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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38
Codice 25.3
D.D. 8 agosto 2005, n. 1227
Autorizzazione idraulica n. 47/05 per lavori di pulizia e realizzazione di una nuova difesa spondale sul rio Essa, in Comune di Piobesi Torinese. I lotto di lavori. Ditta: Comune di Piobesi Torinese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Piobesi Torinese ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera di difesa spondale, nei riguardi sia delle spinte dei terreni sia delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; in particolare, per quanto riguarda le fondazioni, il piano dappoggio di queste dovrà essere posto alla quota prevista negli elaborati progettuali e comunque ad una profondità mai inferiore a m 1,00 rispetto al punto più depresso del fondo alveo nella sezione considerata;
3. lopera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso di almeno 8,00 q.li, come previsto da progetto; inoltre, dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
5. gli scavi di materiale dalveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso dacqua; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente allasse del rio, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di 50 cm (ripetibili); durante il corso dei lavori di movimentazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare lestrazione stessa;
6. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo; si intende esclusa dalla presente autorizzazione qualsiasi ulteriore modifica e/o risagomatura delle sezioni spondali;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione dellopera di difesa e lesecuzione dei lavori di pulizia spondale non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dallalveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
10. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo, qualora il Corpo Forestale dello Stato, che dovrà essere opportunamente interessato, ne accertasse un valore economico, dovrà essere depositato esclusivamente in aree alluopo individuate;
11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto di difesa spondale, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
16. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il richiedente è autorizzato allingresso in alveo per la realizzazione dei lavori e, prima dellinizio, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi