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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3344 in data 29 agosto 2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 luglio 2004 dalla Sig.ra Acquadro Barbara, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta in questione, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R alla Ditta “Filinord S.a.s.”, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,4 e medi 0,006 d’acqua, per un totale di metri cubi annui 200, prelevati da un pozzo ubicato in località Faiteria del Comune di Ronco Biellese, foglio n. 3, particella n. 207, da adibire ad uso civile (igienico ed assimilati);

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l’anno solare 2005, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tre il 1 gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Di obbligare la Ditta autorizzata a stipulare, ai sensi dell’art. 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, un’apposita convenzione di couso delle opere di presa, con la Ditta “Arianna Divisione Filati Biella”, usufruente del medesimo pozzo. In tale convenzione dovranno essere stabilite le cautele per la coesistenza temporanea delle due derivazioni. Di stabilire che tale documento dovrà pervenire all’Amministrazione Provinciale entro mesi 6 dall’avvenuta piena conoscenza del presente atto e che lo stesso sarà acquisito agli atti come parte integrante del disciplinare di concessione. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell’utenza d’acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L’amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi Enti ed Amministrazioni competenti.

(omissis)

Biella, 9 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato