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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 39

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2005, n.17-881

Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l’accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 ed all’art. 11 comma 2 lett. b) L. 27/10/1994 n. 598 e s.m.i.

A relazione del Vicepresidente Susta:

Premesso:

che la Regione esercita, per effetto del combinato disposto dell’art. 117 comma 4 e dell’art. 118 comma 1 Costituzione, funzioni in materia di incentivi alle imprese;

che fra gli incentivi di competenza della Regione risultano ricomprese l’agevolazione di cui alla legge 28/11/1965 n. 1329 (agevolazione per l’acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione c.d. Sabatini)) nonché l’agevolazione di cui all’art. 11 comma 2 lett b) L. 27/10/94 n. 598 e s.m.i. (agevolazioni per investimenti per l’innovazione tecnologica e per la tutela ambientale);

che, ai sensi dell’art. 19 comma 12 D.lgs.112/98 la Regione è subentrata al Ministero del Tesoro (precedente amministrazione statale competente all’esercizio della funzione in questione) nella convenzione in essere con MCC S.p.A., soggetto incaricato della gestione della fase istruttoria e dell’erogazione dei suddetti incentivi;

che detta convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006 con determinazione n. 136 del 16.5.2005 assunta dal Responsabile della Direzione Industria;

visto il D.lgs. 31/3/1998 n. 123 e s.m.i. che detta disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

visto l’art. 8 comma 1 della l.r. 22/11/2004 n. 34 che assegna alla Giunta regionale la competenza a disciplinare i contenuti degli strumenti d’intervento previsti, dalla predetta legge, per lo sviluppo delle attività produttive;

vista la deliberazione n. 82 - 4857 del 17 dicembre 2001, che ha approvato le prescrizioni per l’accesso agli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 ed all’art. 11 L. 27/10/1994 n. 598.

Ritenuto opportuno adeguare i suddetti strumenti d’intervento alle attuali esigenze delle piccole e medie imprese piemontesi, in particolare in un ottica di recupero di efficacia delle predette agevolazioni mediante:

- un incremento del contributo da erogare alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi, nei limiti dell’intensità massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- nuove modalità per l’accesso all’agevolazione di cui alla Legge 1329/65, prevedendo in particolare la possibilità di usufruire di detta agevolazione anche senza emissione di effetti cambiari, consentendo in tal modo, senza costi aggiuntivi per la Regione, una nuova e diversa opzione alle imprese;

- la concessione in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, dei contributi in conto interesse - relativi ai finanziamenti agevolati dalla Legge 598/94 art. 11 - già formalmente concessi ma non ancora erogati nonché di quelli che saranno formalmente concessi successivamente all’adozione del presente atto deliberativo, avvalendosi della facoltà di conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale consentita espressamente dall’art. 7 c. 6 D.lgs. 123/98 cit, con ciò determinandosi un risparmio per la Regione nonché modalità di erogazione semplificate;

- la possibilità di agevolare operazioni finanziarie assistite da effetti, consentendo in tal modo l’emissione di questi ultimi a favore delle banche.

Verificata altresì la necessità di adeguare la precedente disciplina (contenuta nella d.g.r. n. 82 - 4857 del 17 dicembre 2001) all’evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (regolamenti comunitari di esenzione, nuova definizione di piccola e media impresa, modifica della normativa in materia di procedimento amministrativo, regime sanzionatorio introdotto dalla l.r. 34/2004, ecc.).

Ritenuto pertanto necessario modificare quanto disciplinato con la propria precedente deliberazione n. 82 - 4857 del 17 dicembre 2001 in modo da recepire le innovazioni sopra descritte.

Ritenuto opportuno, al fine di evitare inconvenienti nella fase istruttoria delle domande già pervenute al gestore, di mantenere – per un periodo di tempo limitato - una parallela operatività della nuova e della precedente disciplina, da applicarsi l’una o l’altra secondo il principio del trattamento più favorevole per il destinatario

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di approvare le prescrizioni per la concessione degli incentivi di cui alla L. 28/11/1965 n. 1329 ed all’art. 11 L. 27/10/94 n. 598 s.m.i. riportate nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

- di disporre che le prescrizioni approvate con il presente atto si applicheranno a partire dal giorno successivo all’adozione della presente deliberazione alle domande pervenute a partire da tale termine;

- di disporre che:

- le prescrizioni approvate con la presente deliberazione si applicano anche alle domande di accesso all’agevolazione già presentate e non ancora deliberate dal Comitato agevolazioni di MCC spa purché sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle nuove prescrizioni;

- in via transitoria e fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione, alle domande già presentate e non ancora deliberate dal Comitato agevolazioni di Mcc spa, che non rientrino nel campo di applicazione delle nuove prescrizioni approvate con la presente deliberazione, saranno applicate le prescrizioni di cui alla precedente deliberazione n. 82 - 4857 del 17 dicembre 2001;

- di disporre la revoca della propria precedente deliberazione n. 82 - 4857 del 17 dicembre 2001 con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione;

- di disporre che la conversione dei contributi in conto interessi, relativi ai finanziamenti agevolati dalla Legge 598/94 art. 11, in contributi in conto capitale e la conseguente erogazione in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione alla data di erogazione, si applica anche ai contributi in conto interesse già formalmente concessi in base alla previgente disciplina ma non ancora erogati, secondo le seguenti modalità:

- le erogazioni saranno effettuate entro il più breve tempo possibile in relazione alla dotazione finanziaria di tempo in tempo disponibile

- nel caso di operazioni assistite da finanziamento bancario, il contributo residuo verrà erogato alle banche previa attualizzazione e da queste ultime accreditato alle imprese beneficiarie con pari valuta;

- nel caso di locazione finanziaria, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, all’Intermediario finanziario; quest’ultimo provvede a trasferire il contributo all’impresa beneficiaria in quote semestrali posticipate determinate sulla base dell’importo del contributo concesso e della durata del contratto di leasing, e previa rivalutazione delle stesse, dopo aver verificato che:

* sia esaurito il semestre contrattuale (i semestri contrattuali termineranno convenzionalmente l’ultimo giorno del mese in cui si verifica la relativa scadenza semestrale);

* l’impresa beneficiaria abbia regolarmente pagato tutti i canoni del semestre;

- le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), in vigore il primo giorno del mese in cui avviene l’operazione di attualizzazione del contributo;

- le operazioni di rivalutazione avvengono, da parte dell’Intermediario finanziario, utilizzando il tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (già TUR), vigente alla data della concessione;

- rimane fermo l’obbligo per le banche di segnalare eventuali insolvenze delle imprese beneficiarie nel rimborso del finanziamento e per le società di leasing di erogare i contributi solo dopo aver accertato l’avvenuto integrale pagamento dei canoni con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso;

- di dare atto che gli incentivi oggetto della presente deliberazione sono soggetti al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L 10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione dell’art. 87 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo pubblicato sulla GUCE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22 nonché al Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23.12.2003 pubblicato sulla G.U.C.E. L 1 del 03.01.2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

- di dare mandato al Comitato agevolazione di MCC S.p.A. di assumere tutte le iniziative e gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione di apposita modulistica da utilizzare per l’accesso agli incentivi in argomento.

La presente deliberazione verrà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato