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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 32-773

Interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari di cui all’art. 32, comma 15, legge 449/97. Accantonamento della somma di Euro 2.000.000,00, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, sul cap. 12385 del bilancio 2005. Parziale modifica della D.G.R. n. 129-14128 del 22/11/2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di provvedere all’accantonamento della somma di Euro 2.000.000,00, a favore della Direzione Programmazione Sanitaria, sul capitolo 12385 del bilancio 2005, per l’erogazione alle Aziende Sanitarie, dell’importo corrispettivo alla spesa sostenuta per ogni singolo caso, secondo il vigente sistema di classificazione dei ricoveri e dell’attività ambulatoriale e secondo la corrispondente tariffazione; (Acc. 101145)

di modificare la D.G.R. n. 129-14128 del 22.11.2004, relativamente alla composizione ed ai compiti del Gruppo di lavoro previsto, stabilendo quanto segue:

- di costituire, con successivo provvedimento dirigenziale, un Gruppo di Lavoro con il compito di programmare, attivare e coordinare le iniziative di cooperazione internazionale ed, in particolare, gli interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari di cui all’art. 32,comma 15, L. 449/97, definendo il protocollo sanitario di accesso ed i conseguenti adempimenti amministrativi;

- di stabilire che il Gruppo di Lavoro suddetto sia composto da:

 un funzionario della Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato alla Sanità;

 un funzionario della Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità;

 un funzionario della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie dell’Assessorato alla Sanità;

 un funzionario della Direzione del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

 un epidemiologo del Centro Regionale per l’Epidemiologia dei Tumori e la Prevenzione Oncologica (CPO-Piemonte).

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, il Gruppo si avvarrà della collaborazione di tecnici esperti nella materia.

- di stabilire che il Gruppo di Lavoro applichi i seguenti criteri di selezione dei pazienti:

- età inferiore ai 18 anni;

- gravità della patologia;

- residenza in paesi extracomunitari, con i quali il Piemonte ha già stipulato accordi di collaborazione, o convenzioni in vari ambiti di cooperazione internazionale.

- di specificare che i criteri suddetti sono singolarmente necessari e sufficienti e stabiliscono un ordine di priorità nell’individuazione dei pazienti da prendere in carico.

Nei casi in cui non sussista il terzo criterio, il Gruppo di Lavoro valuterà, per ogni singola fattispecie, l’eventualità di formalizzare, con successivi provvedimenti, i rapporti tra la Regione e i paesi di origine.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)