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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

Codice 10.7
D.D. 28 luglio 2005, n. 783

Comune di Caselette (TO). Conciliazione con privato inerente precedenti alienazioni, senza autorizzazione, di porzione di mq. 868,53 di terreno comunale gravato da uso civico. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Caselette (TO) a:

* sdemanializzare l’area gravata da uso civico, di complessivi mq. 868,53, ora distinta al NCT Fg. 3 mapp. 66, proveniente da precedenti alienazioni di maggior superficie ad altri privati non autorizzate e attualmente nel possesso esclusivo di fatto (omissis);

* effettuare la conciliazione con la precitata parte privata, per regolarizzare il possesso illegittimo dell’area in argomento, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di quest’ultima al Comune, in via transattiva, della somma calcolata dall’Ufficio Usi Civici in euro 13.308,05, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici;

* stipulare atti di vendita a favore della parte privata sopraccitata, al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell’area di complessivi mq. 868,53 in argomento;

* di subordinare la stipula dell’atto relativo alla conciliazione in argomento all’accettazione formale, da parte del privato interessato, dell’importo rideterminato dalla precitata Commissione in via preliminare e poi specificato dall’Ufficio Usi Civici in euro 13.308,05, con versamento al Comune dello stesso entro 60 (sessanta) giorni della pubblicazione del presente atto nonché alla rinuncia a ogni futura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;

* di disporre che l’importo rideterminato di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001, prorogata con la D.G.R. n. 14-8176 del 07.01.03 ed ulteriormente prorogata con D.G.R. n. 55-14056 del 22.11.2004 e, nel caso di eventuale fallimento dell’esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell’area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell’Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche a campione, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

il Comune di Caselette (TO) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, comprese quelle già percepite all’epoca del primo atto nullo attualizzate, per la parte eventualmente non già investita secondo legge, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirle in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarle al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

il Comune di Caselette (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’ atto di vendita con conciliazione che verrà stipulato con la parte privata relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri