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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005
Codice 24
D.D. 14 luglio 2005, n. 201
Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino. Ridefinizione delle aree di salvaguardia del campo pozzi della Societa Metropolitana Acque di Torino S.p.a. Articolo 21 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia del campo pozzi della Società Metropolitana Acque di Torino S.p.A. ubicato nei Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono definite come risulta nelle tavole 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, in scala 1:1.500 e 1:2.000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La definizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a quello riportato nella tabella riassuntiva allegata.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
* allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione allesterno dellarea di salvaguardia;
* allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica dattuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
* allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
* allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dellart. 21, del decreto legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni interessati, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
La Società Metropolitana Acque Torino, dintesa con lAutorità dAmbito Torinese, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
* provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al ripristino delle recinzioni laddove necessario;
* provvedere alla graduale dismissione dei pozzi che per le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi captati e/o per la situazione di rischio connesso alla presenza dei centri di pericolo attuali e futuri (circonvallazione) possono presentare situazioni di forte criticità valutando, in alternativa alla loro chiusura definitiva, leventualità di un possibile utilizzo di monitoraggio e controllo delle falde;
* procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale;
* provvedere alla verifica e messa in sicurezza dei tracciati stradali interferenti con la zona di rispetto ristretta e con la zona di rispetto allargata, per garantire lallontanamento delle acque di dilavamento dalle sedi stradali;
* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;
* predisporre un adeguato sistema di protezione dinamica attraverso la redazione e la messa in opera di un piano di monitoraggio specifico;
* nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
La delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo 64, ridefinite con Determinazione Dirigenziale n. 492/24 del 28/11/2002, cessa di avere efficacia e viene sostituita da quella contenuta nella presente determinazione.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni di Venaria Reale, Borgaro Torinese e Torino sono tenuti a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio