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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Codice 30
D.D. 23 giugno 2005, n. 147

L.n.448/2001 art.70 - D.G.R. n.80 - 9710 del 16 giugno 2003 - Comune di Settimo Torinese (TO) - Tipologia progetto “nuova costruzione di micro-nido integrato con scuola dell’Infanzia presso l’ ex area Ferrero”- Progetto definitivo “lotto funzionale autonomo micro-nido integrato” euro 320.000,00 - Contributo regionale euro 225.000,00

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di concedere al Comune di Settimo Torinese (TO) per la realizzazione dei lavori di “nuova costruzione di micro-nido integrato con scuola d’Infanzia, ex area Ferrero - lotto funzionale autonomo micro-nido integrato” il contributo di Euro 225.000,00.

La realizzazione delle opere comprese nel relativo progetto, approvato dal Comune di Settimo Torinese ai sensi della L.R. 18/84, così come modificata dalla L.R. 12/00, è subordinata alle seguenti condizioni:

* all’osservanza della normativa di cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003, modificata dalla D.G.R n. 20-11930 del 8 marzo 2004;

* alla effettiva copertura finanziaria dell’opera mediante l’assunzione degli impegni di spesa previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 446 del 14 dicembre 2004 ;

* all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Chivasso nel parere espresso in data 21 febbraio 2005;

* all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Torino in data 9 maggio 2005;

* all’osservanza della legislazione vigente nella redazione ed approvazione della documentazione progettuale esecutiva e nella scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori e in particolare:

1. l’intervento di realizzazione del micro-nido deve proseguire come lotto funzionale autonomo;

2. la contabilità dei lavori dovrà essere riferita al solo lotto del micro-nido finanziato e dovrà essere espressamente approvata dal Comune in qualità di unico titolare del finanziamento regionale;

* alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

* all’osservanza, anche in fase esecutiva e gestionale, del D.M. 16 febbraio 1982 per eventuali locali, attività, depositi ed impianti in esso previsti;

* alla dichiarazione, con apposito atto formale, di accettazione delle condizioni stabilite dal presente atto, in particolare:

1. inizio dei lavori entro 90 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, termine dei lavori entro 300 gg. dal verbale di consegna;

2. vincolo di destinazione socio-assistenziale della durata di quindici anni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori finanziati. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a favore della Regione Piemonte, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario del contributo;

3. presentazione del verbale di consegna dei lavori alla Direzione regionale competente entro 90 giorni dal termine per l’inizio lavori di cui al punto 1) e di copia conforme dell’atto di vincolo della destinazione d’uso socio-assistenziale.

Sono confermate e qui richiamate, anche se non trascritte tutte le prescrizioni a cui è vincolata la concessione e l’erogazione del contributo di Euro 225.000,00, così come esplicitato nella D.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Attilio Miglio