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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2005, n. 29-855

L.R. 70/96 - Approvazione dei piani numerici di prelievo della tipica fauna alpina per la stagione venatoria 2005-2006

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i piani numerici di prelievo alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, nei Comprensori alpini (CA), così come riportati nella tabella di cui all’Allegato “A”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di approvare, anche ai fini di una maggiore tutela delle specie, le modalità di prelievo di cui all’allegato"B", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A



Tipica Fauna Alpina - Piani di prelievo stagione venatoria 2005-2006

CA            numero di capi prelevabili per specie
    gallo forcello    pernice bianca    coturnice    lepre variabile
CA BI1    30    /    26    /
CA CN1    27    7    13    7
CA CN2    22    22    19    10
CA CN3    43    13    34    10
CA CN4    24    10    20    10
CA CN5    23    /    7    /
CA CN6    22    /    /    /
CA CN7    18    /    7    /
CA TO1    60    20    36    10
CA TO2    32    35    12    15
CA TO3    20    /    20    /
CA TO4    20    16    35    8
CA TO5    48    5    37    8
CA VC1    37    8    9    /
CA VCO1    22    /    15    /
CA VCO2    50    10    15    10
CA VCO3    40    12    20    10



Allegato B

DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO DELLA TIPICA FAUNA ALPINA NELLA STAGIONE 2005

A) - MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO:

1. L’accesso ai presenti piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi ed ammessi ad esercitare la caccia nei CA.

2. Il Comitato di gestione provvederà, per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte e lepre variabile, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore che ne faccia richiesta scritta un contrassegno inamovibile di colore azzurro da apporre all’animale appena abbattuto.

3. Il Comitato di gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori medesimi devono imbucare i tagliandi all’inizio della giornata di caccia in apposite cassette; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni di minima: data, nome e cognome, località di inizio caccia.

B) - MODALITA’ DI PRELIEVO

1. Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente all’apposizione del contrassegno inamovibile alla specie lepre al tendine dell’arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca e fagiano di monte all’ascellare, ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche relative al giorno e mese dell’abbattimento; ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda rilevamento dati. Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi da parte del Comitato di gestione.

2. Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun CA e delle modalità previste nel presente provvedimento.

3. La Regione fornisce ai Comitati di gestione dei CA gli appositi contrassegni e le schede rilevamento dati. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione del CA entro e non oltre il 15 febbraio 2006. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

4. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di suddividere, qualora necessario, il prelievo complessivo concesso per la singola specie in distretti gestionali.

C) - TUTELA DELLE SPECIE

1. Il Comitato di gestione al tramonto di ogni giornata di caccia verificano il numero dei capi prelevati e, in prossimità del raggiungimento del piano di prelievo concesso (1-3 capi), mettono in atto misure atte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi compresa l’eventuale chiusura anticipata del prelievo.

2. Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico i Presidenti dei Comitati di gestione devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria a tali specie secondo le indicazioni previste al punto 6) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio per la stagione venatoria 2005/2006.

3. La chiusura del prelievo alla coturnice è prevista al tramonto del 30 ottobre su tutto il territorio regionale per una maggior tutela della specie, più vulnerabile alle eventuali prime nevicate;

4. Il Comitato di gestione, a seguito della verifica presso i Centri di controllo dell’andamento dei piani al termine del giorno 23 ottobre, su indicazione dei coordinatori faunistici regionali, debbono immediatamente procedere alla chiusura dell’attività venatoria alle specie: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e lepre variabile, nel caso in cui il numero dei capi presentati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità secondo le indicazioni previste al punto 6) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio per la stagione venatoria 2005/2006; nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato.

5. Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2006, al Settore regionale Caccia e Pesca, le schede di rilevamento dati debitamente compilate e i dati desunti dalle schede stesse su supporto informatizzato (software banca dati faunistica).