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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Codice 29.1
D.D. 19 maggio 2005, n. 86

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, per alienazione bene immobile sito in Torino, Strada Dell’Arrivore. Deliberazioni del Direttore Generale dell’azienda, n. 110/122/52/2005 del 24/03/2005 e n. 157/179/52/2005 del 10/05/2005

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2° del d.lgs. 229/99, s.m.i., l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, all’alienazione dell’area sita in Torino, Strada dell’Arrivore, a catasto censita:

- Comune di Torino: C.T. - foglio 1099, particelle nn. 8, 12, 18, 19, 23, 24, 25;

come risulta dalla pag. 9 (nove) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale n. 29.1, n. 40 del 02/02/2004;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria, ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti, ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 s.m.i., d.lgs. n. 490/99 s.m.i. e d.lgs. n. 42 del 22/01/2004 s.m.i.;

3) di prendere atto, che l’A.S.O. dovrà osservare quanto espressamente richiesto nella nota della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, prot. n. 3863/D028/28.4 del 15/03/2005, nella quale si rammenta all’A.S.O. che, per l’utilizzo delle risorse derivanti dall’alienazione degl’immobili, “l’Azienda ospedaliera dovrà comunicare al settore scrivente quali sono gli interventi e/o acquisti attrezzature già inserite nel proprio programma triennale delle opere pubbliche per i quali mancava la copertura finanziaria e che ora si ritengono prioritari così da trovare copertura finanziaria con tale alienazione”;

4) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, che l’alienazione degl’immobili di cui trattasi, di proprietà dell’A.S.O., del valore di vendita concordato tra le parti, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 8/95, in Euro 742.900,00 (euro settecentoquarantaduemilanovecento/00), dal quale vengono scomputate le spese sostenute dalla Città di Torino per la manutenzione, taglio erba, rimozione rifiuti e carcasse di veicoli abbandonati, come da pezze giustificative presentate all’Azienda Sanitaria Ospedaliera e da quest’ultima verificate, per un ammontare di Euro 68.914,00 (euro sessantottomilanovecentoquattordici/00), per cui il corrispettivo definitivo della vendita dell’area risulta di Euro 673.986,00 (euro seicentosettantatremilanovecentoottantasei/00) e l’utilizzo del ricavato della stessa, non contrastano con la programmazione a livello regionale ed aziendale, come d’altronde espressamente dichiarato nelle deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, n. 110/122/52/2005 del 24/03/2005 e n. 157/179/52/2005 del 10/05/2005;

5) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, dovrà provvedere all’alienazione dell’area oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;

6) di dare atto che il bene immobile di cui trattasi, fa parte del patrimonio disponibile dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Il Direttore regionale
Patrizia Camandona