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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2005, n. 49-913

Approvazione criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 - Modifica D.G.R. n. 30-12746 del 14 giugno 2004 - Accantonamento di Euro 550.000,00 (cap. 10886/05)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di modificare la propria deliberazione n. 30-12746 del 14 giugno 2004, per quanto concerne i criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l’adozione e l’attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari come riportato nell’allegato A) e per la promozione e sostegno delle Banche del Tempo, così come riportati nell’allegato B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di approvare, a maggiore specificazione dei criteri indicati all’art. 5 – comma 3 della L.R. 6/4/1995, gli “Orientamenti ai Comuni per l’elaborazione del Piano di Coordinamento degli Orari” indicati nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale dell’atto;

3. di confermare alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega i compiti relativi alla emanazione del bando e l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari, il coordinamento del gruppo di lavoro per quanto concerne le richieste di contributo per i P.C.O. e loro progetti attuativi ed infine l’esame delle richieste di contributo per la promozione ed il sostegno delle Banche del Tempo;

4. di determinare, per quanto attiene all’adozione dei P.C.O. ed ai progetti attuativi, l’entità di ogni singolo contributo nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro l’importo massimo di euro 50.000,00, stabilendo la graduatoria secondo il punteggio indicato nei criteri come individuati nell’allegato di cui al punto 1);

5. di determinare, per quanto riguarda le Banche del Tempo, il contributo nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili, e comunque entro il limite massimo di euro 3.500,00 prevedendo un incremento del suddetto limite pari al 20%, per quelle banche che ricadano nelle condizioni indicate nel citato allegato;

6. di fissare, per l’anno in corso, quale termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo il 15 dicembre 2005;

7. di finalizzare le risorse di cui al successivo punto 10) ripartendole nella misura del 60% per il finanziamento dei P.C.O. e del 40% per il finanziamento delle Banche del Tempo, disponendo che le risorse non impiegate risultanti dal predetto riparto, possano essere utilizzate per l’una o per l’altra delle destinazioni previste;

8. di stabilire che, qualora l’entità dei contributi da attribuire ai Piani di Coordinamento ed ai progetti attuativi degli stessi, anche successivamente all’eventuale integrazione derivante dal mancato impiego a favore delle Banche del Tempo, superasse le risorse messe a disposizione, siano concessi i contributi, seguendo la graduatoria approvata, sino ad esaurimento delle risorse, rinviando il finanziamento degli altri Enti, utilmente collocati in graduatoria, ma esclusi per mancanza di fondi, alla accertata disponibilità delle economie risultanti dall’analogo bando di concessione di contributi per l’anno 2004;

9. di subordinare l’erogazione del contributo concesso alla presentazione dell’attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente richiedente, delle modalità di finanziamento della quota a proprio carico nei modi stabiliti nell’allegato A) per quanto si riferisce ai Piani di Coordinamento degli orari e nell’allegato B) per quanto si riferisce alle Banche del Tempo;

10. di far fronte alla spesa complessiva, pari a euro 550.000,00, con accantonamento sul cap 10886 del bilancio 2005 che presenta la necessaria disponibilità. (Acc. n. 101211).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

La Determinazione Dirigenziale 27/9/2005, n. 86, Codice 5 relativa alla Deliberazione di Giunta Regionale sopra riportata è pubblicata su questo Bollettino Ufficiale, nell’apposita Sezione (ndr)

Allegato A

Criteri per la concessione ai Comuni di contributi regionali per l’adozione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per il finanziamento di progetti attuativi di Piani approvati, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

La Regione Piemonte in attuazione dell’art. 4 della L.R. 6/4/1995, n. 52 e dell’art. 22 e seguenti della legge 8/3/2000, n. 53, intende concedere ai Comuni, contributi volti a perseguire le seguenti finalità :

A. Per la predisposizione del Piano di coordinamento degli orari

con l’obiettivo di definire e sperimentare politiche, strategie e linee d’azione per promuovere il coordinamento dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, da approvarsi dal Consiglio Comunale per la determinazione del Piano di coordinamento degli orari

B. Per progetti attuativi di Piano territoriale degli orari

con l’obiettivo di definire e strutturare interventi e servizi per il coordinamento e l’armonizzazione dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, in attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio Comunale.

BENEFICIARI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare istanza per i contributi di cui trattasi, i Comuni singoli o associati, nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, entro il 15 dicembre 2005.

I Comuni, per la definizione dei Piani di Coordinamento degli Orari ed i progetti attuativi dovranno attenersi a quanto previsto all’art. 5 -comma 3 della L.R. 52/1995 e agli orientamenti di cui all’allegato 1)

.Per quanto concerne il loro contenuto progettuale dovranno emergere i seguenti elementi:

* chiarezza nell’analisi dei bisogni, nell’individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni,

* indicazione di strumenti e metodologie adottate per la definizione del progetto (ricerche, indagini, rilevazioni statistiche, piani e documenti di programmazione approvati, partecipazione a reti e programmi comunitari,ecc.);

* previsione degli strumenti di informazione e comunicazione a supporto del progetto, sia questo il Piano oppure un progetto attuativo;

* coinvolgimento nelle diverse fasi progettuali di soggetti pubblici, privati, comitati, associazioni, parti sociali, organismi di parità, ecc.;

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il Contributo massimo concedibile è pari euro 50.000,00.

I contributi sono stabiliti nella misura del 60% delle spese ritenute ammissibili, come indicate alla apposita voce.

Per quanto si riferisce a progetti attuativi del Piano di Coordinamento degli Orari è consentita la presentazione di domanda di finanziamento di un solo progetto

E’ ammessa la possibilità di cofinanziamento con contributi di altri Enti o sponsorizzazioni promosse dall’Ente richiedente

I contributi erogati ai sensi delle leggi sopra indicate, non sono cumulabili con altri benefici finanziari concessi dalla Regione per le medesime iniziative.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della partecipazione al contributo, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

* spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati all’elaborazione dei piani o dei progetti purché strettamente attinenti alla realtà territoriale oggetto dell’intervento;

* spese relative all’organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti nel progetto (ivi comprese le spese di segreteria ed escluse quelle relative a rinfreschi, coffee-break e similari);

* spese di consulenza per la stesura del piano o del progetto attuativo;

* spese di pubblicizzazione del Piano o progetto attuativo;

* spese per la formazione del personale dipendente coinvolto nella realizzazione degli interventi previsti;

* per ogni voce di spesa, indicazione del costo orario del personale dipendente eventualmente coinvolto;

* acquisto di software e servizi informatici per l’acquisizione, la gestione e l’elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;

* altre spese strettamente attinenti.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VALUTAZIONE DOMANDE

L’ analisi e la valutazione delle domande di contributo presentate, corredate dalla documentazione richiesta, sono effettuate dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con DGR n. 15 - 24687 del 1 giugno 1998 e DGR n.4 -6062 del 23 maggio 2002.

In caso di richiesta di chiarimenti sulla domanda presentata il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà fornire risposta pena l’esclusione dal bando.

PRIORITA’ E GRADUATORIA

Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sulla base delle valutazioni effettuate e tenuto conto delle priorità stabilite dal comma 4 dell’art.28 della Legge 8 marzo 2000, n.53 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n, 52, sarà formulata una graduatoria unica per l’adozione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per l’attuazione di un progetto di Piano già approvato, previa attribuzione di un massimo di 10 punti, così suddivisi:

a. - per quanto concerne l’adozione dei P.C.O:

* Comuni in forma associata- punti 5;

* lett. a) qualificazione e integrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) e loro Varianti sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche nonché dei servizi commerciali - punti 2

* lett. b) - loro diffusione territoriale, accessibilità e adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni punti 2

* Interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, c° 2 della L. 53/2000 - punti 1

b. - per quanto concerne l’attuazione di progetti:

* Comuni in forma associata- punti 5;

* Progetti presentati dai Comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti Locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza - punti 2;

* Interventi attuativi degli accordi di cui all’art. 25, c° 2 della L. 53/2000 - punti 2

* introduzione di procedure informatizzate multifunzionali con inserimento di dati di interesse generale estrapolati dai progetti attuativi del PCO già attuati punti 1

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda dell’Ente singolo o degli Enti associati con il maggior numero di abitanti.

Il Direttore Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, provvederà, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con apposita determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, alla quantificazione ed alla concessione dei contributi nei limiti dei fondi disponibili.

Nell’eventualità che i suddetti fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze in graduatoria, si provvederà alla concessione del contributo sino ad esaurimento dei fondi a disposizione, con riserva di finanziare gli Enti utilmente collocati in graduatoria, ma esclusi per mancanza di risorse, con le economie risultanti dal bando relativo all’anno 2004, appena disponibili.

EROGAZIONE CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo sarà disposta come di seguito indicato:

- anticipo 50% entro 90 giorni dalla presentazione dell’attestazione da parte del legale rappresentante dell’Ente richiedente, delle modalità di finanziamento della quota a proprio carico.

- saldo 50% entro 60 gg. dal ricevimento della deliberazione dell’Organo Comunale competente di adozione del Piano o relativa al progetto attuato, unitamente al rendiconto analitico di tutte le spese sostenute per la realizzazione di cui trattasi, sottoscritto dal Responsabile della Struttura competente.

RISPETTO TERMINI - RENDICONTAZIONE E REVOCA CONTRIBUTO

Con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente sarà disposta la revoca del contributo concesso nei seguenti casi:

a) qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di Coordinamento degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto del piano medesimo e comunque non superiore ad anni 2 dalla erogazione del contributo, eventualmente prorogabile, su motivata richiesta, di un ulteriore anno;

b) qualora il Comune o i Comuni beneficiari, nel caso di progetto attuativo del Piano, non diano avvio all’attuazione, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, con obbligo di darne comunicazione alla Direzione Regionale Affari Istituzionali. Il termine per la conclusione dei lavori non potrà essere superiore a 2 anni dall’avvio;

Tali ipotesi comporteranno la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione stessa alla data di restituzione.

Allegato B

Criteri per la concessione ai Comuni di contributi per la promozione e il sostegno delle Banche del Tempo, ai sensi della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO

La Regione Piemonte, in attuazione degli artt. 27 e 28 della Legge 8/3/2000, n. 53 e 43 della L.R.8/1/2004, n.1 intende concedere, contributi per sostenere e promuovere la costituzione di Banche del Tempo, articolate anche in sportelli, con il fine di favorire lo scambio di servizi di vicinato, l’utilizzo di servizi della città ed il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse.

BENEFICIARI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare istanza per i contributi di cui trattasi, i Comuni, singoli o associati nelle forme di cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega , entro il 15 dicembre 2005

E’ ammessa la possibilità da parte dei Comuni, di presentare richiesta di contributo anche per più banche o sportelli costituiti nel proprio territorio

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

I contributi erogati ai sensi delle leggi sopra indicate non sono cumulabili con altri benefici finanziari concessi dalla Regione per le medesime iniziative.

L’entità del contributo viene stabilita nel 80% dei costi ritenuti ammissibili con riferimento alle voci di spesa indicate alla voce “Spese ammissibili” e comunque per un massimo di euro 3.500,00.

ULTERIORE INCENTIVO PER LE BANCHE DEL TEMPO

Per quanto concerne le Banche del Tempo previste o situate presso:

* scuole

* case di riposo

* oratori

* centri di aggregazione (circoli ricreativi, associazioni, proloco, luoghi di incontro per giovani, internet-point,ecc))

con l’obiettivo di favorire:

* percorsi di inclusione per donne immigrate, adolescenti in difficoltà, disabili motori e sensoriali

* sviluppo e sostegno dell’imprenditoria

* contrasto alla solitudine

* collaborazione per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Zona di cui all’art. 17 della L.R. 8/1/2004, n.1

L’importo del contributo, come sopra determinato, è incrementato del 20% fino ad un massimo di euro 4.200,00.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della partecipazione al contributo, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

* spese riconducibili a ricerche e indagini sul territorio finalizzate all’analisi dei bisogni presenti nella realtà locale;

* spese relative all’attività di promozione, comunicazione e informazione , ivi comprese le spese relative all’organizzazione di incontri o consultazioni dei soggetti o associazioni coinvolti; (escluse le spese relative ai rinfreschi, coffee-break e similari);

* spese per attività di coordinamento e tutoraggio da parte di Banche già costituite a favore di Banche da costituire;

* spese per interventi a cura di Banche o Sportelli che possano configurarsi come attività di coinvolgimento della collettività per favorire l’interscambio di esperienze

* spesa acquisto attrezzature o quota di ammortamento annuale di beni strumentali dati in comodato d’uso alle Banche del Tempo operanti sul territorio di riferimento.

* locazione figurativa o reale annuale dei locali messi a disposizione dall’Ente;

* spese attività di formazione e aggiornamento dei soci delle Banche del Tempo già costituite ed operanti;

* spese per attività di formazione preventiva rivolta a personale dipendente dell’ente locale per l’organizzazione della istituenda Banca del Tempo, nel limite massimo di euro 500,00;

* spese per il personale dipendente dall’Ente locale eventualmente utilizzato per la banca o sportello costituiti dall’Ente locale medesimo, con indicazione dell’attività svolta, delle ore prestate e del costo orario;

* spese per il personale dipendente dall’Ente locale eventualmente utilizzato per l’avvio di banche o sportelli promossi da Associazioni, con indicazione dell’attività svolta, delle ore prestate e del costo orario;

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VALUTAZIONE DOMANDE

L’’istruttoria e la valutazione delle domande presentate, che dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta saranno effettuate dalla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega. In caso di richiesta di chiarimenti sulla domanda presentata, il richiedente entro 15 giorni, dal ricevimento della richiesta, dovrà fornire risposta pena l’esclusione dal bando.

Al termine dell’istruttoria e delle valutazioni sarà predisposta la graduatoria delle istanze ammesse a contributo, con l’indicazione per ciascuna dell’importo concesso.

PRIORITA’

Ai fini dell’assegnazione del contributo, verrà data priorità:

1. alle domande presentate dalle Associazioni di Comuni costituite ai sensi del Titolo II- Capo IV e Capo V - del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 28 della legge 8 Marzo 2000, n. 53;

2. alle domande presentate da singoli Comuni con un maggior numero di abitanti.

GRADUATORIA

La graduatoria finale sarà approvata con determina dirigenziale entro 180 gg. dal termine di scadenza di presentazione delle domande e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

EROGAZIONE CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo sarà disposta in unica soluzione, entro 90 giorni dalla presentazione dell’attestazione da parte dell’ Ente richiedente delle modalità di finanziamento della quota non coperta da contributo regionale.

RISPETTO TERMINI - RENDICONTAZIONE E REVOCA CONTRIBUTO

Con provvedimento adottato dal Dirigente regionale competente sarà disposta la revoca del contributo concesso qualora, non sia provveduto, entro un anno dalla erogazione, alla trasmissione alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, di copia degli atti deliberativi o dirigenziali assunti, nonché della rendicontazione analitica di tutte le spese indicate nel preventivo e sostenute per l’attuazione dei programmi descritti nella relazione allegata alla richiesta di contributo per la banca del tempo, sottoscritta dal Responsabile della Struttura competente.

Tale ipotesi comporterà la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di erogazione stessa alla data di restituzione.

Allegato 1)

Orientamenti ai Comuni per l’elaborazione del P.C.O

A) I Comuni per la definizione del PCO, dovranno attenersi ai criteri di cui all’art. 5 della L. R. 52/95 ed in particolare:

1) Riguardo agli orari degli uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’articolo 22 della L. 724/94 circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per l’esigenza di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

2) Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

3) Per quanto concerne il punto c) dell’articolo 5 dovrà essere garantita la piena e completa attuazione della L. 241/90, prevedendo in particolare l’introduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.

4) Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i Comuni devono uniformarsi ai principi e criteri indicati nella L.R. 28 del 12/11/1999 e s.m.i., Capo IV - artt. 8 e 9 e nelle relative disposizioni regionali di attuazione di cui alla D.C.R. n. 412-5585 del 16 febbraio 2005 “Criteri per l’individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione dell’orario delle attività commerciali” e, con specifico riferimento al commercio su area pubblica, alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001"Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".

Si applicano le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 42-29532 del 1 marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per l’attuazione del D.Lgs. 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”, con esclusione di quelle aventi natura esclusivamente transitoria.

I Comuni dovranno inoltre tener conto delle esigenze di coordinamento ed attuazione delle norme in materia di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) e di Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R), secondo quanto previsto dall’art. 18 - comma 1 - lett. a) della L.R.28/1999 e dagli artt. 18 e 19 della D.C.R.563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R.347-42514/2003. “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”.

5) Nella determinazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 31 maggio 2004 n. 14 ed alla D.G.R. n. 57-14407 del 20-12-2004 “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”.

6) I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minore impatto inquinante. Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di mezzi idonei al trasporto. I Comuni che devono dotarsi del Piano Urbano del traffico, dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato secondo il diverso momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

7) Gli orari di biblioteche, musei ed enti culturali dovranno essere organizzati in modo da consentirne un’ampia fruizione mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell’anno;

8) I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei P.C.O. con la pianificazione comunale e, in particolare:

* dei PRG e loro varianti;

* dei recenti strumenti di intervento denominati Programmi Complessi, quali ad esempio:

- Programmi integrati di intervento (Pii),

- Programmi di recupero urbano (PRU),

- Programmi di riqualificazione urbana (PRIU),

- Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST),

- Programmi di riabilitazione urbana,

- Programmi innovativi in ambito urbano,

- Programmi di qualificazione urbana(P.Q.U.),

- Programmi di rivitalizzazione delle realtà minori (P.I.R.),

- Programmi di iniziativa comunitaria URBAN ed INTERREG,

- Patti Territoriali, Contratti di quartiere (CDQ), d’Area e Patti di Pianificazione.
















La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)