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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 9-750

Disposizioni per l’attuazione dell’art. 8 commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” come aggiunti all’art. 9 della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005"

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", reca al Titolo IV la disciplina degli orari di vendita al dettaglio;

in particolare, all’art. 11 “Orario di apertura e chiusura” sono previsti l’arco temporale massimo di apertura giornaliera, l’obbligo di osservare la chiusura settimanale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

l’art. 22 “sanzioni e revoca” prevede, al comma 3, che chi viola il disposto dell’art. 11 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e, al comma 7, che per tale violazione l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale la violazione ha avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento;

al comma 2 il citato art. 22 prevede la possibilità, per il Comune, di disporre la sanzione della sospensione dell’attività di vendita per un periodo fino a venti giorni, nei casi di recidiva o particolare gravità nella commissione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo medesimo indicate al comma 1, fra le quali non rientrano le violazioni in materia di orari;

l’istituto della recidiva, stante la collocazione sistematica all’interno dell’art. 22, non trova pertanto applicazione per i casi di violazione alle norme sugli orari.

A tale proposito l’art. 9 della Legge regionale n. 4/2005 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005), ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” integrandone l’art. 8 con l’ aggiunta, dopo il comma 2, di disposizioni specifiche in relazione alla fattispecie della violazione dell’obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali;

dette disposizioni attengono alla graduazione della sanzione pecuniaria secondo criteri commisurati alla superficie di vendita dell’esercizio commerciale ed introducono, per la specifica fattispecie di violazione, l’applicabilità della sanzione della sospensione dell’attività, nei casi di recidiva.

Le disposizioni del novellato articolo 8 della l. r. 28/1999 recitano testualmente:

2. bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all’obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell’esercizio commerciale. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all’entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall’art. 22 del d.lgs. 114/98.

2 ter In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Considerato, in particolare, che con il comma 2 bis dell’articolo 8 della l. r. 28/1999 è stata conferita alla Giunta la competenza ad adottare i criteri di graduazione proporzionale della sanzione amministrativa, in relazione alla superficie di vendita degli esercizi commerciali;

a tal fine, in attuazione della citata disposizione;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri per l’applicazione e la graduazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 c. 2 bis della legge regionale n. 28/99 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” come aggiunto dall’art. 9 della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005", per i casi di violazione dell’obbligo della chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali, secondo i contenuti dell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato