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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Giusto Canavese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/05 del 19/09/2005 “Approvazione di modifica parziale del Regolamento Edilizio ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per tutti i motivi di cui in premessa, le seguenti modifiche al regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 51/03 del 13/12/2003 ai sensi dell’art 3, comma 1, della L.R. 8 luglio 1999 e successivamente rettificato con Delibera CC n. 9/04 del 14/02/2004:

- Art 2 “Formazione della Commissione Edilizia”

a) sostituire il comma 2 con il presente comma:

La Commissione è composta da n. 7 (sei) componenti, eletti dal Consiglio comunale compreso il Presidente che la presiede.

b) aggiungere dopo il comma 2) il seguente comma 2 bis

Il Presidente è eletto dai membri della commissione, in seno alla commissione stessa, nella prima seduta;

- Art 18 “Superficie utile lorda della costruzione (Sul)” inserire dopo il comma 2) i seguenti commi:

3. Il sottotetto si intende “agibile” quando possiede uno o più dei requisiti tecnico-funzionali di seguito elencati:

1. pendenza della falda maggiore del 40 % con origine dal punto di imposta sul muro di banchina avente un’altezza superiore a m. 0,50 ed un’altezza media maggiore o uguale a m. 2,40; quest’ultima viene convenzionalmente ricavata dividendo il volume del sottotetto (al netto degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo solaio) per la superficie utile netta, come definita al successivo articolo 19;

2. superficie per aeroilluminazione data da eventuali lucernai, abbaini e tamponamenti in vetro-cemento, superiore a 1/15 della superficie di calpestio;

3. altezza netta degli eventuali abbaini, misurata dall’estradosso del solaio di calpestio al punto più alto dell’abbaino maggiore / uguale a m. 3,00;

4. presenza di tramezzature, siano esse fisse o mobili, atte alla suddivisione interna in più locali

4. I piani interamente interrati, come definiti dall’art 15, che non abbiano destinazione residenziale o agibile non sono da conteggiarsi nella superficie utile lorda.

Ai sensi del presente comma si intende per agibile il locale interamente interrato che possiede uno o più dei requisiti tecnico-funzionali di seguito elencati:

1. superficie per aeroilluminazione superiore a 1/15 della superficie di calpestio;

2. altezza media superiore a m 2,70;

3. utilizzo continuativo e non saltuario;

4. utilizzo per attività indipendenti dalla stretta funzione abitativa.

- Art 39 “Coperture, canali di gronda e pluviali” sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Salvo specifiche prescrizioni di piano, per edifici residenziali con tetti a falde sono ammesse coperture in tegola con colori antichizzati, mentre per tetti piani sono possibili coperture a terrazzi, giardini pensili o materiali conformi all’ambiente circostante. I bassi fabbricati devono, dove possibile, conformarsi alle coperture dei fabbricati principali, è comunque ammessa, a discrezione dell’Amministrazione comunale, copertura in pannelli di lamiera o altro materiale simile alla tegola di colore rosso. Gli edifici industriali sono esclusi dalle prescrizioni succitate.

- Art 51 “Rampe”

a) al comma 2) sostituire i valori delle pendenze del 20% e del 15% con 25% e 20%;

b) dopo la lettera c) del comma 3 aggiungere la seguente lettera:

d) 3,00 m per edifici uni-bifamigliari

c) al comma 5) sostituire la quota di m. 0,90 con m. 0,50

(omissis)

Di dare atto, altresì, che il numero degli articoli ed il numero dei modelli allegati al Regolamento Edilizio non vengono modificati;

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.