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Bollettino Ufficiale n. 38 del 22 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2300 in data 17 maggio 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 settembre 2003 dal Sig. Antonino Scavone, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio della Roggia Molinaria di Zubiena-Vermogno, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Consorzio della Roggia Molinaria di Zubiena-Vermogno (omissis), il rinnovo con varianti della concessione per poter continuare a derivare dal torrente Olobbia, in Comune di Zubiena, acqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,50 cui corrisponde un volume annuo massimo pari a 788.400 mc., ad uso agricolo (irrigazione di ha 11.07.53 di terreni soggetti a coltivazione ed ubicati in territorio dei Comuni di Zubiena e Cerrione), con obbligo di restituzione delle colature e delle eccedenze nello stesso torrente Olobbia a valle dei terreni irrigati;

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’articolo 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2002, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e successive proroghe di Legge, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 10,34 pari ad Euro 20,68 per ogni modulo d’acqua derivato ad uso agricolo e previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa (omissis). Di fissare il termine entro il quale deve essere praticato il prelievo d’acqua dal torrente Olobbia, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno solare costituente il periodo di durata della presente concessione e corrispondente all’annata agraria media (omissis);

Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1281 di Rep. in data 29 settembre 2003

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 7 settembre 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato