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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38
Codice 25.3
D.D. 27 luglio 2005, n. 1146
R.D. 523/1904, LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 regolamento regionale D.P.G.R. del 06/12/2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 3973 per la realizzazione di un attraversamento con cavo telefonico, in subalveo del Rio Pasano, in Comune di Chieri. Societa richiedente: Telecom Italia
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti del terzi, la Telecom Italia con sede in Torino, via Cavalli, 6, (omissis)ad eseguire lopera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione allopera progettata ed eseguita potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione trasversale interessata dai lavori;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
4. durante la costruzione dellopera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto: è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. lautorizzazione sintende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza deventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta interessata dai lavori mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche allopera autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che lopera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
8. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
9. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, etc.);
10. in base al vigente regolamento sulla gestione del Demanio idrico di cui in premessa, lattraversamento potrà essere realizzato solo dopo la presentazione a questo Settore della domanda di concessione alloccupazione del sedime demaniale (torrente) e quindi, con il conseguimento del formale atto di concessione, documentando ogni altra autorizzazione necessaria.
Il presente provvedimento costituisce titolo per il rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dellarticolo n° 11 del Regolamento Regionale 14/R del 2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi