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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 25.3
D.D. 4 agosto 2005, n. 1201

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 45/2005 per lavori di manutenzione straordinaria di rii diversi in Comune di Chieri. Ditta: Comune di Chieri.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chieri ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale legnoso prelevato dall’alveo dovrà essere depositato in aree lontane da zone soggette a dissesto idrogeologico, ossia situate in zone di sicurezza esterne agli alvei dei corsi d’acqua comunque non raggiungibili dagli eventi di piena calcolati con tempi di ritorno di 200 anni, nel pieno rispetto dei criteri e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 49-28011 del 02/08/1999 relativa all’approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;

3. la movimentazione ed l’asportazione del materiale litoide d’alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori di disalveo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, lungo i corsi d’acqua di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei medesimi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

12. il materiale legnoso proveniente dal taglio degli alberi presenti negli alvei dei corsi d’acqua interessati dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi