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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639
Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Sulla base delle considerazioni espresse in premessa:
1. di approvare le Linee Guida per la gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);
2. di autorizzare la Direzione 11 - Programmazione e valorizzazione dellagricoltura - Settore Programmazione in materia di agricoltura ad adottare con determinazione dirigenziale i documenti tecnici attuativi predisposti, congiuntamente al Comitato regionale dinterscambio dati in agricoltura, istituito con DGR n.55-6717 del 22/7/2002.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE
Art.1.
(Finalità)
1. Le presenti linee guida disciplinano lanagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, istituiti ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per listituzione della Carta dellagricoltore e del pescatore e dellanagrafe delle aziende agricole, in attuazione dellarticolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173".
2. Lanagrafe agricola unica delle imprese rappresenta lelemento centrale del nuovo sistema informativo federato, intorno a cui è modulata lattività amministrativa della pubblica amministrazione (PA) piemontese, per la gestione dei procedimenti amministrativi in agricoltura.
3. Listituzione dellanagrafe agricola unica rientra nel processo di riconversione del sistema informativo per lagricoltura della Regione Piemonte (Progetto Cerere), attraverso cui la Regione, in accordo con le Province e le Comunità montane, persegue le finalità di:
a) semplificazione amministrativa, attraverso luso informatizzato dei dati di consistenza aziendale e derivanti da procedimenti amministrativi;
b) trasparenza dellazione amministrativa, anche quando liter si svolge tra enti pubblici diversi, per dare visibilità a tutte le azioni condotte a carico di ciascun beneficiario;
c) promozione del modello di cooperazione tra gli enti che gestiscono gli aiuti in agricoltura in Piemonte, favorendo la condivisione di investimenti effettuati dalle singole pubbliche amministrazioni in materia di Information Communication Tecnology (ICT).
4. Lanagrafe e il nuovo sistema informativo agricolo piemontese, rappresentano il nodo regionale del Sistema informativo agricolo nazionale federato (SIANf), così come definito nel documento Proposta progettuale: sviluppo del sistema SIAN, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 4/3/2004.
Art.2.
(Sistema informativo agricolo per la PA piemontese)
1. Il sistema informativo agricolo per la PA piemontese è un sistema informativo federato che interconnette le amministrazioni pubbliche che, a vario titolo, interagiscono con le aziende agricole e con gli altri soggetti interessati allerogazione di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2. Il sistema informativo agricolo per la PA piemontese si avvale delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Regione Piemonte in materia di ICT, in particolare, della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), del portale dei servizi della Regione Piemonte (Sistema Piemonte), del sistema di controllo degli accessi e di profilazione degli utenti (IRIDE).
3. Tutte le informazioni e i dati confluiscono nel sistema centrale condiviso, comune agli enti coinvolti nella gestione degli aiuti in agricoltura.
4. Il sistema è dotato di funzioni di back-office utilizzabili dagli enti pubblici e dall lOrganismo pagatore regionale (OPR)per svolgere le attività amministrative connesse allerogazione di aiuti in agricoltura e per lo sviluppo rurale.
5. Il sistema è aperto con funzioni di front-office, verso gli utenti finali e i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CCAAAA), di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165 Soppressione dellAIMA ed istituzione dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art.3.
(Soggetti autorizzati ad operare sul sistema informativo agricolo
per la PA piemontese)
1. Sono autorizzati ad operare sul sistema informativo agricolo per la PA piemontese i seguenti soggetti:
a) la Regione Piemonte è lente che coordina le attività connesse al sistema informativo interente, può consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema e può operare sui dati di propria competenza;
b) le Province cooperano con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente e possono consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema nonchè operare sui dati di propria competenza;
c) le Comunità montane cooperano con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente e possono consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema nonché operare sui dati di propria competenza;
d) lOPR coopera con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente. Al pari delle pubbliche amministrazioni, lOPR può consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti nel sistema ed attivare le funzioni proprie di esecuzione dei pagamenti;
e) i CCAAAA possono consultare e operare sulle informazioni anagrafiche e nei procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno conferito loro specifico mandato scritto di assistenza e fino alla revoca di esso. I CCAAAA operano in modo esclusivo sui procedimenti in attuazione del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2003, n. 1782 Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nellambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
f) gli utenti beneficiari possono consultare le informazioni anagrafiche relative al proprio fascicolo aziendale ed avviare i procedimenti amministrativi, sulla base delle informazioni certificate dai CCAAAA in anagrafe, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e).
Art. 4.
(Procedure di abilitazione per l accesso al sistema informativo
agricolo per la PA piemontese)
1. La gestione del sistema di accesso al sistema informativo agricolo per la PA piemontese è di esclusiva competenza della Regione Piemonte.
2. I soggetti autorizzati di cui allart. 4, lettere b),c),d),e),f) devono inoltrare richiesta scritta e motivata per ottenere labilitazione dei singoli utenti allaccesso al sistema.
3. La Direzione regionale competente rilascia labilitazione e attribuisce lo specifico profilo utente che determina i differenti livelli di accesso al sistema e di disponibilità di funzioni.
4. In caso di inadempienza dellutente abilitato, la Direzione competente ha la facoltà di revocarne labilitazione.
Art.5.
(Anagrafe agricola unica del Piemonte)
1. Lanagrafe agricola unica del Piemonte è la chiave di integrazione delle informazioni gestite nellambito dellazione amministrativa ed è probante della consistenza aziendale. Attraverso lanagrafe sono consultabili le informazioni relative ai procedimenti amministrativi a favore di ciascun beneficiario.
3. Lanagrafe contiene i dati relativi alle aziende agricole ed agroalimentari, così come previsto dal d.p.r. n. 503/1999, ed i dati relativi a soggetti diversi che avviano procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
4. Lanagrafe è costituita dal modulo anagrafico standard comune a tutti i beneficiari ed omogeneo con i dati gestiti dagli enti certificatori a livello nazionale, e da uno o più moduli per la descrizione della consistenza aziendale, individuati per ogni tipologia dimpresa.
5. Il codice fiscale dellimpresa costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) istituito ai sensi del d.p.r. 503/1999 e deve essere utilizzato dalle aziende agricole e dagli altri soggetti iscritti allanagrafe in tutti i rapporti intercorrenti con la P.A piemontese.
6. Ciascuna impresa anche se è costituita da più unità produttive, è individuata nellanagrafe agricola da ununica posizione; ogni unità produttiva, denominata Unità Tecnico Economica (UTE), è parte integrante dellimpresa.
7. I procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, avviati presso la PA piemontese sono gestiti avvalendosi dei dati contenuti nellanagrafe .
8. Lanagrafe si avvale di sistemi di codifica standard, comuni a tutti i procedimenti amministrativi. La Direzione regionale competente, con proprio atto definisce, in modo puntuale, il sistema di codifica standard.
Art.6.
(Servizi resi dallanagrafe agricola unica del Piemonte)
1. Lanagrafe agricola unica del Piemonte fornisce:
a) servizi di consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole e altri soggetti presenti in anagrafe;
b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, nellambito dellavvio e gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
c) servizi di supporto alla gestione istruttoria e al controllo delle domande di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
d) servizi di tracciabilità dellazione amministrativa condotta dalla PA;
e) servizi finalizzati al monitoraggio ed al supporto per le decisioni in agricoltura.
f) servizi di cooperazione resi disponibili anche ad altri sistemi informatici, realizzati dalla Regione, da altri Enti pubblici del territorio regionale o altri sistemi pubblici nazionali o comunitari, qualora previsto dalle norme vigenti, previa convenzione con lEnte pubblico fruitore.
Art.7.
( Soggetti autorizzati alla gestione dellanagrafe agricola unica
del Piemonte)
1. La gestione dellanagrafe agricola unica del Piemonte prevede linserimento e laggiornamento nellarchivio informatizzato dei dati relativi allazienda, non certificati attraverso linteroperabilità con le banche dati gestite da enti certificatori.
2. Lattività è svolta dalla P. A ma può essere affidata ai CCAAAA, previa convenzione.
3. LOrganismo pagatore regionale (OPR) può essere incaricato dalla Direzione regionale competente alla stipulazione delle convenzioni con i CCAAAA, per la gestione dellanagrafe agricola unica; la convenzione può comprendere anche la gestione delle informazioni delle aziende che non si avvalgono di contributi erogati dallOPR.
4. I CCAAAA, incaricati della gestione dellanagrafe, sono tenuti a fornire il proprio servizio a titolo gratuito per il beneficiario.
5. Gli uffici incaricati della gestione dellanagrafe sono responsabili della correttezza e della corrispondenza documentale dei dati immessi nellarchivio informatizzato, nonché della loro validazione.
6. La validazione consiste nel riscontro della corrispondenza dei dati immessi con la relativa documentazione giuridica presentata dal titolare dellazienda.
Art.8.
(Iscrizione allanagrafe agricola unica del Piemonte)
1. Le aziende che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione piemontese, in materia di agricoltura o di sviluppo rurale, devono essere iscritte allanagrafe.
2. Liscrizione allanagrafe unica agricola del Piemonte può avvenire contestualmente alla presentazione della prima domanda di aiuto.
Art.9.
(Aggiornamento dellanagrafe agricola unica del Piemonte)
1. Le informazioni contenute nellanagrafe agricola unica devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi degli enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, di cui allart.12.
2. Qualora si verifichino fatti che determinino variazioni ai dati contenuti nellanagrafe, il titolare dellazienda è tenutoa darne comunicazione allente gestore del fascicolo aziendale, fornendo la relativa documentazione; lente gestore entro 10 giorni lavorativi aggiorna lanagrafe, fatti i necessari accertamenti.
3. La necessità di apportare variazioni rispetto ai dati contenuti nellanagrafe può derivare anche a seguito di controlli. Lente pubblico che ha rilevato la difformità nei dati presenti nellanagrafe entro 20 giorni lavorativi comunica la variazione, anche per via informatica, al gestore del fascicolo aziendale. Sulla base della segnalazione dellente, il gestore del fascicolo aziendale entro 10 giorni lavorativi, aggiorna lanagrafe agricola unica.
5. Per il periodo che intercorre tra la rilevazione dellanomalia da parte dellente preposto ai controlli e laggiornamento dellanagrafe, la posizione anagrafica dellazienda soggetta a controllo è bloccata: sono quindi disattivate le funzioni di front-office per la predisposizione di nuove domande di aiuto e le funzioni di back-office necessarie alla chiusura dei procedimenti in corso.
Art.10.
(Cessazione delliscrizione allanagrafe agricola unica del Piemonte)
1. La cessazione delliscrizione allanagrafe agricola unica ha luogo previa comunicazione allente gestore dellanagrafe che provvede alla relativa cancellazione.
2. Non possono cessare dallanagrafe le imprese iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che hanno un posizione attiva presso il registro IVA; leventuale cessazione dai registri della Camera di commercio e dal registro IVA viene segnalata per via informatica allanagrafe.
3. Non possono essere cancellate dallanagrafe le aziende che hanno in corso procedimenti amministrativi, o che abbiano posizioni attive presso i registri utenti motori agricoli (UMA), lo schedario viticolo o che siano titolari di quote di produzione o diritti di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Art.11.
(Certificazione delle informazioni)
1. I dati contenuti nellanagrafe agricola unica sono certificati mediante laccesso a funzioni di interoperabilità con le banche dati gestite dagli enti certificatori.
2. Le informazioni non certificabili attraverso laccesso alle banche dati gestite da enti certificatori, sono convalidate mediante la costituzione del fascicolo aziendale presso un CAA.
Art.12.
(Fascicolo aziendale)
1 Il fascicolo aziendale è linsieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dellimpresa. Ciascun beneficiario possiede un solo fascicolo aziendale. Lassenza del fascicolo aziendale impedisce laggiornamento dellanagrafe e lattivazione di qualsiasi procedimento amministrativo
2. Le aziende agricole, ai sensi del d.p.r. 503/1999, sono obbligate ad avere un fascicolo aziendale. In Piemonte sono tenuti alla costituzione del fascicolo aziendale tutti i soggetti beneficiari di interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, . eccetto gli enti pubblici, gli enti a prevalente partecipazione pubblica, le aziende artigiane e le aziende commerciali che non operano in modo esclusivo nel settore primario.
3. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione allanagrafe agricola unica e può essere aggiornato in ogni momento anche indipendentemente dallattivazione di un procedimento amministrativo.
4. Il fascicolo aziendale deve essere depositato presso il CAA prescelto che garantisce la conservazione e la disponibilità in qualsiasi momento dei documenti depositati, per ottemperare ai controlli disposti dalla PA.
5. La documentazione presentata dal titolare dellazienda è conservata presso il CAA per la durata di operatività dellazienda e comunque per la durata pari ai vincoli insistenti sullazienda oppure per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla fine dei singoli interventi, fatta salva diversa disposizione di legge.
6. Il CAA, ai sensi dellart. 4 comma 3 del d. lgs. 188/2000 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dellAIMA e istituzione dellAgenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è responsabile dellidentificazione del produttore e dellaccertamento del titolo di conduzione dellazienda, nonché della corretta immissione dei dati nei sistemi informatici.
. 7. La gestione del fascicolo aziendale è definita in un apposito manuale delle procedure, approvato dalla Giunta regionale.
Art.13.
(Scelta dellente gestore del fascicolo aziendale).
1. Il titolare dellazienda che richiede liscrizione nellanagrafe agricola unica, individua il CAA gestore del proprio fascicolo aziendale, conferendogli specifico mandato scritto e fornendo la documentazione necessaria a certificare le informazioni dichiarate.
2. Il mandato conferito comprende la conservazione della documentazione probante e limmissione dei dati nellanagrafe agricola unica.
Art.14.
(Revoca dellente gestore del fascicolo aziendale).
1. Il titolare dellazienda può, con specifico atto scritto contestualmente inviato per conoscenza alla Regione Piemonte ed alla Provincia competente per territorio, revocare il mandato allente gestore del fascicolo aziendale.
2. Lente gestore revocato registra la revoca nellarchivio informatizzato e consegna al privato loriginale della documentazione contenuta nel fascicolo aziendale, conservando nel proprio archivio una copia conforme alloriginale di quanto restituito.
3. In seguito alla revoca del mandato, il titolare dellazienda può conferire il mandato ad un nuovo ente gestore .
4. Lente gestore del fascicolo aziendale è responsabile fino alla data della revoca del mandato.
Art.15.
(Dichiarazione unica di consistenza aziendale)
1. E istituita la dichiarazione unica di consistenza aziendale, attraverso la quale il titolare dellazienda dichiara il piano colturale annuale, la consistenza media di stalla e le altre informazioni utili a definire lazienda, per documentare tutte le pratiche attivate nel corso dellanno.
2. La dichiarazione unica di consistenza aziendale è parte integrante del fascicolo aziendale e deve essere sottoscritta dal produttore.
3. La dichiarazione è predisposta dallente gestore del fascicolo aziendale, sulla base delle informazioni presenti nellanagrafe agricola unica, integrate, ove necessario, da dichiarazioni sottoscritte, non altrimenti certificabili, e viene presentata con la prima domanda di aiuto.
4. Qualora nel corso dellanno la dichiarazione unica di consistenza aziendale non subisca variazioni, per le domande di aiuto successive alla prima si fa riferimento alla consistenza già depositata.
5. Qualora si verifichino delle variazioni, la dichiarazione unica di consistenza aziendale deve essere integrata o modificata; ogni integrazione o modifica è certificata dallente gestore del fascicolo aziendale.
6. Ogni modifica della consistenza aziendale può influire sulle valutazioni istruttorie delle domande di aiuto presentate in precedenza.
Art.16.
(Tutela ai sensi del d.lgs 196/03)
1. I dati contenuti nellanagrafe agricola unica e nel fascicolo aziendale sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e vengono trattati in modo manuale o informatizzato per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2. La Regione Piemonte, in quanto ente coordinatore del sistema informativo agricolo inter-ente, è titolare dei dati contenuti nellanagrafe.
3. Sono responsabili del trattamento dati la Regione Piemonte, le Province e le Comunità montane. Al pari delle PA, lOPR e i CCAAAA sono responsabili del trattamento dei dati di propria competenza.
4. Gli altri soggetti che a vario titolo hanno accesso allanagrafe possono utilizzare i dati in essa contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal d.lgs 196/2003.
6. Ogni responsabile del trattamento dati è tenuto ad individuare con atto formale uno o più incaricati
7. Laccesso ai dati contenuti nellanagrafe agricola unica e nel fascicolo aziendale è riconosciuto, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17.
(Disposizioni finali)
1. Entro un anno, si provvede alla predisposizione degli archivi di base ed allattivazione dei sistemi informatizzati dellanagrafe unica agricola nonché dei singoli sistemi ad essa collegati.