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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 456-380718 del 1.9.2005 - Codice univoco: TO-A- 10148

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 456-380718 del 1.9.2005 - Codice univoco: TO-A- 10148.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - con sede legale in Perosa Argentina Via Juvarra, 24 la concessione di derivazione d’acqua dal T. Germanasca, in Comune di Prali, in misura di litri/sec massimi 40 e medi 1.67, ad uso innevamento artificiale, corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone, ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994, all’uso igienico di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1.9.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone di cui al precedente punto è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 1.9.2005:

(omissis)

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Per garantire il rilascio del DMV a valle della sezione di presa, il setto di comunicazione tra il primo e il secondo pozzetto dovrà essere realizzato alla quota indicata in progetto, e pari a quella del livello idrico in alveo corrispondente alla portata del DMV. Pertanto nel pozzetto dove sono alloggiate le pompe di sollevamento dovrà cominciare a defluire acqua solo quando in alveo ci sarà una portata superiore a quella del DMV. Ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell’opera.

Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

(omissis)