Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Codice 29.1
D.D. 14 marzo 2005, n. 41

Autorizzazione all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, per l’alienazione di terreni siti in Chieri (To), Localita’ Cascina Maddalena. Determinazioni del Direttore Generale dell’azienda n. 1587 del 24/12/2004 e n. 179 dell’8/02/2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 8/95, dell’art. 3 della L.R. n. 69/96 e dell’art. 5 comma 2° del d.lgs. 229/99, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, all’alienazione, di porzione dei terreni facenti parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Chieri (To), località Cascina Maddalena, a catasto censiti:

* Comune di Chieri: N.C.T. - Foglio 52, mappali nn. 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 420, 421, 422, 437, 438, 439, 440 e 441;

come risulta dalle pagg. 4 (quattro) e 5 (cinque) dell’allegato facente parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Regionale (29.1), n. 181 del 19/06/2000, che a seguito frazionamento in data 26/02/2001, prot. 117977 e frazionamento in data 11/07/2002, prot.16793-16796, entrambi presentati presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto per le parti da alienare i seguenti nuovi identificativi:

* Comune di Chieri: N.C.T. - Foglio 52, mappali nn. 89, 92, 93, 94, 95, 441, 701, 703, 705, 707, 709, 714, 721, 725, 728;

oltre all’alienazione di porzione dei terreni acquisiti mediante permuta con rogito notaio Luigi MUSSO, in data 15/04/2002, Rep. n. 66341/27747, registrato a Torino il 30/04/2002 al n. 3788, facenti parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. stessa, siti in Chieri (To), località Cascina Maddalena, a catasto censiti:

* Comune di Chieri: N.C.T. - Foglio 52, mappale n. 423 e 719 (ex 658 sub. 11);

che a seguito frazionamento del mappale n. 423 in data 11/07/2002, prot. 16793-16796, presentato presso l’Ufficio del Territorio di Torino, Sezione Terreni, hanno assunto per la parte da alienare i seguenti identificativi:

* Comune di Chieri: N.C.T. - Foglio 52, mappale n. 712 e n. 719;

2) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, dovrà procedere alla predisposizione delle pratiche amministrative e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento di necessarie autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dalla Legge 01/06/1939, n. 1089 e s.m.i., d.lgs. n. 490/99 e s.m.i. e d.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

3) di dare atto che il ricavato dall’alienazione dei terreni di cui trattasi, siti in Chieri (TO), località Cascina Maddalena, determinato in euro 4.720.094,77 (euro quattromilionisettecentoventimilanovantaquattro/77), verrà utilizzato quale parte del finanziamento per la costruzione, nel quadrilatero compreso tra via Demaria, piazza Pellico, via Mosso e l’Ospedale Maggiore di Chieri, recentemente acquistato dall’A.S.L. n. 8, di un parcheggio su tre piani di cui due interrati e di un compendio di edifici nei quali saranno allocati tutti i servizi sanitari del Distretto di Chieri oltre ad attività ospedaliere ed uffici, in conformità alle determinazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1587 del 24/12/2004 e n. 179 del 08/02/2005;

4) di prendere atto della nota in data 29/11/2004 prot. 17905/D028/28.4, con la quale la Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ha espresso il parere di compatibilità/conformità a livello aziendale e regionale su quanto previsto nelle determinazioni del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, n. 1587 del 24/12/2004 e n. 179 del 08/02/2005;

5) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria ed al fine del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dei terreni di cui trattasi, del valore determinato in euro 4.720.094,77 (euro quattromilionisettecentoventimilanovantaquattro/77), è conforme alla programmazione a livello aziendale e regionale, in quanto espressamente dichiarato dal Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Chieri, nelle proprie determinazioni n. 1587 del 24/12/2004 e n. 179 del 08/02/2005;

6) di dare atto che l’Azienda Sanitaria Locale n.8, dovrà provvedere all’alienazione dei beni oggetto della presente determinazione, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 15 della Legge Regionale 18/01/1995, n. 8 e s.m.i. e nel rispetto delle vincolanti prescrizioni e di quanto previsto “nell’autorizzazione all’alienazione e dichiarazione di interesse” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, prot. n. 449 del 13/09/2004;

7) di dare atto che i beni immobili di cui sopra, fanno parte del patrimonio disponibile dell’A.S.L. n. 8 di Chieri.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Giannuzzi