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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005
Codice 22.1
D.D. 15 giugno 2005, n. 139
L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Centro di Studio sulla Micologia del Terreno Consiglio Nazionale delle Ricerche a favore del Signor Lo Bue Giovanni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 il Signor Lo Bue Giovanni (omissis) alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo necessario per lo svolgimento della ricerca.
Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso il Centro di Studio sulla Micologia del Terreno - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Viale P.A. Mattioli 25 10125 Torino e presso lIstituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo.
Lattività è consentita su tutto il territorio regionale, per un periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dallart. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352
Lautorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla determinazione e distribuzione di specie di funghi epigei e delle relative micorrize nelle aree boschive prealpinee nei pascoli alpini;
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che relativamente alla raccolta dei funghi epigei il soggetto testé autorizzato, in quanto dipendente di un ente pubblico istituzionalmente deputato alle attività di ricerca e controllo scientifico in campo micologico, è, esclusivamente nellespletamento di mansioni di servizio e nel relativo orario certificabile, esentato dal possesso dellautorizzazione alla raccolta di cui allart. 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi della legge regionale 02.11.1982 n. 32.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino