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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005
Codice 23.1
D.D. 29 luglio 2005, n. 55
L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto Interventi di mitigazione del rischio in aree RME, presentato dal comune di Pray, localizzato in prossimita del centro abitato di Pray (BI) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui allart. 12 della L.R. 40/1998
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di ritenere che il progetto Interventi di mitigazione del rischio in aree RME, presentato dal comune di Pray, localizzato in prossimità del centro abitato di Pray (BI), sia escluso dalla fase di valutazione di cui allarticolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dellintervento:
1. Nella fase di progettazione definitiva, dovranno essere effettuate tutte le valutazioni inerenti alla riperimetrazione dellarea RME a seguito della realizzazione delle opere, con particolare riferimento alla residua esondabilità dellarea a valle dellargine in progetto e dovrà essere prodotto uno specifico piano di manutenzione relativo al nuovo argine;
2. LAmministrazione comunale di Pray dovrà assumersi in carico la manutenzione periodica del rilevato arginale e la vigilanza dello stesso durante gli eventi di piena, previa stipulazione di apposita convenzione con lAIPO;
3. Per quanto riguarda lintervento di disalveo, dovranno essere condotte verifiche della compatibilità dellintervento stesso con lassetto del corso dacqua, a livello di asta fluviale o di tronco significativo della stessa, da trasmettere e confrontare con lAutorità di bacino del fiume Po prima della progettazione definitiva-esecutiva, al fine dellinserimento nel programma triennale di cui alla legge 183/89;
4. Nella fase di progettazione definitiva dovrà essere fornito, per quanto riguarda la realizzazione delle scogliere, un approfondimento progettuale che tenga conto anche dellesigenza di realizzare opere di integrazione ambientale consistenti nel raccordo morfologico della sommità delle scogliere con lintorno ambientale e, per quanto possibile, la realizzazione della rinaturalizzazione dei tratti sopraspondali;
5. Nella fase di progettazione definitiva, lasportazione di materiale dallalveo dovrà essere documentata con adeguate sezioni;
6. Nella fase di progettazione definitiva, dal punto di vista paesaggistico, dovrà essere tenuta in conto e garantita lesigenza che lalveo mantenga delle caratteristiche morfologiche residue di naturalità consistenti nelle diversificazioni formali dellalveo (ad esempio siano lasciate buche, irregolarità giaciture non del tutto linearizzate, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante, ecc...) tali da non determinare effetti di eccessiva artificiosità;
7. La progettazione definitiva/esecutiva dovrà tener conto delleventuale esigenza di individuare siti di stoccaggio temporaneo o definitivo per il materiale inerte prelevato dallalveo;
8. Dovranno essere utilizzati massi reperiti presso cave di pietre ornamentali attualmente in attività, nel caso in cui in corso dopera si renda necessaria la realizzazione di difese spondali, attualmente non previsti;
9. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Sessera e larea di cantiere è posta in prossimità del torrente stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare lintorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità dinquinamento delle acque;
10. In fase di progettazione definitiva venga valutata lopportunità di realizzare, a valle dellarea di cantiere nellalveo fluviale, opere temporanee per la captazione di eventuali sversamenti di oli e carburanti e per la decantazione dei sedimenti sollevati dai mezzi di cantiere;
11. Il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, dovrà essere controllato mediante lutilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovranno, comunque, essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;
12. Prima dellesecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Biella, le operazioni di allontanamento dellittiofauna presente;
13. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante lesecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Sessera attraverso la realizzazione di ture e savanelle temporanee e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso dacqua e da concentrare il più possibile le operazioni di disalveo. Dovranno inoltre essere messe in pratica le misure di mitigazione nei confronti dellittiofauna indicate nella Relazione (Elaborato A) al punto 1;
14. Qualora nella redazione del progetto definitivo/esecutivo risultasse la necessità di effettuare il taglio di vegetazione arborea, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendo ove possibile limpianto di nuovi esemplari. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
15. Al fine di preservare le condizioni di naturalità dellarea del Gabbio, si prescrive di non utilizzare tale area per lo stoccaggio di materiali e per la realizzazione di cantieri, di non aprirvi nuova viabilità e in ogni caso di non modificare lo stato di luoghi;
16. A tutela dellavifauna presente nellarea del Gabbio dovrà essere rispettato un periodo di fermo biologico in corrispondenza con il periodo primaverile di nidificazione;
17. Dovrà essere consentito, anche dopo la realizzazione dellopera, laccesso allarea del Gabbio, al fine di permettere le regolari operazioni di cura e manutenzione di tale area;
18. Qualora nella redazione del progetto definitivo/esecutivo risultasse la possibilità di effettuare lo scotico di terreno vegetale nelle aree interessate dallintervento e tale materiale fosse ritenuto idoneo allo scopo, si dovrà provvedere allaccantonamento, alla conservazione e al riutilizzo del terreno di scotico per la sistemazione superficiale dei rilevati arginali;
19. Le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie erbacee rustiche e adatte alle condizioni stazionali. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nellanno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire lattecchimento del materiale vegetale;
20. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dellopera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dellesecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;
21. Nel corso dei lavori si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi dacqua e dovrà essere garantita la corretta funzionalità del corso dacqua interessato dai lavori;
22. Nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché linterferenza con la dinamica fluviale, dei canali e dei corsi dacqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per lincolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; lalveo non dovrà essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere;
23. Al Dipartimento ARPA Dipartimento di Biella dovrà essere comunicato linizio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dellattuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativi dellopera, ai sensi dellart. 8 della L.R. 40/98;
24. Il proponente e/o il direttore dei lavori, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere alla Provincia e allARPA Dipartimento di Biella, ai sensi dellart. 8 della L.R. 40/98, una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente allattuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio contenute in questa determinazione.
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui allarticolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso lUfficio di deposito progetti della Regione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa