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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

Codice 22.1
D.D. 20 giugno 2005, n. 141

L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici all’Associazione Micologica Piemontese (AMP)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 le persone:

Arnoulet Riccardo Luserna S. Giovanni (TO) (omissis)

Bertero Luciano Torino (omissis)

Bertone Matilde Rivoli (TO) (omissis)

Bianco Germana Costigliole (AT) (omissis)

Giraudo Alba Torino (omissis)

Latino Lavinia Lecce (omissis)

Pugno Mario Milano (omissis)

Roncaglione Valter Torino (omissis)

Saba Bruno Mandas (CA) (omissis)

Serra Livio Torino (omissis)

Zandona’ Gianni Maria Este (PD) (omissis)

dell’Associazione Micologica Piemontese (AMP) Via Scodeggio 97 - 10078 Venaria Reale (TO) - Sezione di Torino: CRDC - C. Sicilia 12 - 10100 Torino, alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.

Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la sede dell’Associazione sopraccitata e le mostre di volta in volta allestite.

L’attività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dell’art. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.

L’autorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla schedatura e classificazione sistematica delle specie fungine; allestimento mostre micologiche; corsi di vario livello micologico.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testé autorizzato dal possesso dell’autorizzazione alla raccolta di cui all’art. 22 “Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi” della legge regionale 02.11.1982 n. 32.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino