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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Melle (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/06/2005)

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Melle, Mèl nella locale lingua occitana, Ente locale autonomo nell’unità politica della Repubblica Italiana, con le disposizioni del presente Statuto si propone di dare attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato che ne determinano le funzioni e dalle Leggi della Regione Piemonte esercitando funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto dei principi fondamentali indicati all’articolo precedente e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Lo Statuto è l’atto fondamentale della vita comunale che ne disciplina il funzionamento, l’organizzazione, le attribuzioni degli organi e degli uffici, le forme di partecipazione e di decentramento, la collaborazione con altri Enti secondo i criteri di legalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

3. Lo Statuto persegue, inoltre, obbiettivi di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa assicurando, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in possesso dell’Amministrazione comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Art. 3
Territorio

1. Il territorio del Comune di Melle si estende per una superficie di Kmq. 27,92 ed è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica. Il territorio comunale comprende il concentrico e le borgate e confina con i Comuni di Brossasco, Frassino, Valmala, Cartignano e S. Damiano Macra.

2. L’intero territorio comunale è da considerarsi montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dell’applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale.

Art. 4
Sede

1. Il Capoluogo e la Sede degli Organi Comunali e delle Commissioni sono siti nel concentrico urbano, in Piazza Marconi n° 1.

2. La sede può essere trasferita altrove con deliberazione motivata del Consiglio comunale.

3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli Organi e della Commissioni in luogo diverso da quello della sede istituzionale in Piazza Marconi n° 1.

Art. 5
Stemma, Gonfalone, Fascia Tricolore
e Distintivo del Sindaco

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune di Melle sono attualmente in fase di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Generale - Ufficio Onorificenze e Araldica - e saranno concessi con apposito Decreto del Presidente della Repubblica.

2. La Fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.

3. L’uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

4. L’uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme di legge.

CAPO II
PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 6
Criteri ispiratori e finalità

1. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico - politica delle autonomie comunali, tenendo conto delle peculiarità locali e della specificità geografica, culturale, storico - linguistica del Comune di Melle.

2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità alpina, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche dalla comunità.

3. Il Comune riconosce il valore storico delle proprie tradizioni locali nell’ambito più generale della tradizione della civiltà italiana e dei valori cristiani che hanno permeato lo sviluppo della nostra civiltà.

4. Lo Statuto promuove ogni azione a tutela della vita umana, al riconoscimento del valore sociale della maternità assicurando tutte le misure e le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto e la realizzazione del diritto ad essere genitori e poter educare ed allevare anche economicamente i propri figli.

5. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune, nell’esplicazione dell’ attività di programmazione urbanistica e territoriale, adotta tutte le misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale da aggressioni, deturpamenti e da fenomeni di inquinamento di vario genere assicurando alla collettività ed ai singoli condizioni che favoriscano la tutela dei fondamentali diritti alla salute ed alla salubrità dell’ambiente.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

Art. 8
Tutela del patrimonio storico ed etnico - culturale

1. Il Comune di Melle, che fa parte delle Valli occitane in Italia, rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una completa realizzazione culturale ed economico - sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico - geografica all’area alpina sud occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che deve contraddistinguere il processo di unificazione europea in atto, il Comune, con i propri mezzi, favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etnico - linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell’arco alpino di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L’utilizzo e la valorizzazione della locale lingua occitana verrà in tal senso particolarmente favorito e promosso nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente Organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell’originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del Consiglio comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi nella lingua materna purchè contemporaneamente verbalizzati, se occorre, nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

Art. 9
Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Promuove iniziative volte al recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, coordinandosi con gli organismi sovracomunali, provinciali, regionali di protezione civile.

Art. 10
Sviluppo economico - sociale e programmazione

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale si impegna:

a) ad usufruire di contributi statali o regionali a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

b) a rivendicare la proprietà delle risorse naturali esistenti sul territorio comunale;

c) ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire l’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative e consortili interessanti i vari campi economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare dette finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana ed altri Enti Locali, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune partecipa ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali con particolare riferimento al settore agro-alimentare, idrico, turistico ed artigianale.

5. Tutela e sviluppa le consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali.

Art. 11
Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove e favorisce lo sport e le altre attività ricreative ed educative incentivando, anche mediante forme collaborative o associative con altri enti pubblici o privati, il turismo sociale e giovanile in particolare.

2. Il Comune promuove in ogni modo iniziative ricreative per la popolazione anziana e sostiene anche economicamente l’associazionismo locale.

3. Per il raggiungimento di tale finalità, il Comune favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative - sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso alla collettività.

Art. 12
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l’Azienda Sanitaria locale competente per territorio per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 nel quadro della normativa regionale mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune si impegna ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono la libera circolazione sul territorio comunale delle persone portatrici di handicap.

3. Il Comune, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, si impegna a promuovere e a coordinare gli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

4. Il Comune concorre a garantire, all’interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 13
Pari opportunità uomo - donna

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Il Comune si impegna particolarmente a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese già gravose dalle caratteristiche socio - ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 14
Collaborazioni extracomunali

1. Il Comune di Melle si rende interprete presso la Regione Piemonte, nell’esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell’ambito dei rispettivi problemi ed interessi il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti zonali nei quali per legge è collocato tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo associato di funzioni e servizi.

5. In tale direzione il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare le risorse naturali ed ambientali e le caratteristiche economico - sociali, sia a livello associativo - cooperativo che politico - amministrativo in armonia con quanto previsto ed ammesso dall’Ordinamento delle autonomie locali ed in generale dalla legislazione vigente.

6. Per una adeguata realizzazione socio - culturale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio il Comune si impegna a partecipare attivamente, per quanto di propria competenza, a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell’ambito geografico, economico, sociale e culturale di carattere alpino nel quale il Comune di Melle risulta collocato.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15
Organi istituzionali

1. Sono Organi istituzionali del Comune:

* Il Consiglio Comunale;

* La Giunta Comunale;

* Il Sindaco.

2. Sono Organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.

3. Le competenze degli Organi istituzionali del Comune sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita il controllo politico ed amministrativo.

5. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo, di Responsabile della Protezione Civile secondo quanto stabilito dalle Leggi dello Stato ed è Autorità sanitaria locale.

6. La Giunta è l’organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le funzioni di presidenza sono esercitate dal Consigliere anziano intendendosi per tale il Consigliere della lista di maggioranza che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza assommati a quelli di lista al momento delle elezioni del Consiglio. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17
Elezione e composizione, durata in carica del Consiglio

1. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento e i casi di sospensione del Consiglio Comunale, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e disciplinati da apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i soli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco dà corso alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutti i nominati o designati del Sindaco decadono con il cessare del mandato del Sindaco.

Art. 20
Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a. per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b. per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c. per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d. per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

4. Le sessioni devono essere convocate con avvisi scritti recapitati ai consiglieri, nel domicilio eletto, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in sessione ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in sessione straordinaria. In caso d’eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per la seduta consigliare. In questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la seduta può essere differita al giorno successivo. Tale procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno con l’avviso di convocazione. Il giorno di consegna dell’avviso e quello fissato per la seduta del Consiglio non vengono computati nei termini. La convocazione deve risultare da dichiarazione scritta del messo comunale.

5. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere messe in deliberazioni se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

6. Il Consiglio è convocato, con le modalità indicate al comma precedente, dal Sindaco il quale indica gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno. L’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno può essere, altresì, richiesta da un quinto dei Consiglieri comunali e dal Revisore dei conti quando lo stesso presenti referto su gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 239, comma 1°, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

7. L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare. Nella convocazione d’urgenza devono essere precisati i motivi che la giustificano.

8. L’elenco degli argomenti da trattare all’ordine del giorno della seduta del Consiglio deve essere pubblicata all’Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza. Contemporaneamente dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali presso gli Uffici tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

9. Il Presidente del Consiglio assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

10. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolte dal Vice - Sindaco in caso di assenza, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco.

11. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione avanzata da un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi argomenti all’ordine del giorno, dal Prefetto ai sensi dell’art. 39, comma 5°, del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 21
Sedute e sistemi di votazione

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento indica, altresì, il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute in prima o in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tale fine il Sindaco. Il Regolamento in ogni caso deve prevedere per la validità delle sedute di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente e della verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la presenza di consiglieri prevista per le sedute di prima convocazione.

3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza consigliare:

a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) i consiglieri cha abbandonano la sala prima della votazione;

c) l’eventuale assessore extraconsigliare componente della Giunta (assessore esterno).

4. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri nei termini previsti dal precedente articolo 20.

5. Qualora nell’avviso di prima convocazione siano contemporaneamente fissati il giorno e l’ora per l’eventuale seconda convocazione, non occorre che sia dato ulteriore avviso ai Consiglieri comunali. Analogamente dicasi per le eventuali prosecuzioni preventivamente stabilite di sedute di prima convocazione.

6. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale, quando ciò sia disposto con decisione motivata del Presidente del Consiglio.

7. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto ricorrendo le condizioni e secondo le modalità indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

8. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, intendendosi per tale un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

9. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti:

a) i consiglieri che si astengono dalla votazione;

b) i consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione;

c) le schede bianche o quelle nulle.

10. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all’ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

11. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

12. Terminate le votazioni il Presidente, con l’assistenza del Segretario comunale, ne riconosce l’esito e lo proclama al Consiglio.

13. La seduta è conclusa quando il Consiglio ha ultimato l’esame degli affari iscritti all’ordine del giorno.

Art. 22
Casi di esclusione del Segretario comunale

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio , ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco, o con chi presiede l’adunanza, i relativi verbali di deliberazione.

2. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio quando si trova in stato di incompatibilità con gli argomenti trattati all’ordine del giorno o quando si devono esprimere apprezzamenti su qualità personali o professionali dello stesso.

3. Le funzioni verbalizzanti in tal caso sono esercitate dal Consigliere designato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 23
Consiglieri: stato giuridico, dimissioni, sospensione, decadenza

1. Lo stato giuridico, i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, i casi di cessazione dalla carica per dimissioni, i casi di sospensione, supplenza e surrogazione sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate rispettivamente al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. Il Consiglio individua, nella lista alla quale appartiene il Consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e, verificata l’inesistenza per lo stesso di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità, convalida la sua elezione a Consigliere comunale.

3. Il Consigliere è tenuto a comunicare anche verbalmente al Presidente del Consiglio l’assenza dalla seduta consigliare motivandone la causa. La comunicazione può essere fatta anche verbalmente al Presidente del Consiglio entro congruo termine rispetto a quello fissato per la seduta o può essere resa verbalmente in Consiglio dal Capogruppo consigliare di riferimento. Della comunicazione viene dato atto a verbale dal Segretario comunale.

4. La mancata partecipazione senza giustificazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute anche non consecutive nell’anno solare comporta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale. Al Consigliere viene notificata comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza avvertendolo che nel termine di 20 giorni dalla notifica lo stesso ha la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze. Decorso tale termine senza che il Consigliere abbia fornito la giustificazione delle assenze il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica.

5. Ogni consigliere ha comunque facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell’anno solare , senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto a verbale nella prima seduta utile.

6. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

Art. 24
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il Sindaco o l’Assessore delegato risponde entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

3. I consiglieri possono svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione e su delega del Sindaco senza che tale delega comporti competenza provveditoriale esterna.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché da quelli di Enti o Istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’Organo consigliare.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

7. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

8. Per giusto procedimento si intende quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta.

Art. 25
Indennità e gettoni di presenza

1. Le indennità ed il rimborso di spese dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.

2. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell’attività svolta sia trasformato in un’indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

3. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell’opzione, la procedura per la determinazione dell’indennità, nell’ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 26
Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, di controllo, di indagine, di inchiesta.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, e sono istituite con deliberazione consigliare a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita alla minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni consiliari sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti, senza diritto di voto per le commissioni consiliari permanenti e non in via continuativa.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all’indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle mora della designazione i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenente alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

8. I Consiglieri comunali possono riunirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

9. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici comunali e delle strutture dell’Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di legge.

Art. 27
Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente delle commissioni,

b) la procedura per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 28
La Giunta - Competenze e attribuzioni

1. La Giunta è l’Organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. Le competenze della Giunta sono fissate nell’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da porre al Consiglio Comunale nei cui confronti svolge attività propositiva e di impulso.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del Conto consuntivo in merito all’attività svolta.

6. Adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 29
Composizione, nomina e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno Vice
Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. La presenza dell’Assessore esterno non modifica il numero dei componenti della Giunta. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

4. La nomina degli Assessori operata dal Sindaco viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La revoca viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo Status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

6. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato altresì ricoprire ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30
Vice-Sindaco

1. Il Vice - Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice - Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 31
Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte

b) dimissioni

c) revoca

d) decadenza

2. Le dimissioni diventano irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. La revoca di uno o più Assessori può essere disposta dal Sindaco che dovrà darne motivata comunicazione in Consiglio.

4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa provvede il Sindaco che ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 32
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 5 Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Tali termini decorrono dalla data di protocollo della mozione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

Art. 33
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta decide con voto palese a maggioranza assoluta dei votanti. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale. I verbali delle sedute della Giunta comunale sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che ne cura la pubblicazione.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con parere contrario devono essere motivate con l’indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

6. In caso di assenza del Segretario per improvvisa impossibilità per qualsiasi motivo a partecipare alla seduta della Giunta comunale già convocata, le funzioni verbalizzanti possono essere assunte da un Assessore a ciò debitamente delegato dal Segretario comunale con atto scritto trasmesso anche via fax entro l’ora di convocazione della Giunta stessa. L’assunzione delle funzioni verbalizzanti non preclude l’esercizio del diritto di voto da parte dell’Assessore delegato.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 34
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell’Ente.

Art. 35
Elezione del Sindaco e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio comunale e dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile, salvo diversa disposizione di legge.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al Vicesindaco e all’ Assessore più anziano di età.

Art. 36
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 37
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 38
Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

1. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 39
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti.

I. Attribuzioni di capo del governo locale:

a. ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.;

b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune.;

c. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;

d. coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e. concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l’Ente.;

f. nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito Comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

g. può assumere la responsabilità degli uffici amministrativi e finanziari e il potere di adottare atti anche di natura tecnica-gestionale ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 23 della legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 29, comma 4, della legge finanziaria n. 448/2001;

h. convoca i Comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.lgs. n° 267/2000;

i. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

j. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

k. coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazione pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

l. autorizza i dipendenti del Comune a prestare opera retributiva presso istituzioni pubbliche o altri enti pubblici locali a norma di regolamento;

m. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettivamente verificabili;

n. sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull’espletamento del servizio;

o. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

II. Attribuzioni di vigilanza:

a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b. promuove tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

III. Attribuzioni organizzative:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;

b. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

d. propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza e impedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del presente Statuto;

f. delega normalmente ai singoli assessori in base a quanto previsto dal documento programmatico, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definitive ed omogenee e prevedono l’adozione e la sottoscrizione degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

g. può attribuire con suo provvedimento ai consiglieri comunali ed al Segretario comunale particolari incarichi, a termine senza competenza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano rilevanza per l’attività del Comune;

h. vigila, dirige e coordina l’attività della Giunta Comunale, può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore e sospendere atti da questi adottati e ogni qualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell’attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;

i. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 40
Le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

TITOLO III°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 41
Partecipazione democratica della popolazione alla vita dell’Ente

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione democratica della popolazione all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa riconoscendo i principi generali sanciti nella Carta Europea dell’autonomia Locale del 15 ottobre 1985 e nella Raccomandazione agli Stati Membri sulla partecipazione alla vita pubblica a livello locale adottata il 6 dicembre 2001 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti l’Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. Sono garantite a chiunque forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l’intervento nella formazione degli atti nell’osservanza dei principi generali indicati dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 come successivamente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n° 15.

5. Il Comune adotta apposito Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto.

Art. 42
Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’amministrazione comunale è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ad ogni soggetto, portatore di interessi pubblici, privato o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso. La notizia dell’avvio del procedimento è data ai soggetti del precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall’art. 8 della Legge 07.08.1990 n° 241.

2. A tal scopo l’Amministrazione, attraverso il responsabile d’ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all’interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l’Amministrazione e gli interessati, per atto scritto a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti quanto compatibili pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del Giudice Amministrativo.

4. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall’Amministrazione comunale deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al seguente comma.

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43
Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi e di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, nei modi e nelle forme determinati dall’apposito Regolamento.

Art. 44
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le sedi, i locali ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, fissate in apposito Regolamento o in convenzioni di volta in volta stipulate fra il Comune e i soggetti interessati, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi di particolare interesse ed attualità;

c) per analizzare proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 45
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, deliberano di consultare la popolazione in ordine a proposte, problemi od iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi su materie di esclusiva competenza comunale.

2. La richiesta della consultazione può essere avanzata anche da un gruppo di cittadini dato da almeno dieci persone residenti iscritte nelle liste elettorali comunali, dagli stessi debitamente sottoscritta e recante l’indicazione dei temi proposti alla discussione.

3. La convocazione della consultazione avviene con idonee e diffuse forme di preavviso in modo che possano partecipare tutti i cittadini che ritengano di avere interesse ai temi all’ordine del giorno.

4. Le consultazioni possono essere organizzate mediante riunioni pubbliche di carattere eventualmente periodico al fine di realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione.

Art. 46
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune, o anche se non residenti, purché esercenti attività economiche o aventi domicilio abituale nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare istanze, proposte e petizioni all’esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta e sottoscritte, a pena di inammissibilità.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell’ammissibilità della materia, dell’interesse tutelato e dell’osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull’ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro 60 giorni dalla loro presentazione.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 47
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) in materia di revisione dello statuto;

c) in materia di espropri per pubblica utilità;

d) in materia di pianificazione urbanistica e territoriale;

e) in materia di designazioni e nomine,

f) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

g) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quadriennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% degli elettori residenti nel Comune;

b) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 48
Disciplina del referendum

1. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita Commissione, alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

2. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l’affida alla Commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

3. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d’iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione e ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere fissata prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla delibera di indizione.

4. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Non si ammette più di un referendum all’anno.

6. Se il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità si pronuncia per il non accoglimento, totale o parziale, della proposta referendaria deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

7. Le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

8. Il referendum non è da considerarsi valido se non si registra la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

9. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell’apposita commissione, può sospendere l’espletamento del referendum sino al giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal Comitato promotore abbia trovato accoglimento, e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 49
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
ALBO PRETORIO, PUBBLICITA’ DEGLI ATTI, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per rispetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale la Amministrazione Comunale riconosce ed assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’apposito regolamento comunale.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune si esercita nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge; le richieste di accesso, i rifiuti, i differimenti e le limitazioni devono essere motivati.

4. Il regolamento di cui al 1° comma individua le categorie di documenti sottratti all’accesso per esigenze determinate per legge.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento prevede inoltre idonee forme di informazione diretta e pubblica dei cittadini sull’attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

7. Il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto dei principi fissati in materia di Privacy e tutela dei dati personali e sensibili dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (T.U. sulle Privacy).

Art. 51
Diritti di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 52
Albo pretorio - Pubblicazione dei Regolamenti

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici Comunali, cura l’affissione degli atti e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 53
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n° 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all’informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO IV°
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE, SISTEMA DEI CONTROLLI E TESORERIA - BENI COMUNALI - CONTRATTI

CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - SISTEMA DEI CONTROLLI - TESORERIA

Art. 54
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 55
Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 54, prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta.

Art. 56
Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto esercita le funzioni di Commissario ad acta.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il Prefetto in funzione di commissario ad acta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Prefetto nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, e dà avvio alla procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 57
Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U. n° 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile del servizio finanziario o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del Prefetto in funzione di Commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 58
Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Prefetto venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile del servizio finanziario e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 59
Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 286, e dell’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Con i regolamenti:

a) di contabilità, previsto dall’art. 152 del T.U. n° 267/2000;

b) sull’ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165
è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Art. 60
Gestione di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui dei contributi previdenziali e delle bollette presso lo stesso domiciliate.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità di cui all’art. 152, del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO II
LE PROPRIETA’COMUNALI

Art. 61
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 62
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore di beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato, i cimiteri, le strade, gli acquedotti.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla loro classificazione, è competente il Consiglio comunale.

Art. 63
Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 64
Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

CAPO III
CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE

Art. 65
Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni i servizi, alle vendite, agli acquisti a titoli oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Sono di competenza dei responsabili dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina, la quale deve indicare:a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e della Comunità Economica Europea e le ragioni che ne sono alla base.

4. I contratti, redatti secondo le determine che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione di contratti interviene il responsabile del servizio.

6. Il segretario comunale può rogare tutti i contratti nel quale l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

7. Il regolamento disciplinerà le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti. Inoltre prevederà i limiti di spesa e le circostanze in cui si potrà addivenire alla aggiudicazione degli appalti e forniture, nella forma della trattativa privata, anche previa gara ufficiosa tra un certo numero di ditte.

TITOLO V°
I SERVIZI

Art. 66
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n° 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 67, comma 1.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n° 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n° 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 67
Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 66.

Art. 68
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n° 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 69
Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 68 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 70
Società

1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n° 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l’applicazione del comma 1, valgono le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n° 267/2000.

Art. 71
Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 72
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n° 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73
Convenzioni
Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva le unioni o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 74
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla legge e dagli articoli del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. La composizione e il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 75
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 76
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l’oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2. L’affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO VII°
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 77
Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno del personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:

a) accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

b) riduzione programmata delle spese del personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

c) compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

d) attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, e dell’art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 78
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti e nel rispetto delle indicazioni di carattere generale derivanti da Leggi statali di finanza pubblica.

Art. 79
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Il Comune assicura adeguate forme di aggiornamento professionale dei dipendenti anche mediante forme associative con altri Enti o con privati.

Art. 80
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 81
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti , alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore ad una unità.

3. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 82
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 83
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n° 267/2000.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 84
Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti dell’Amministrazione, sovrintende all’organizzazione degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al personale per l’attuazione degli indirizzi dell’amministrazione, svolge funzioni verbalizzanti del Consiglio e della Giunta.

3. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 85
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50, c. 5 e all’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;

l) l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 86
Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 87
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, o suo delegato.

TITOLO VIII°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88
Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell’art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giungo 2003, n° 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 89
Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n° 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall’art. 16 della legge 16 giugno 2003, n° 3, comma 1-bis, inserito dall’art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n° 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 90
Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 91
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 92
Organi collegiali

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all’arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 93
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 94
Entrata in vigore

1. Il presente statuto:

* pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;

* affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;

* inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’ Albo pretorio del Comune.