Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rittana (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 03.08.2005 n. 13 avente per oggetto “Approvazione modifica al vigente regolamento edilizio ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 le modifiche all’art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza) nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante, l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo Comunale che l’ha designata, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4);

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’organo Comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

(omissis)