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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38
Codice 25.3
D.D. 17 agosto 2005, n. 1265
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004- Autorizzazione idraulica n. 48/2005- Domanda in data 26.03.2005 del Comune di Ala di Stura per autorizzazione idraulica a lavori di sistemazione dei Rii Chianale, Chiesa e Rudrama, rispettivamente in localita Mondrone, La Grotta e Villar, in Ala di Stura (To)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della L.R. 12/2004, il Comune di Ala di Stura allesecuzione degli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. per lIntervento 1) di cui in premessa, dovrà essere raccordato il tratto terminale della prevista scogliera sx al profilo spondale esistente;
3. per lintervento 2) limmorsamento lato monte del corso dacqua della prevista scogliera dx, dovrà avvenire a 45° verso corrente;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione dellalveo dei corsi dacqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni (sia delle difese che delle sottomurazioni), il cui piano dappoggio dovrà essere posto così come rappresentato sugli elaborati di progetto, comunque ad una inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. le opere di difesa, ove previsto, dovranno essere intasate di cls sino alla loro sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione delle stesse, essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate (a 45°) a monte nellesistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
6. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente-previsto piano di campagna;
7. gli scavi in alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi dacqua, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati grafici che corredano la presente; i disalvei dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente allasse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori di scavo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
8. i massi costituenti le opere di difesa dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; potranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua limitatamente ai quantitativi previsti, mentre la restante quantità dovrà provenire da cava di prestito; questi ultimi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, comunque tutti i massi impiegati per la formazione delle scogliere dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre, in sede di progetto esecutivo, ove non è previsto lintasamento con cls, dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
9. leventuale diversa e non prevista asportazione/uso di materiale demaniale dalveo, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;
10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante lesecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi dacqua;
13. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva leventuale concessione di proroga , su istanza del committente, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. lautorizzazione si intende rilasciata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
17. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione delle opere, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
19. prima dellinizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc);
20. con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi