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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Codice 23.1
D.D. 15 luglio 2005, n. 52

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “ Interventi urgenti di sistemazione del Rio Pascolo delle Oche in Comune di Casalgrasso” presentato dal Comune di Casalgrasso ( CN ). Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Interventi urgenti di sistemazione del Rio Pascolo delle Oche in comune di Casalgrasso” presentato dal comune di Casalgrasso, localizzato in prossimità del centro abitato del comune di Casalgrasso (CN), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. Poiché gli interventi in progetto interessano le aree limitrofe ai rii Pascolo delle Oche e San Rocco e l’area di cantiere è posta in prossimità del rio Pascolo delle Oche, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque;

2. A tutela della fauna ittica eventualmente presente si richiede che, durante la fase di cantiere, sia salvaguardato il deflusso delle acque realizzando una savanella temporanea;

3. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendo ove possibile l’impianto di nuovi esemplari. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

4. Poiché l’intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti, dovrà essere consentito l’accesso ai fondi anche durante la fase di cantiere. Dovrà inoltre essere consentito, anche dopo la realizzazione dell’opera, l’accesso alle aree intercluse tra i rii oggetto di intervento e gli argini di futura realizzazione, al fine di permettere le regolari operazioni di cura e manutenzione delle aree suddette;

5. Si valutano positivamente e si rendono prescrittivi gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale relativi alle modalità di accantonamento, di conservazione e di riutilizzo del terreno di scotico e di inerbimento dei rilevati arginali , nonché gli interventi volti alla riduzione del sollevamento delle polveri, indicati nel capitolo 6 della Relazione di verifica di compatibilità ambientale (elaborato 20 - 895008AG);

6. Le opere a verde di recupero ambientale indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno) e dovrà essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale;

7. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità;

8. Dovrà essere ridotto l’impiego di additivi chimici per il calcestruzzo e posta la massima attenzione alle fuoriuscite accidentali di combustibili e oli nelle macchine operatrici nella fase di cantiere;

9. Nell’alveo dovrà essere aumentata la diversità morfologica, predisponendo buche e raschi, nell’ottica di mantenere una condizione più prossima ad una situazione di naturalità;

10. Dovrà essere privilegiato per le difese spondali l’utilizzo di materiali naturali per migliorare l’inserimento paesaggistico, che consenta anche la “colonizzazione” floro-faunistica delle opere;

11. Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA di Cuneo l’inizio e il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativi dell’opera, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 40/1198;

12. Le opere di difesa spondale dovranno essere realizzate in perfetta aderenza alla sponda;

13. Il piede delle scogliere dovrà essere posto ad un’adeguata profondità sotto il fondo alveo;

14. Dovrà essere confermata con specifica relazione idraulica la scelta, peraltro giustificata verbalmente nel corso della conferenza, della realizzazione dell’argine come unica tipologia d’intervento possibile;

15. I tratti di muro previsti in c.a. e con rivestimento in mattoni dovranno essere realizzati in testa alla scogliera.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa