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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

Codice 24
D.D. 14 luglio 2005, n. 201

Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Societa’ Metropolitana Acque di Torino S.p.a. Articolo 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.A. ubicato nei Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono definite come risulta nelle tavole 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, in scala 1:1.500 e 1:2.000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a quello riportato nella tabella riassuntiva allegata.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

* all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione all’esterno dell’area di salvaguardia;

* all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica d’attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

* all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

* all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del decreto legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni interessati, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

La Società Metropolitana Acque Torino, d’intesa con l’Autorità d’Ambito Torinese, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

* provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al ripristino delle recinzioni laddove necessario;

* provvedere alla graduale dismissione dei pozzi che per le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi captati e/o per la situazione di rischio connesso alla presenza dei centri di pericolo attuali e futuri (circonvallazione) possono presentare situazioni di forte criticità valutando, in alternativa alla loro chiusura definitiva, l’eventualità di un possibile utilizzo di monitoraggio e controllo delle falde;

* procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata, per garantire l’allontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;

* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

* predisporre un adeguato sistema di protezione dinamica attraverso la redazione e la messa in opera di un piano di monitoraggio specifico;

* nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

La delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo 64, ridefinite con Determinazione Dirigenziale n. 492/24 del 28/11/2002, cessa di avere efficacia e viene sostituita da quella contenuta nella presente determinazione.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono tenuti a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio