio comunale, tre in rappresentanza della maggioranza e tre in rappresentanza della minoranza.

La consultazione referendaria per essere valida deve raggiungere il 50% degli aventi diritto al voto.

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da parte del sindaco, il consiglio comunale assume i conseguenti atti.

Art 52
Bilancio partecipato

1. Il comune di Mosso, al fine di favorire un maggior coinvolgimento della popolazione residente nella vita comunale nonchè la diffusione di una più approfondita conoscenza dei meccanismi amministrativi, adotta la procedura del bilancio partecipato come prassi propedeutica all’approvazione del bilancio di gestione finanziaria dell’ente Il Comune, titolare di un insieme di funzioni sempre più ampio ed articolato, è chiamato a rispondere dell’efficacia delle politiche messe in atto, secondo le seguenti linee direttrici:

- la verifica di coerenza dell’azione amministrativa rispetto al programma di governo;

- verifica di coerenza tra quanto effettuato nell’azione amministrativa e quanto pertinente gli indirizzi degli organi di governo locale;

- verifica dei risultati conseguiti e rimodulazione dell’azione di governo sulla base degli esiti raggiunti e dagli scenari prevedibili.

- una comunicazione chiara e trasparente sui risultati conseguiti

- il miglioramento della capacità di programmazione e di controllo esterno dell’ente.

2. Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di partecipazione alla definizione del bilancio comunale avverrà attraverso una o più assemblee pubbliche dislocate sul territorio, da indire nei mesi precedenti alla data di approvazione del documento di previsione finanziaria e del rendiconto di gestione.

Annualmente, sulla base delle esperienze maturate negli esercizi precedenti, il Consiglio Comunale discute ed eventualmente delibera in ordine ad ulteriori forme e strumenti di partecipazione dei cittadini alla procedura di redazione e approvazione del bilancio.

Art. 53
Bilancio sociale

1. Il Comune di Mosso, in coerenza con i principi partecipativi di cui all’art. 52, promuove e adotta nell’esercizio della propria azione politico-amministrativa, i principi della rendicontazione sociale, al fine di valutare l’impatto complessivo delle propria attività, non sotto il profilo meramente contabile ma della qualità complessiva della vita e delle relazioni dei cittadini: a tal fine promuove la formazione degli amministratori e del personale in relazione a tale metodologia.

Pertanto, al fine di fornire una risposta non solo formale alla domanda sempre più pressante da parte dei cittadini circa l’impiego delle risorse amministrate e i risultati ottenuti rispetto agli impegni contenuti nei documenti di previsione economica e finanziaria, il Comune di Mosso predispone annualmente il bilancio sociale.

2. Annualmente , nell’ambito della discussione del bilancio e del rendiconto, anche sulla base delle esperienze maturate in materia di bilancio partecipato, il consiglio discute ed eventualmente delibera circa le modalità di redazione del bilancio sociale

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E LA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 54
Accesso

1. Al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è previsto il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti.

Il regolamento stabilisce le modalità dell’accesso agli atti amministrativi, disciplina l’esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l’esito di pratiche in corso.

2. I consiglieri comunali, quali rappresentanti eletti dai cittadini, non hanno limitazioni al diritto di accesso ai documenti e al loro relativo rilascio, ferme restando le previsioni di legge.

Art. 55
Diritto d’interpello

1. I contribuenti del Comune hanno la facoltà di interpellare l’Amministrazione Comunale, mediante inoltro di istanze circostanziate e specifiche, in relazione all’applicazione delle disposizioni inerenti casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La specifica disciplina di attuazione del diritto di interpello è rinviata ai singoli regolamenti in materia di tributi comunali.

Art. 56
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

Art. 57
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. Il regolamento individua gli atti e gli avvisi che devono essere pubblicati anche nelle sedi dei Municipi, in appositi spazi all’uopo destinati per l’affissione.

3. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al presente articolo è effettuata a cura del segretario comunale, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art.58
Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che sia scelto in convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Biella, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

Non può essere nominato difensore civico chi è in eleggibile alla carica di consigliere comunale.

2. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi con deliberazione assunta maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto, dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e degli stranieri residenti o domiciliati nel Comune.

CAPO III

Art 59
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO

1. Nell’ambito delle finalità perseguite dal comune è istituito l’albo delle forme associative.

Per ottenere l’iscrizione all’albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati dal presente statuto, la rappresentatività degli interessi della comunità locale e forme democratiche della partecipazione degli iscritti alle decisioni.

2. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all’albo:

- saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;

- potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;

- potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dalle normative e dai regolamenti comunali;

- potranno ricevere contributi dall’amministrazione comunale purché la loro attività corrisponda a criteri di pubblico interesse.

La valutazione dei progetti e delle proposte presentate, nonché la conseguente erogazione di contributi, terrà in forte considerazione la capacità di articolare iniziative che abbiano una dimensione di ampio respiro e una valenza intercomunale

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 60
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 61
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) Sulla propria organizzazione

b) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere, ai Prosindaci e Consultori ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50 del presente statuto.

4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 51.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

7. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio comunale contestualmente alla delibera di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa; diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli

Art. 62
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 63
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.

3. Il Consiglio comunale approva entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto i regolamenti previsti dallo stesso. Sino all’esecutività dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal disciolto Comune di Mosso Santa Maria che risultano compatibili con il presente statuto.