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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Codice 17.1
D.D. 14 giugno 2005, n. 192

L.R. n. 56/77 s.m.i. - art. 26 comma 7 e seguenti - Comune di Carmagnola (To) - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Soc. Deasan semplice e Soc. AZ Europa srl - Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Carmagnola con D.G.C. n. 340 del 27 giugno 2002,

* di rilasciare, ai sensi del comma 7 e seguenti dell’art. 26, l.r n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio dei permessi di costruire in sanatoria, per il centro commerciale classico, con superficie lorda di pavimento , allo stato di fatto, pari a mq. 4.888, nel Comune di Carmagnola, ubicato in via del Porto n. 21, alle Società Deasan s. semplice e AZ Europa Srl;

* di autorizzare il Comune di Carmagnola al rilascio degli opportuni permessi di costruire in sanatoria, relativi all’insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

a) alla revoca da parte del Comune di Carmagnola, come disposto al comma 3 dell’art. 5 della l.r. n. 28/99 s.m.i., dell’autorizzazione commerciale alla Società Market Europa srl, per la parte non realizzata corrispondente a mq. 1.287, qualora fosse stata rilasciata;

b) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell’art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., oggetto di stipula di convenzione o atto di impegno unilaterale;

c) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, secondo quanto indicato allo stato di fatto, dell’insediamento commerciale, e precisamente:

* la superficie lorda di pavimento complessivamente pari a mq. 4.888;

* la superficie di vendita complessivamente pari a mq. 1883, tutti situati al piano terra dell’edificio, di cui:

complessivi mq. 960 destinati ad una media struttura di vendita mista (M-SAM3)

complessivi mq. 481 destinati a una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)

complessivi mq. 442 destinati a esercizi di piccole dimensioni con superficie inferiore a mq. 250;

* la superficie destinata ad attività di servizio (parrucchiera) complessivamente pari a mq. 50;

* la superficie destinata ad attività accessorie (servizi igienici, ecc) complessivamente pari a mq. 829;

* la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq. 1604, tutti situati al piano terra dell’edificio;

* la superficie destinata a torretta complessivamente pari a mq. 303 tutti situati al piano terra dell’edificio;

* la superficie destinata a galleria commerciale complessivamente pari a mq. 219, tutti situati al piano terra dell’edificio;

* la superficie destinata a carico/scarico merci (in uso su permesso pubblico) complessivamente pari a mq. 212,5;

* il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi n. 141 posti auto per complessivi mq. 3.666 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003);

* il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, secondo lo stato di fatto pari a mq. 3.550 corrispondenti a n. 126 posti auto, tutti situati al piano di campagna, afferenti il centro commerciale, che non dovrà mai essere inferiore a mq. 1.955 per 76 posti auto, corrispondente al 50% di 3.910 (80% s.l.p. totale) secondo quanto stabilito dall’articolo 21 comma 1 sub 3);

* il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq. 1.816 pari a n. 69 posti auto tutti situati al piano di campagna afferenti la grande struttura di vendita che dovrà non essere mai inferiore a mq. 1.809 nel rispetto della L.122/89;

d) alla stipula della Convenzione di modificazione ed integrazione della precedente Convenzione stipulata in data 6.6.1990, sulla base delle nuove indicazioni contenute nella Variante al P.R.G.C. vigente di cui alla D.C.C. n. 119 del 21.12.2004, in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto c) ed inoltre siano adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i..;

e) al rispetto della piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Carmagnola;

f) al rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

g) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

h) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonché la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio dei permessi di costruire, nonché della vigilanza sugli stessi e sulle opere di viabilità interna ed esterna all’insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Comune di Carmagnola nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 s.m.i. nonché di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Carmagnola, dopo aver rilasciato i permessi di costruire relativi all’insediamento commerciale oggetto della presente, è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Programmazione ed Interventi dei settori commerciali, una copia conforme all’originale degli atti concessori con i relativi allegati progettuali e la Convenzione o atto d’impegno unilaterale, debitamente integrata con le prescrizioni del presente atto e sottoscritta dai soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data del rilascio dei permessi a costruire.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti :

* Certificato di destinazione urbanistica datato 7.10.2003

* Stralcio compatibilità territoriale

* Delibera C.C. n. 56 del 4 maggio 2004

* Convenzione edilizia repertorio n. 154.754/44.602 del 6 giugno 1990

* Richiesta concessione edilizia in sanatoria prot. n. 03788 del 28.02.1995

* Tav. prog. “Planimetria” - scala 1:100

* Richiesta concessione edilizia in sanatoria prot. n. 03787 del 28.02.1995

* Tav. prog. “Planimetria” - scala 1:100

* Richiesta concessione edilizia in sanatoria prot. n. 03859 del 28.02.1995

* Tav. prog. “Planimetria” - scala 1:100

* Planimetria nuovo catasto edilizio urbano

* Concessione edilizia n. 3509 del 26.7.1990 - prospetti -

* Concessione edilizia n. 3509 del 27.7.1990 - sezione con particolare delle doghe il locale ad uso commerciale

* Relazione di inquadramento

* Tavola progettuale - stato di fatto - scala 1:500

* Calcolo standard e fabbisogno - stato di fatto

* Stato dei titoli amministrativi del centro commerciale Europa

* D.G.R. n. 16-1689 del 19.11.1990

* D.G.R. n. 123-46712 del 9 giugno 1995

* Autorizzazione amministrativa per esercizio commerciale del 10 agosto 1993 n. 1187

* Analisi di impatto sulla viabilità datata maggio 2005

* Nota del Comune di Carmagnola datata 25 marzo 2005

* Nota del Comune di Carmagnola datata 29 maggio 1996

* Nota del Comune di Carmagnola del 25 marzo 2005

* Delibera della Giunta comunale n. 340 del 27 giugno 2002

* Nota del Comune di Carmagnola del 25.06.2002.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi alla Società richiedente e al Comune di Carmagnola.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 51/97.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni