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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bistagno (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 3/08/2005)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il comune

1. Il comune di Bistagno, ente locale autonomo entro l’unità della Repubblica, rappresenta la comunità di Bistagno.

2. La sede comunale è in Via Saracco n. 29.

3. Gli Organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

4. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli storici e formalmente concessi con Decreto del Presidente della repubblica del 23/02/1952. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, salvo specifica autorizzazione da concedersi dal Consiglio Comunale con votazione unanime, sono vietati.

5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bistagno.

6. Patrono del comune è S. Giovanni Battista, la cui festività ricorre il 24 giugno.

7. La circoscrizione del comune è costituita dal Capoluogo, dalle borgate, dalle frazioni e dagli agglomerati storicamente riconosciuti dalla Comunità.

8. La modifica della denominazione delle frazioni e borgate può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

9. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,65 e confina con il territorio dei Comuni di Ponti, Castelletto d’Erro, Melazzo, Terzo, Montabone, Rocchetta Palafea e Sessame.

Art. 2
Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.

2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.

Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alla donna ed alla famiglia.

4. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

5. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

6. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

* proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;

* proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;

* offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;

* perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e forese, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;

* promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l’organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;

* rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;

* promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;

* promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell’associazionismo imprenditoriale, per favorire l’occupazione e il benessere della popolazione;

* favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;

* sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;

* promuovere la diffusione e la qualificazione dell’istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;

* consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;

* partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell’Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

Art. 3
Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l’amministrazione e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 4
Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

Art. 5
Potestà regolamentare

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.

2. I regolamenti sono approvati dall’organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell’atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell’atto deliberativo stesso.

Art. 6
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

2. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività locale.

3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

4. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.

5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Nell’esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d’indagine sul funzionamento dell’ente.

7. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.

8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 7
Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l’attività dell’amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell’autorizzazione a contrattare con l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese devono contenere l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi dell’ordinamento contabile.

Art. 8
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;

b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;

c) accesso come prevede la legge.

3. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti presso l’Ente. Non possono essere oggetto dell’accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.

4. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 9
Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all’attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all’esame preventivo delle commissioni.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall’assegnazione delle proposte, dopo di che l’argomento viene comunque iscritto all’ordine del giorno del consiglio comunale.

9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.

11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all’amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 10
Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l’atto deliberativo che le istituisce.

Art. 11
Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell’attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il consiglio comunale all’atto dell’istituzione di tali commissioni ne stabilisce l’oggetto, l’ambito di attività e la durata.

Art. 12
Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si possono costituire in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, dandone comunicazione scritta al sindaco ed al segretario comunale con l’indicazione del nominativo del capogruppo. Qualora non si avvalgano di tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I capigruppo consiliari ed il sindaco possono costituire un organismo denominato “conferenza dei capigruppo”.

3. La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

4. Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall’apposito regolamento consiliare.

Art. 13
Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del sindaco.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedure può essere interrotta.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 14
Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal sindaco con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 3 giorni prima della seduta.

2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. La consegna o trasmissione dell’avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell’iscrizione.

5. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni da trattare.

Art. 15
Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

2. L’ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.

4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, arrotondato aritmeticamente, senza computare il sindaco.

5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

6. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.

7. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

8. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 16
Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla proclamazione dei risultati elettorali, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art. 17
Poteri di iniziativa

1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all’esame della commissione consiliare competente, se costituita, e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 18
Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

* dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune, nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

* può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;

* può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;

* indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;

* adotta le ordinanze nelle materie indicate nell’art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.

* promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Art. 19
Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l’assessore più anziano di età.

3. Può essere nominato vice sindaco solamente un consigliere comunale.

Art. 20
Giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quattro.

2. Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

3. Possono essere nominati assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Il numero degli assessori, “non consiglieri” non può essere superiore alla metà, con arrotondamento per difetto, del numero complessivo degli assessori in carica. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Art. 21
Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l’azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.

2. Il sindaco può affidare ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L’esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l’autorizzazione a contrattare con l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese devono contenere l’accertamento di entrata o l’impegno di spesa ai sensi dell’ordinamento contabile.

Art. 22
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l’ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.

3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.

4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

6. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all’atto della pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 23
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24
Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Art. 25
Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.

2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.

3. La commissione elegge al proprio interno la presidente

4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.

5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

6. La commissione dura in carica per l’intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

TITOLO III
SERVIZI COMUNALI

Art. 26
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 27, comma 2.

4. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001 e s.m.i.

Art. 27
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 26.

Art. 28
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal consiglio comunale e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il Consiglio Comunale, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 29
Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 28 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 30
Società

1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l’applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 31
Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

Art. 32
Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni.

Art. 33
Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l’azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l’amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 34
Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 35
Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 36
Principi generali

1. Il comune disciplina, con appositi atti, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell’azione amministrativa.

Art. 37
Il direttore generale

1. Il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

Art. 38
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.

2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.

3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco della giunta comunale.

Art. 39
Funzioni dei responsabili dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

2. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l’ambito della delega.

Art. 40
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all’art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Art. 41
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l’individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 42
Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori.

2. Il comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un’organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. 286/1999. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l’affidamento di incarichi esterni.

Art. 43
Conferenza dei capi-servizio

1. E’ istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del direttore generale.

2. In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il segretario comunale.

3. La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione; formula proposte circa l’organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

Art. 44
Il Segretario comunale

1. Il comune di Bistagno ha un segretario comunale titolare dipendente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo regionale tra coloro in che abbiano superato il concorso o il corso-concorso nazionale per l’accesso in carriera, abbiano ottenuto l’abilitazione da parte della Scuola Superiore dell’Amministrazione Locale o dell’Amministrazione dell’Interno e che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.

3. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.

4. Il segretario comunale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal sindaco. Roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica le scritture private egli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

5. La nomina a segretario comunale ha durata pari a quella del mandato del sindaco; il segretario comunale può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge formalmente contestate.

Art. 45
Vice segretario

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti del comune di Bistagno di ruolo appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio.

2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. L’ufficio, il ruolo e/o le funzioni di vicesegretario non possono essere oggetto di forme di convenzionamento con altri enti.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46
Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:

* ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

* ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

* agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 47
Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l’amministrazione, promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.

2. Può essere istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E’ condizione necessaria per ottenere l’iscrizione che l’associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l’interesse pubblico.

3. Per facilitare l’aggregazione di interessi diffusi o per garantire l’espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d’interesse sociale.

4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all’erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.

6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l’elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Art. 48
Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.

2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.

4. I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.

6. Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

7. I medesimi soggetti di cui all’art.46 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

8. Le istanze vanno sottoposte all’esame del servizio competente, che deve compierne l’istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all’organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l’istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

Art. 49
Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell’oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all’articolo precedente e che possono prevedere l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.

3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 50
Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.

2. La competenza per l’indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum è richiesto un numero di firme in misura pari almeno al 10% degli aventi diritto al voto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.

3. Per l’autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.

4. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;

b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

f) gli atti relativi al personale del comune;

g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;

h) le espropriazioni per pubblica utilità;

i) questioni attinenti sanzioni amministrative;

j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.

5. E’ vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.

7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del comune, e da un giudice togato nominato dal tribunale.

8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L’obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.

9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 51
Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l’informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L’albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all’albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 52
Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L’autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

Art. 53
Ordinamento contabile del comune

1. L’ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 54
Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.

2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.

3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, possono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all’entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 55
Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 56
Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione eventualmente adottato i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.

2. Il piano esecutivo di gestione, qualora adottato, ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.

3. I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell’intero esercizio l’utilizzo delle risorse.

4. A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata (per l’accertamento), che sotto l’aspetto della spesa (per l’impegno, la liquidazione e l’ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

Art. 57
Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell’unità responsabile dell’attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 58
Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 59
Organo di revisione

1. Il consiglio comunale elegge l’organo di revisione secondo le norme di legge.

2. L’organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.

4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l’amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell’istituto di credito concessionario o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile.

5. E’ causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune.

6. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l’esercizio continuativo dell’attività di revisione.

Art. 60
Attività dell’organo di revisione

1. Le funzioni dell’organo di revisione sono stabilite dalla legge.

2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.

3. I revisori, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all’esame dell’organo competente.

5. L’organo di revisione assiste alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 61
Mancata approvazione del bilancio nei termini
Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa dell’accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Un volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’accaduto il prefetto, perché avii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D’ACCESSO TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 62
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall’apposito regolamento.

2. Il regolamento:

a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;

b) disciplina l’oggetto dell’accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;

c) detta le misure organizzative idonee a garantire l’effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell’ufficio, relazioni col pubblico.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Art. 63
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all’articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

Art. 64
Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l’ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Art. 65
Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell’istruttoria pubblica sono regolati, nell’ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

Art. 66
Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Art. 67
Difensore civico

1. Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa, è istituito l’ufficio del difensore civico, in convenzione con altri enti territoriali.

2. La durata in carica e le modalità di nomina del difensore civico sono demandate alla convenzione di cui al precedente comma.

3. Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici di competenza comunale, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.

4. A tale scopo egli può invitare il responsabile del servizio interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d’ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all’esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.

5. Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all’associazione istante le sue valutazioni e l’eventuale azione promossa.

6. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l’adempimento.

7. Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68
Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 69
Disciplina transitoria e finale

1. Sino all’adozione o alla modificazione dei regolamenti richiamati nel presente statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.

2. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.