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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 38

Codice 25.9
D.D. 15 luglio 2005, n. 1042

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Completamento opere di sistemazione fiume Toce in loc. Pontemaglio”, da localizzarsi in Comune di Crevoladossola (VB), presentato dalla Comunita’ Montana Valli Antigorio, Divedro e Formazza, avente sede in Crodo - Tip. B1 13 - Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Completamento opere di sistemazione fiume Toce in loc. Pontemaglio”, presentato dalla Comunità Montana Valli Antigorio, Divedro e Formazza, da localizzarsi in Comune di Crevoladossola (VB), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. la difesa spondale dovrà essere realizzata a gradoni con alzata massima di 1 metro e dovrà essere intasata in terra ed inerbita. Nel caso in cui non sia possibile realizzarla su tutta la lunghezza del tratto in progetto, tale tipologia dovrà almeno essere adottata su tratti di lunghezza atta a permettere il passaggio della fauna selvatica e degli ungulati in particolare; con tale tipologia di difesa spondale si precisano essere superflui gli interventi di rinaturalizzazione al piede delle scogliere tramite la collocazione di talee a chiodo che, comunque, dovranno prevedere specie con una più alta percentuale di attecchimento di quelle indicate in progetto;

2. nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondita la verifica relativa alla funzionalità delle soglie in blocchi di pietra previste in progetto e dovrà essere verificato che tali manufatti non costituiscano una barriera al movimento della fauna ittica. Nel caso in cui si evidenziasse l’effetto barriera, il proponente dovrà provvedere alla progettazione e alla realizzazione di idonei accorgimenti che consentano la risalita dei pesci;

3. poiché gli interventi in progetto interessano l’alveo del Toce e l’area di cantiere è posta in prossimità del fiume stesso, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque; a tal fine non dovrà essere effettuato sul sito d’intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;

4. nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente;

5. nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

6. dovranno essere impiegati sia per i riporti e sia per le scarpate terreni e materiali idonei allo scopo mentre eventuali rifiuti già in loco dovranno essere smaltiti o recuperati come da normativa vigente;

7. il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovranno, comunque, essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

8. dovranno essere ripristinate le aree, la copertura vegetale e la morfologia alterate dai lavori, al fine di consentire, almeno in parte, la rinaturalizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico, a tal fine non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostituzione degli strati erbacei, arboreo ed arbustivo. Il progetto definitivo/esecutivo dovrà inoltre contenere specifiche clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, in termini di attecchimento del materiale vegetale. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria delle opere a verde, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse;

9. le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) e da ditte specializzate con comprovata esperienza nel settore;

10. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

11. prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Verbania, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere realizzate opere provvisionali a monte e a valle dell’area di intervento per impedire l’accesso della fauna ittica in quest’area;

12. al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del fiume Toce e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso del fiume;

13. al fine di garantire il regolare deflusso delle portate, anche di piena, dovranno essere evitati fenomeni di sbarramento del corpo idrico mediante periodiche operazioni di pulizia lungo l’alveo (taglio delle ceppaie e della vegetazione infestante, rimozione detriti, ecc.; tali operazioni dovranno essere eseguite nei periodi autunno - invernali al fine di scongiurare la distruzione dei siti di alimentazione, rifugio e nidificazione dell’avifauna e dei micromammiferi;

14. si dovrà limitare il più possibile l’impatto acustico, valutando in fase di progetto esecutivo le tecnologie che consentano le migliori insonorizzazioni dei mezzi operativi.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole