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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Orbassano (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27/07/2005, all’oggetto: “regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23/07/2004-modifica articolo 2"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) L’articolo 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è costituita da sette membri tecnici, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di membri indicati dalla minoranza. Nel caso in cui nella votazione non risultino eletti tutti i membri, si procederà, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti; tale votazione sarà ripetuta nel caso di ulteriore parità; anche nella votazione di ballottaggio il voto sarà limitato ad un solo nominativo. Non si procede al ballottaggio, nel caso in cui nella prima votazione non risulti eletto nessun candidato indicato dalla minoranza; in questo caso, a parità di voti risulterà eletto il candidato indicato dalla minoranza. Nel caso in cui entrambe le votazioni di ballottaggio non consentano la nomina dei membri mancanti si procederà ad una votazione di ballottaggio nella seduta del consiglio comunale immediatamente successiva; nel caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato in possesso dei seguenti requisiti in ordine di priorità: 1) diploma di laurea; 2) anzianità anagrafica.

La commissione provvede alla nomina di un Presidente e di Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. I membri sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio da curriculum vitae da autocertificare nelle forme di Legge, nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno tre membri elettivi dovranno essere in possesso di diploma di laurea.

Uno dei membri elettivi deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi;

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ed i membri appartenenti al Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";

2) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall’art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

3) Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio assumerà efficacia, nei limiti di cui all’art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;

4) Di dare mandato ed autorizzare il Dirigente di Settore per la piena attuazione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento.

Il Dirigente IV Settore Urbanistica-Sviluppo Economico
Roberto Modugno