Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 25.3
D.D. 8 agosto 2005, n. 1228

R.D. n.523/1904. Autorizzazione idraulica n. 44/05 per l’esecuzione di un’opera di difesa della sponda destra del rio Maggiore della Rezza in Comune di Castiglione Torinese, localita’ Via Benedetto Cottolengo n. 7. Ditta: Giacosa Luigi Carlo, Destefanis Maria e Giacosa Gemma.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Giacosa Luigi Carlo, Destefanis Maria e Giacosa Gemma, residente in via Benedetto Cottolengo n. 7 in Comune di Castiglione Torinese, ad eseguire l’opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità dell’opera di difesa spondale del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. il paramento esterno dell’opera di difesa spondale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche all’opera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che l’opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Con il presente provvedimento è autorizzato l’ingresso in alveo e l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi