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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 9-750
Disposizioni per lattuazione dellart. 8 commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte come aggiunti allart. 9 della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005"
A relazione dellAssessore Caracciolo:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo 4, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", reca al Titolo IV la disciplina degli orari di vendita al dettaglio;
in particolare, allart. 11 Orario di apertura e chiusura sono previsti larco temporale massimo di apertura giornaliera, lobbligo di osservare la chiusura settimanale e festiva dellesercizio e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
lart. 22 sanzioni e revoca prevede, al comma 3, che chi viola il disposto dellart. 11 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e, al comma 7, che per tale violazione lautorità competente è il sindaco del comune nel quale la violazione ha avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento;
al comma 2 il citato art. 22 prevede la possibilità, per il Comune, di disporre la sanzione della sospensione dellattività di vendita per un periodo fino a venti giorni, nei casi di recidiva o particolare gravità nella commissione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo medesimo indicate al comma 1, fra le quali non rientrano le violazioni in materia di orari;
listituto della recidiva, stante la collocazione sistematica allinterno dellart. 22, non trova pertanto applicazione per i casi di violazione alle norme sugli orari.
A tale proposito lart. 9 della Legge regionale n. 4/2005 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005), ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 28/99 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte integrandone lart. 8 con l aggiunta, dopo il comma 2, di disposizioni specifiche in relazione alla fattispecie della violazione dellobbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali;
dette disposizioni attengono alla graduazione della sanzione pecuniaria secondo criteri commisurati alla superficie di vendita dellesercizio commerciale ed introducono, per la specifica fattispecie di violazione, lapplicabilità della sanzione della sospensione dellattività, nei casi di recidiva.
Le disposizioni del novellato articolo 8 della l. r. 28/1999 recitano testualmente:
2. bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine allobbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dellesercizio commerciale. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente provvedimento adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino allentrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dallart. 22 del d.lgs. 114/98.
2 ter In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dellattività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Considerato, in particolare, che con il comma 2 bis dellarticolo 8 della l. r. 28/1999 è stata conferita alla Giunta la competenza ad adottare i criteri di graduazione proporzionale della sanzione amministrativa, in relazione alla superficie di vendita degli esercizi commerciali;
a tal fine, in attuazione della citata disposizione;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare i criteri per lapplicazione e la graduazione della sanzione pecuniaria prevista dallart. 8 c. 2 bis della legge regionale n. 28/99 Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte come aggiunto dallart. 9 della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2005", per i casi di violazione dellobbligo della chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali, secondo i contenuti dellAllegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto regionale e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)