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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639

Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle “Linee Guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa:

1. di approvare le “Linee Guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);

2. di autorizzare la Direzione 11 - Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura - Settore Programmazione in materia di agricoltura ad adottare con determinazione dirigenziale i documenti tecnici attuativi predisposti, congiuntamente al Comitato regionale d’interscambio dati in agricoltura, istituito con DGR n.55-6717 del 22/7/2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL’ANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE

Art.1.
(Finalità)

1. Le presenti linee guida disciplinano l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, istituiti ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173".

2. L’anagrafe agricola unica delle imprese rappresenta l’elemento centrale del nuovo sistema informativo federato, intorno a cui è modulata l’attività amministrativa della pubblica amministrazione (PA) piemontese, per la gestione dei procedimenti amministrativi in agricoltura.

3. L’istituzione dell’anagrafe agricola unica rientra nel processo di riconversione del sistema informativo per l’agricoltura della Regione Piemonte (Progetto Cerere), attraverso cui la Regione, in accordo con le Province e le Comunità montane, persegue le finalità di:

a) semplificazione amministrativa, attraverso l’uso informatizzato dei dati di consistenza aziendale e derivanti da procedimenti amministrativi;

b) trasparenza dell’azione amministrativa, anche quando l’iter si svolge tra enti pubblici diversi, per dare visibilità a tutte le azioni condotte a carico di ciascun beneficiario;

c) promozione del modello di cooperazione tra gli enti che gestiscono gli aiuti in agricoltura in Piemonte, favorendo la condivisione di investimenti effettuati dalle singole pubbliche amministrazioni in materia di Information Communication Tecnology (ICT).

4. L’anagrafe e il nuovo sistema informativo agricolo piemontese, rappresentano il nodo regionale del Sistema informativo agricolo nazionale federato (SIANf), così come definito nel documento “Proposta progettuale: sviluppo del sistema SIAN”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 4/3/2004.

Art.2.
(Sistema informativo agricolo per la PA piemontese)

1. Il sistema informativo agricolo per la PA piemontese è un sistema informativo federato che interconnette le amministrazioni pubbliche che, a vario titolo, interagiscono con le aziende agricole e con gli altri soggetti interessati all’erogazione di aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. Il sistema informativo agricolo per la PA piemontese si avvale delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Regione Piemonte in materia di ICT, in particolare, della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), del portale dei servizi della Regione Piemonte (Sistema Piemonte), del sistema di controllo degli accessi e di profilazione degli utenti (IRIDE).

3. Tutte le informazioni e i dati confluiscono nel sistema centrale condiviso, comune agli enti coinvolti nella gestione degli aiuti in agricoltura.

4. Il sistema è dotato di funzioni di back-office utilizzabili dagli enti pubblici e dall’ l’Organismo pagatore regionale (OPR)per svolgere le attività amministrative connesse all’erogazione di aiuti in agricoltura e per lo sviluppo rurale.

5. Il sistema è aperto con funzioni di front-office, verso gli utenti finali e i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CCAAAA), di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165 “Soppressione dell’AIMA ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art.3.
(Soggetti autorizzati ad operare sul sistema informativo agricolo per la PA piemontese)

1. Sono autorizzati ad operare sul sistema informativo agricolo per la PA piemontese i seguenti soggetti:

a) la Regione Piemonte è l’ente che coordina le attività connesse al sistema informativo interente, può consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema e può operare sui dati di propria competenza;

b) le Province cooperano con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente e possono consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema nonchè operare sui dati di propria competenza;

c) le Comunità montane cooperano con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente e possono consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti sul sistema nonché operare sui dati di propria competenza;

d) l’OPR coopera con la Regione Piemonte nella definizione delle attività di sviluppo del sistema informativo interente. Al pari delle pubbliche amministrazioni, l’OPR può consultare le informazioni anagrafiche e i procedimenti relativi a tutte le imprese presenti nel sistema ed attivare le funzioni proprie di esecuzione dei pagamenti;

e) i CCAAAA possono consultare e operare sulle informazioni anagrafiche e nei procedimenti, limitatamente alle imprese che hanno conferito loro specifico mandato scritto di assistenza e fino alla revoca di esso. I CCAAAA operano in modo esclusivo sui procedimenti in attuazione del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2003, n. 1782 “Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori”;

f) gli utenti beneficiari possono consultare le informazioni anagrafiche relative al proprio fascicolo aziendale ed avviare i procedimenti amministrativi, sulla base delle informazioni certificate dai CCAAAA in anagrafe, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e).

Art. 4.
(Procedure di abilitazione per l’ accesso al sistema informativo agricolo per la PA piemontese)

1. La gestione del sistema di accesso al sistema informativo agricolo per la PA piemontese è di esclusiva competenza della Regione Piemonte.

2. I soggetti autorizzati di cui all’art. 4, lettere b),c),d),e),f) devono inoltrare richiesta scritta e motivata per ottenere l’abilitazione dei singoli utenti all’accesso al sistema.

3. La Direzione regionale competente rilascia l’abilitazione e attribuisce lo specifico profilo utente che determina i differenti livelli di accesso al sistema e di disponibilità di funzioni.

4. In caso di inadempienza dell’utente abilitato, la Direzione competente ha la facoltà di revocarne l’abilitazione.

Art.5.
(Anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. L’anagrafe agricola unica del Piemonte è la chiave di integrazione delle informazioni gestite nell’ambito dell’azione amministrativa ed è probante della consistenza aziendale. Attraverso l’anagrafe sono consultabili le informazioni relative ai procedimenti amministrativi a favore di ciascun beneficiario.

3. L’anagrafe contiene i dati relativi alle aziende agricole ed agroalimentari, così come previsto dal d.p.r. n. 503/1999, ed i dati relativi a soggetti diversi che avviano procedimenti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

4. L’anagrafe è costituita dal modulo anagrafico standard comune a tutti i beneficiari ed omogeneo con i dati gestiti dagli enti certificatori a livello nazionale, e da uno o più moduli per la descrizione della consistenza aziendale, individuati per ogni tipologia d’impresa.

5. Il codice fiscale dell’impresa costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) istituito ai sensi del d.p.r. 503/1999 e deve essere utilizzato dalle aziende agricole e dagli altri soggetti iscritti all’anagrafe in tutti i rapporti intercorrenti con la P.A piemontese.

6. Ciascuna impresa anche se è costituita da più unità produttive, è individuata nell’anagrafe agricola da un’unica posizione; ogni unità produttiva, denominata Unità Tecnico Economica (UTE), è parte integrante dell’impresa.

7. I procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, avviati presso la PA piemontese sono gestiti avvalendosi dei dati contenuti nell’anagrafe .

8. L’anagrafe si avvale di sistemi di codifica standard, comuni a tutti i procedimenti amministrativi. La Direzione regionale competente, con proprio atto definisce, in modo puntuale, il sistema di codifica standard.

Art.6.
(Servizi resi dall’anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. L’anagrafe agricola unica del Piemonte fornisce:

a) servizi di consultazione di informazioni riferite alle aziende agricole e altri soggetti presenti in anagrafe;

b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, nell’ambito dell’avvio e gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

c) servizi di supporto alla gestione istruttoria e al controllo delle domande di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

d) servizi di tracciabilità dell’azione amministrativa condotta dalla PA;

e) servizi finalizzati al monitoraggio ed al supporto per le decisioni in agricoltura.

f) servizi di cooperazione resi disponibili anche ad altri sistemi informatici, realizzati dalla Regione, da altri Enti pubblici del territorio regionale o altri sistemi pubblici nazionali o comunitari, qualora previsto dalle norme vigenti, previa convenzione con l’Ente pubblico fruitore.

Art.7.
( Soggetti autorizzati alla gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. La gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte prevede l’inserimento e l’aggiornamento nell’archivio informatizzato dei dati relativi all’azienda, non certificati attraverso l’interoperabilità con le banche dati gestite da enti certificatori.

2. L’attività è svolta dalla P. A ma può essere affidata ai CCAAAA, previa convenzione.

3. L’Organismo pagatore regionale (OPR) può essere incaricato dalla Direzione regionale competente alla stipulazione delle convenzioni con i CCAAAA, per la gestione dell’anagrafe agricola unica; la convenzione può comprendere anche la gestione delle informazioni delle aziende che non si avvalgono di contributi erogati dall’OPR.

4. I CCAAAA, incaricati della gestione dell’anagrafe, sono tenuti a fornire il proprio servizio a titolo gratuito per il beneficiario.

5. Gli uffici incaricati della gestione dell’anagrafe sono responsabili della correttezza e della corrispondenza documentale dei dati immessi nell’archivio informatizzato, nonché della loro validazione.

6. La validazione consiste nel riscontro della corrispondenza dei dati immessi con la relativa documentazione giuridica presentata dal titolare dell’azienda.

Art.8.
(Iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. Le aziende che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione piemontese, in materia di agricoltura o di sviluppo rurale, devono essere iscritte all’anagrafe.

2. L’iscrizione all’anagrafe unica agricola del Piemonte può avvenire contestualmente alla presentazione della prima domanda di aiuto.

Art.9.
(Aggiornamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. Le informazioni contenute nell’anagrafe agricola unica devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi degli enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, di cui all’art.12.

2. Qualora si verifichino fatti che determinino variazioni ai dati contenuti nell’anagrafe, il titolare dell’azienda è tenutoa darne comunicazione all’ente gestore del fascicolo aziendale, fornendo la relativa documentazione; l’ente gestore entro 10 giorni lavorativi aggiorna l’anagrafe, fatti i necessari accertamenti.

3. La necessità di apportare variazioni rispetto ai dati contenuti nell’anagrafe può derivare anche a seguito di controlli. L’ente pubblico che ha rilevato la difformità nei dati presenti nell’anagrafe entro 20 giorni lavorativi comunica la variazione, anche per via informatica, al gestore del fascicolo aziendale. Sulla base della segnalazione dell’ente, il gestore del fascicolo aziendale entro 10 giorni lavorativi, aggiorna l’anagrafe agricola unica.

5. Per il periodo che intercorre tra la rilevazione dell’anomalia da parte dell’ente preposto ai controlli e l’aggiornamento dell’anagrafe, la posizione anagrafica dell’azienda soggetta a controllo è bloccata: sono quindi disattivate le funzioni di front-office per la predisposizione di nuove domande di aiuto e le funzioni di back-office necessarie alla chiusura dei procedimenti in corso.

Art.10.
(Cessazione dell’iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte)

1. La cessazione dell’iscrizione all’anagrafe agricola unica ha luogo previa comunicazione all’ente gestore dell’anagrafe che provvede alla relativa cancellazione.

2. Non possono cessare dall’anagrafe le imprese iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che hanno un posizione attiva presso il registro IVA; l’eventuale cessazione dai registri della Camera di commercio e dal registro IVA viene segnalata per via informatica all’anagrafe.

3. Non possono essere cancellate dall’anagrafe le aziende che hanno in corso procedimenti amministrativi, o che abbiano posizioni attive presso i registri utenti motori agricoli (UMA), lo schedario viticolo o che siano titolari di quote di produzione o diritti di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art.11.
(Certificazione delle informazioni)

1. I dati contenuti nell’anagrafe agricola unica sono certificati mediante l’accesso a funzioni di interoperabilità con le banche dati gestite dagli enti certificatori.

2. Le informazioni non certificabili attraverso l’accesso alle banche dati gestite da enti certificatori, sono convalidate mediante la costituzione del fascicolo aziendale presso un CAA.

Art.12.
(Fascicolo aziendale)

1 Il fascicolo aziendale è l’insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa. Ciascun beneficiario possiede un solo fascicolo aziendale. L’assenza del fascicolo aziendale impedisce l’aggiornamento dell’anagrafe e l’attivazione di qualsiasi procedimento amministrativo

2. Le aziende agricole, ai sensi del d.p.r. 503/1999, sono obbligate ad avere un fascicolo aziendale. In Piemonte sono tenuti alla costituzione del fascicolo aziendale tutti i soggetti beneficiari di interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, . eccetto gli enti pubblici, gli enti a prevalente partecipazione pubblica, le aziende artigiane e le aziende commerciali che non operano in modo esclusivo nel settore primario.

3. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione all’anagrafe agricola unica e può essere aggiornato in ogni momento anche indipendentemente dall’attivazione di un procedimento amministrativo.

4. Il fascicolo aziendale deve essere depositato presso il CAA prescelto che garantisce la conservazione e la disponibilità in qualsiasi momento dei documenti depositati, per ottemperare ai controlli disposti dalla PA.

5. La documentazione presentata dal titolare dell’azienda è conservata presso il CAA per la durata di operatività dell’azienda e comunque per la durata pari ai vincoli insistenti sull’azienda oppure per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla fine dei singoli interventi, fatta salva diversa disposizione di legge.

6. Il CAA, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d. lgs. 188/2000 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è responsabile dell’identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, nonché della corretta immissione dei dati nei sistemi informatici.

. 7. La gestione del fascicolo aziendale è definita in un apposito manuale delle procedure, approvato dalla Giunta regionale.

Art.13.
(Scelta dell’ente gestore del fascicolo aziendale).

1. Il titolare dell’azienda che richiede l’iscrizione nell’anagrafe agricola unica, individua il CAA gestore del proprio fascicolo aziendale, conferendogli specifico mandato scritto e fornendo la documentazione necessaria a certificare le informazioni dichiarate.

2. Il mandato conferito comprende la conservazione della documentazione probante e l’immissione dei dati nell’anagrafe agricola unica.

Art.14.
(Revoca dell’ente gestore del fascicolo aziendale).

1. Il titolare dell’azienda può, con specifico atto scritto contestualmente inviato per conoscenza alla Regione Piemonte ed alla Provincia competente per territorio, revocare il mandato all’ente gestore del fascicolo aziendale.

2. L’ente gestore revocato registra la revoca nell’archivio informatizzato e consegna al privato l’originale della documentazione contenuta nel fascicolo aziendale, conservando nel proprio archivio una copia conforme all’originale di quanto restituito.

3. In seguito alla revoca del mandato, il titolare dell’azienda può conferire il mandato ad un nuovo ente gestore .

4. L’ente gestore del fascicolo aziendale è responsabile fino alla data della revoca del mandato.

Art.15.
(Dichiarazione unica di consistenza aziendale)

1. E’ istituita la dichiarazione unica di consistenza aziendale, attraverso la quale il titolare dell’azienda dichiara il piano colturale annuale, la consistenza media di stalla e le altre informazioni utili a definire l’azienda, per documentare tutte le pratiche attivate nel corso dell’anno.

2. La dichiarazione unica di consistenza aziendale è parte integrante del fascicolo aziendale e deve essere sottoscritta dal produttore.

3. La dichiarazione è predisposta dall’ente gestore del fascicolo aziendale, sulla base delle informazioni presenti nell’anagrafe agricola unica, integrate, ove necessario, da dichiarazioni sottoscritte, non altrimenti certificabili, e viene presentata con la prima domanda di aiuto.

4. Qualora nel corso dell’anno la dichiarazione unica di consistenza aziendale non subisca variazioni, per le domande di aiuto successive alla prima si fa riferimento alla consistenza già depositata.

5. Qualora si verifichino delle variazioni, la dichiarazione unica di consistenza aziendale deve essere integrata o modificata; ogni integrazione o modifica è certificata dall’ente gestore del fascicolo aziendale.

6. Ogni modifica della consistenza aziendale può influire sulle valutazioni istruttorie delle domande di aiuto presentate in precedenza.

Art.16.
(Tutela ai sensi del d.lgs 196/03)

1. I dati contenuti nell’anagrafe agricola unica e nel fascicolo aziendale sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e vengono trattati in modo manuale o informatizzato per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. La Regione Piemonte, in quanto ente coordinatore del sistema informativo agricolo inter-ente, è titolare dei dati contenuti nell’anagrafe.

3. Sono responsabili del trattamento dati la Regione Piemonte, le Province e le Comunità montane. Al pari delle PA, l’OPR e i CCAAAA sono responsabili del trattamento dei dati di propria competenza.

4. Gli altri soggetti che a vario titolo hanno accesso all’anagrafe possono utilizzare i dati in essa contenuti esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal d.lgs 196/2003.

6. Ogni responsabile del trattamento dati è tenuto ad individuare con atto formale uno o più incaricati

7. L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe agricola unica e nel fascicolo aziendale è riconosciuto, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.
(Disposizioni finali)

1. Entro un anno, si provvede alla predisposizione degli archivi di base ed all’attivazione dei sistemi informatizzati dell’anagrafe unica agricola nonché dei singoli sistemi ad essa collegati.