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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

Codice 23.1
D.D. 29 luglio 2005, n. 55

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Interventi di mitigazione del rischio in aree RME”, presentato dal comune di Pray, localizzato in prossimita’ del centro abitato di Pray (BI) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Interventi di mitigazione del rischio in aree RME”, presentato dal comune di Pray, localizzato in prossimità del centro abitato di Pray (BI), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Nella fase di progettazione definitiva, dovranno essere effettuate tutte le valutazioni inerenti alla riperimetrazione dell’area RME a seguito della realizzazione delle opere, con particolare riferimento alla residua esondabilità dell’area a valle dell’argine in progetto e dovrà essere prodotto uno specifico piano di manutenzione relativo al nuovo argine;

2. L’Amministrazione comunale di Pray dovrà assumersi in carico la manutenzione periodica del rilevato arginale e la vigilanza dello stesso durante gli eventi di piena, previa stipulazione di apposita convenzione con l’AIPO;

3. Per quanto riguarda l’intervento di disalveo, dovranno essere condotte verifiche della compatibilità dell’intervento stesso con l’assetto del corso d’acqua, a livello di asta fluviale o di tronco significativo della stessa, da trasmettere e confrontare con l’Autorità di bacino del fiume Po prima della progettazione definitiva-esecutiva, al fine dell’inserimento nel programma triennale di cui alla legge 183/89;

4. Nella fase di progettazione definitiva dovrà essere fornito, per quanto riguarda la realizzazione delle scogliere, un approfondimento progettuale che tenga conto anche dell’esigenza di realizzare opere di integrazione ambientale consistenti nel raccordo morfologico della sommità delle scogliere con l’intorno ambientale e, per quanto possibile, la realizzazione della rinaturalizzazione dei tratti sopraspondali;

5. Nella fase di progettazione definitiva, l’asportazione di materiale dall’alveo dovrà essere documentata con adeguate sezioni;

6. Nella fase di progettazione definitiva, dal punto di vista paesaggistico, dovrà essere tenuta in conto e garantita l’esigenza che l’alveo mantenga delle caratteristiche morfologiche residue di naturalità consistenti nelle diversificazioni formali dell’alveo (ad esempio siano lasciate buche, irregolarità giaciture non del tutto linearizzate, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante, ecc...) tali da non determinare effetti di eccessiva artificiosità;

7. La progettazione definitiva/esecutiva dovrà tener conto dell’eventuale esigenza di individuare siti di stoccaggio temporaneo o definitivo per il materiale inerte prelevato dall’alveo;

8. Dovranno essere utilizzati massi reperiti presso cave di pietre ornamentali attualmente in attività, nel caso in cui in corso d’opera si renda necessaria la realizzazione di difese spondali, attualmente non previsti;

9. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Sessera e l’area di cantiere è posta in prossimità del torrente stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque;

10. In fase di progettazione definitiva venga valutata l’opportunità di realizzare, a valle dell’area di cantiere nell’alveo fluviale, opere temporanee per la captazione di eventuali sversamenti di oli e carburanti e per la decantazione dei sedimenti sollevati dai mezzi di cantiere;

11. Il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovranno, comunque, essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

12. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Biella, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente;

13. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Sessera attraverso la realizzazione di ture e savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua e da concentrare il più possibile le operazioni di disalveo. Dovranno inoltre essere messe in pratica le misure di mitigazione nei confronti dell’ittiofauna indicate nella Relazione (Elaborato A) al punto 1;

14. Qualora nella redazione del progetto definitivo/esecutivo risultasse la necessità di effettuare il taglio di vegetazione arborea, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendo ove possibile l’impianto di nuovi esemplari. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

15. Al fine di preservare le condizioni di naturalità dell’area del Gabbio, si prescrive di non utilizzare tale area per lo stoccaggio di materiali e per la realizzazione di cantieri, di non aprirvi nuova viabilità e in ogni caso di non modificare lo stato di luoghi;

16. A tutela dell’avifauna presente nell’area del Gabbio dovrà essere rispettato un periodo di fermo biologico in corrispondenza con il periodo primaverile di nidificazione;

17. Dovrà essere consentito, anche dopo la realizzazione dell’opera, l’accesso all’area del Gabbio, al fine di permettere le regolari operazioni di cura e manutenzione di tale area;

18. Qualora nella redazione del progetto definitivo/esecutivo risultasse la possibilità di effettuare lo scotico di terreno vegetale nelle aree interessate dall’intervento e tale materiale fosse ritenuto idoneo allo scopo, si dovrà provvedere all’accantonamento, alla conservazione e al riutilizzo del terreno di scotico per la sistemazione superficiale dei rilevati arginali;

19. Le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie erbacee rustiche e adatte alle condizioni stazionali. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale;

20. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

21. Nel corso dei lavori si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi d’acqua e dovrà essere garantita la corretta funzionalità del corso d’acqua interessato dai lavori;

22. Nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere;

23. Al Dipartimento ARPA Dipartimento di Biella dovrà essere comunicato l’inizio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativi dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

24. Il proponente e/o il direttore dei lavori, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere alla Provincia e all’ARPA Dipartimento di Biella, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio contenute in questa determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa